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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 6988/2026 del 24-03-2026

principi giuridici

È inammissibile il controricorso depositato oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 370, comma 1, c.p.c.

In materia di indennità NASpI, l'applicazione analogica dell'art. 6 del d.lgs. n. 23/2015 è preclusa qualora la fattispecie sia già disciplinata dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015, il quale prevede che, in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l'indennità NASpI può essere riconosciuta solo se la risoluzione consensuale sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Indennità NASpI e Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro: Limiti all'Applicazione Analogica


La Suprema Corte si è pronunciata in merito alla controversia tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e una lavoratrice, avente ad oggetto la legittimità della richiesta di restituzione dell'indennità di disoccupazione NASpI percepita. La vicenda trae origine dalla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra la lavoratrice e il suo datore di lavoro, avvenuta a seguito di un accordo conciliativo in sede sindacale, che prevedeva un incentivo all'esodo al fine di evitare una potenziale controversia giudiziale.
L'INPS aveva richiesto la restituzione delle somme erogate a titolo di NASpI, ritenendo che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non rientrasse nelle ipotesi previste dalla legge per l'accesso all'indennità. Il Tribunale, in primo grado, aveva respinto la pretesa dell'INPS, decisione confermata in appello. La Corte d'Appello aveva motivato la sua decisione applicando analogicamente l'istituto dell'offerta di conciliazione "agevolata" previsto dal decreto legislativo in materia di contratto a tutele crescenti, ravvisando nell'accordo una scelta riorganizzativa datoriale finalizzata alla riduzione del personale.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la Corte d'Appello ha errato nell'applicare analogicamente la disciplina prevista per i licenziamenti ad una fattispecie diversa, ovvero la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. La Corte ha ribadito che il ricorso all'analogia è consentito solo in assenza di una specifica norma che regoli la fattispecie concreta, e che nel caso di specie tale vuoto normativo non sussisteva, in quanto la materia è già disciplinata dalla normativa in materia di NASpI. Tale normativa prevede espressamente che l'indennità può essere riconosciuta in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro solo se intervenuta nell'ambito di una specifica procedura prevista dalla legge, procedura che nel caso in esame non era stata seguita. La Suprema Corte ha quindi rinviato la causa alla Corte d'Appello, in diversa composizione, affinché si pronunci nuovamente sulla questione alla luce dei principi enunciati.
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testo integrale


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