CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 7572/2026 del 29-03-2026
principi giuridici
In tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali eseguiti dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati possono dar luogo a compenso solo qualora formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'Amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate.
In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che abbia eseguito varianti in corso d'opera non previste dal contratto non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di indebito arricchimento dell'ente committente.
L'azione di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2042 cod. civ., ha carattere sussidiario e non è esercitabile quando il danneggiato possa esperire un'altra azione tipica nei confronti dell'arricchito o di altre persone che siano obbligate per legge o per contratto nei confronti dell'impoverito, sempre che ricorra l'unicità del fatto costitutivo dell'arricchimento e dell'impoverimento.
Nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della "potestas iudicandi" relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame, salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato, a seguito di impugnazione immediata; ne consegue che tale giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, a nulla rilevando che la violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione.
testo integrale
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sintesi e commento
Appalto Pubblico: Rigetto della Revisione Prezzi e dei Compensi per Lavori Aggiuntivi Non Autorizzati
La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa a un contratto di appalto per lavori di restauro e risanamento conservativo stipulato tra un'impresa di costruzioni e un'IPAB. L'impresa appaltatrice aveva citato in giudizio l'ente committente al fine di ottenere il pagamento di una somma ingente a titolo di revisione prezzi, premio di incentivazione e maggiori opere eseguite rispetto alle previsioni contrattuali.
Il Tribunale, in primo grado, aveva rigettato integralmente le domande dell'impresa. In particolare, riguardo alla revisione prezzi, il giudice aveva evidenziato che, sebbene il contratto d'appalto prevedesse un meccanismo di revisione, l'impresa aveva successivamente sottoscritto degli atti di sottomissione in cui accettava i prezzi già concordati e il ricalcolo delle maggiori opere in base ai nuovi prezzi stabiliti al momento delle varianti. Quanto alle maggiori opere, il Tribunale aveva rilevato la mancata realizzazione delle condizioni previste dalla legge e dal contratto per il riconoscimento del relativo compenso, in particolare l'assenza di autorizzazione scritta da parte del direttore dei lavori e di nullaosta della stazione appaltante.
L'impresa aveva quindi proposto appello, ma la Corte d'appello aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado. La Corte territoriale aveva precisato che la sentenza non definitiva del Tribunale si era pronunciata unicamente sulla questione della giurisdizione, senza riconoscere alcun diritto alla revisione dei prezzi. Inoltre, aveva ribadito che l'impresa aveva rinunciato alla revisione sottoscrivendo gli atti di sottomissione. Quanto alle maggiori opere, la Corte d'appello aveva condiviso le argomentazioni del Tribunale, sottolineando la mancata autorizzazione preventiva e l'assenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del compenso.
L'impresa ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolando diversi motivi di impugnazione. In particolare, la ricorrente lamentava la violazione delle norme in materia di revisione prezzi e di indebito arricchimento, nonché l'omesso esame di fatti decisivi, quali le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso. In primo luogo, la Corte ha affermato che la sentenza non definitiva del Tribunale si era limitata a statuire sulla giurisdizione, senza riconoscere alcun diritto alla revisione dei prezzi. Inoltre, ha condiviso l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui l'impresa aveva rinunciato alla revisione sottoscrivendo gli atti di sottomissione. Quanto alle maggiori opere, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in mancanza di autorizzazione preventiva e dei requisiti previsti dalla legge, l'impresa non aveva diritto ad alcun compenso, neppure a titolo di indebito arricchimento. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile la censura relativa all'omesso esame della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto tale atto processuale non rientra tra i "fatti storici" rilevanti ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.