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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 7689/2026 del 30-03-2026

principi giuridici

La decadenza dalla fruizione dell'indennità NASpI, prevista dall'art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 per l'inizio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale senza la comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto, si applica anche qualora tale attività sia iniziata prima della presentazione della domanda amministrativa per la prestazione, decorrendo il termine per la comunicazione dalla presentazione di detta domanda.

La fattispecie di decadenza di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 non è applicabile al socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata, salvo che sia accertato lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o imprenditoriale estranea alle funzioni inerenti al rapporto organico con la società.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Decadenza dalla NASpI e Attività Autonoma Preesistente: Quando Scatta l'Obbligo di Comunicazione?


La pronuncia in esame affronta una questione rilevante in materia di indennità di disoccupazione NASpI, ovvero la decadenza dal beneficio nel caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale contestuale alla percezione dell'indennità. Il caso specifico riguarda una persona che, prima di percepire la NASpI, aveva già intrapreso un'attività come amministratore unico di una società a responsabilità limitata, omettendo di comunicare all'INPS il reddito presunto derivante da tale attività.
La Corte d'Appello aveva accolto il ricorso del soggetto, ritenendo che la decadenza prevista dalla legge si applichi solo alle situazioni in cui l'attività lavorativa autonoma inizi successivamente all'inizio della percezione della NASpI. L'INPS ha impugnato tale decisione, sostenendo che l'obbligo di comunicazione sussiste anche quando l'attività autonoma è preesistente, e che il termine per adempiere a tale obbligo decorre dalla presentazione della domanda di NASpI.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, ribadendo un principio già affermato in precedenti pronunce. I giudici hanno chiarito che la decadenza dalla NASpI per omessa comunicazione dell'attività autonoma si applica anche quando tale attività è iniziata prima della presentazione della domanda di indennità. Il termine di un mese per la comunicazione decorre, in tal caso, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, momento in cui si verifica la contemporaneità tra percezione dell'indennità e svolgimento dell'attività autonoma.
La Corte ha inoltre precisato che, ai fini della decadenza, non è rilevante la natura gratuita o onerosa dell'incarico svolto, bensì l'omessa comunicazione dell'inizio dell'attività e del reddito annuo prevedibile. Tuttavia, i giudici hanno anche sottolineato che la mera titolarità della carica di socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata non implica di per sé lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma o imprenditoriale soggetta all'obbligo di comunicazione, a meno che non si accerti che il soggetto abbia svolto attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico con la società.
In ragione di tali principi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello, affinché accerti se, nel caso specifico, il soggetto abbia effettivamente svolto un'attività lavorativa autonoma o imprenditoriale, al di là della mera carica di amministratore, e se tale attività fosse soggetta all'obbligo di comunicazione all'INPS.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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