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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 7712/2026 del 30-03-2026

principi giuridici

Nel licenziamento per giusta causa fondato sull'appropriazione indebita di beni aziendali, una volta accertata l'apprensione del bene da parte del lavoratore per ragioni estranee al servizio e la sua successiva scomparsa, grava sul dipendente l'onere di provare l'esistenza di una causa alternativa lecita che giustifichi la sua condotta.

In tema di furto, la neutralizzazione dei sistemi di controllo e monitoraggio della persona offesa determina il perfezionamento del delitto con l'apprensione del bene, a prescindere dalla fuoriuscita del reo dall'ambito di controllo e monitoraggio della persona offesa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Licenziamento Disciplinare e Onere della Prova: Una Valutazione Complessiva dei Fatti


La pronuncia in esame verte su un licenziamento per giusta causa, motivato dall'appropriazione indebita di un farmaco da parte di un dipendente. Il lavoratore contestava la legittimità del licenziamento, adducendo che la copertura di una telecamera di sorveglianza era stata accidentale e che, pur avendo prelevato il farmaco, lo aveva poi dimenticato su una scrivania, da dove sarebbe stato sottratto da ignoti.
In primo grado, il Tribunale accoglieva l'impugnazione del licenziamento, ritenendo che il datore di lavoro non avesse assolto l'onere probatorio. La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, rigettava la domanda del lavoratore. I giudici di secondo grado hanno fondato la loro decisione su una valutazione complessiva degli elementi probatori, ritenendo che la contestazione disciplinare non si basasse primariamente sulla copertura della telecamera, ma sull'ammissione del lavoratore di aver prelevato il farmaco.
La Corte d'Appello ha sottolineato che, una volta ammesso il prelievo del farmaco, gravava sul lavoratore l'onere di giustificare la propria condotta, dimostrando di averlo prelevato per motivi leciti e di averlo poi smarrito involontariamente. Tale prova, secondo i giudici, non era stata fornita. La Corte ha inoltre evidenziato alcune incongruenze nella versione fornita dal lavoratore e da un suo testimone, nonché il fatto che, dopo il licenziamento, non si fossero più verificati ammanchi di farmaci.
Il lavoratore ha impugnato la sentenza d'appello in Cassazione, lamentando la violazione delle norme sull'onere della prova e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che il ragionamento della Corte territoriale fosse ispirato a una valutazione complessiva degli elementi probatori, idonei a fondare una presunzione di responsabilità del lavoratore. La Corte ha precisato che, ammessa l'apprensione del farmaco per ragioni estranee al servizio e accertata la sua scomparsa, spettava al dipendente provare l'alternativa lecita, ossia l'abbandono involontario del farmaco. Tale onere, tuttavia, non era stato adempiuto. La Corte ha inoltre evidenziato che l'eventuale successiva condotta del lavoratore, consistente nell'aver riposto il farmaco nella borsa, era irrilevante, in quanto successiva al momento in cui si era già consumato il furto.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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