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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 8797/2026 del 08-04-2026

principi giuridici

In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, ai sensi dell'art. 142, comma 6, del Codice della Strada, le risultanze di apparecchiature non omologate non costituiscono fonte di prova dell'inosservanza dei limiti medesimi.

Le procedure di approvazione e omologazione delle apparecchiature di rilevazione della velocità, disciplinate dall'art. 45, comma 6, del Codice della Strada e dagli artt. 192, commi 2 e 3, e 345, comma 2, del relativo regolamento di attuazione, sono ontologicamente distinte, sicché l'approvazione non equivale a omologazione ai fini della prova dell'eccesso di velocità.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Autovelox: Necessaria l'Omologazione, Non Sufficiente la Sola Approvazione


La Suprema Corte si è pronunciata su una questione relativa all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità mediante autovelox, focalizzandosi sulla distinzione tra "omologazione" e "approvazione" degli apparecchi di misurazione.
Il caso traeva origine da un verbale di contestazione per eccesso di velocità elevato dalla Polizia Locale nei confronti di un automobilista. L'automobilista contestava la validità del verbale, eccependo, tra l'altro, la mancanza di omologazione dell'autovelox utilizzato, sostenendo che fosse presente solo l'approvazione. Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, annullando il verbale. Il Comune appellava la decisione e il Tribunale riformava la sentenza di primo grado, ritenendo equivalenti le procedure di approvazione e omologazione.
La questione è giunta all'attenzione della Corte di Cassazione, a seguito del ricorso presentato dall'automobilista. La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza del Tribunale. I giudici hanno ribadito che, ai fini della validità dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità, è necessario che l'apparecchiatura utilizzata sia "debitamente omologata", come espressamente previsto dal Codice della Strada. La Corte ha precisato che le procedure di omologazione e approvazione, pur presentando analogie formali, hanno finalità diverse. L'omologazione, riferita ai prototipi delle apparecchiature le cui caratteristiche fondamentali sono già indicate nel regolamento di attuazione del Codice della Strada, consente la produzione in serie di apparecchiature utilizzabili come fonti di prova nei confronti degli utenti della strada. L'approvazione, invece, riguarda i prototipi le cui caratteristiche fondamentali non sono indicate nel regolamento, e la sua concessione permette la produzione in serie di apparecchiature con le caratteristiche approvate, ma non ne consente l'utilizzo come fonte di prova senza la successiva omologazione.
La Corte ha inoltre sottolineato che eventuali pareri o circolari che equiparano le apparecchiature approvate a quelle omologate non possono modificare il contenuto precettivo della norma primaria del Codice della Strada, che richiede espressamente l'omologazione per l'utilizzo delle apparecchiature come fonte di prova. Infine, la Corte ha richiamato la giurisprudenza che pone a carico dell'Amministrazione l'onere di provare l'eccesso di velocità mediante verbali che riportino quanto accertato da apparecchiature omologate, escludendo l'utilizzo di strumenti probatori equivalenti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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