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CORTE D'APPELLO DI ANCONA

Sentenza n. 235/2019 del 02-10-2019

principi giuridici

La riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato dalla sentenza del Consiglio di Stato passata in giudicato vincola la parte che ha provveduto alla riassunzione, precludendo la possibilità di contestare ulteriormente la giurisdizione.

In caso di conferimento di incarico dirigenziale da parte della pubblica amministrazione, la mancata valutazione comparativa dei requisiti professionali dei candidati e l'assenza di motivazione della scelta costituiscono vizi di eccesso di potere, idonei a fondare una pretesa risarcitoria per perdita di chance.

Il danno patrimoniale da perdita di chance, consistente nella perdita della mera possibilità di conseguire un vantaggio economico, va liquidato in via equitativa, tenendo conto dell'incremento retributivo non percepito e dell'accrescimento professionale mancato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Illegittimità nel Conferimento di Incarico Dirigenziale e Risarcimento del Danno da Perdita di Chance


La pronuncia in commento affronta il tema del risarcimento del danno derivante da un illegittimo conferimento di incarico dirigenziale all'interno di un'amministrazione pubblica. La vicenda trae origine da una procedura interna volta all'individuazione di un funzionario idoneo a ricoprire un ruolo dirigenziale. Una dipendente, non selezionata, ha contestato la decisione dell'amministrazione di preferire un'altra candidata, ritenendo la procedura viziata e lesiva dei propri diritti.
In primo grado, il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che, a seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità delle norme relative al conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari, fosse venuto meno l'interesse ad agire della ricorrente.
La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, ha invece riconosciuto la fondatezza della pretesa risarcitoria. I giudici hanno rilevato che la pronuncia di illegittimità costituzionale non poteva cancellare gli effetti prodotti nel tempo dalla decisione amministrativa, in particolare il vantaggio economico e professionale conseguito dalla candidata prescelta.
La Corte ha accertato che la procedura di selezione era stata viziata da eccesso di potere, in quanto l'amministrazione si era limitata a verificare il possesso dei requisiti formali da parte dei candidati, senza effettuare una reale valutazione comparativa delle loro competenze e professionalità. Tale omissione ha leso il diritto della ricorrente ad una valutazione trasparente e imparziale, privandola della chance di ottenere l'incarico dirigenziale.
I giudici hanno quindi applicato i principi consolidati in materia di risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo, sottolineando la necessità di valutare, attraverso un giudizio prognostico, la concreta possibilità per il ricorrente di ottenere il beneficio sperato. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la ricorrente avesse dimostrato di possedere i requisiti e le competenze necessarie per ricoprire l'incarico, e che l'illegittimità della procedura avesse concretamente compromesso le sue chance di successo.
La Corte ha quindi condannato l'amministrazione al risarcimento del danno, quantificato in via equitativa tenendo conto dell'incremento retributivo che la ricorrente avrebbe percepito se fosse stata nominata dirigente, nonché del danno professionale derivante dalla mancata acquisizione del titolo e dell'esperienza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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