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CORTE D'APPELLO DI ANCONA

Sentenza n. 312/2022 del 21-10-2022

principi giuridici

La violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. costituisce inadempimento contrattuale risarcibile, subordinato alla prova, da parte del datore di lavoro, del danno subito e del nesso di causalità tra tale danno e la condotta del lavoratore.

La liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., non può surrogare l'onere probatorio gravante sulla parte danneggiata in ordine all'esistenza del danno e del nesso causale con l'inadempimento o il fatto illecito.

La domanda di restituzione di una percentuale della retribuzione percepita dal lavoratore, fondata sull'asserita inadeguatezza della prestazione lavorativa, ha natura risarcitoria e soggiace ai relativi presupposti di allegazione e prova.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Violazione dell'Obbligo di Fedeltà del Lavoratore: Necessità di Prova del Danno Subito dal Datore di Lavoro


La Corte d'Appello di Ancona si è pronunciata in merito a una controversia tra un datore di lavoro e un'ex dipendente, confermando la decisione di primo grado che aveva respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata dal datore di lavoro. La vicenda trae origine da un rapporto di lavoro subordinato, successivamente interrotto a seguito di dimissioni volontarie della dipendente. Il datore di lavoro aveva adito le vie legali, lamentando una violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della lavoratrice, concretizzatasi in presunte attività di concorrenza sleale e divulgazione di informazioni riservate a vantaggio di una società gestita dal coniuge della dipendente.
Il datore di lavoro sosteneva che la dipendente, durante l'orario di lavoro, avesse svolto attività a favore della società del marito, utilizzando strumenti aziendali. A sostegno di tale tesi, era stata prodotta una perizia di parte che evidenziava la presenza, sul computer in uso alla dipendente, di file e accessi a caselle di posta elettronica riconducibili alla società del coniuge. Il datore di lavoro quantificava il danno subito in una somma ingente, comprendente sia il danno emergente che il lucro cessante, chiedendo in via subordinata la restituzione di una parte delle retribuzioni percepite dalla dipendente.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello del datore di lavoro, confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno ribadito che, in caso di presunta violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del lavoratore, non è sufficiente dimostrare la condotta infedele, ma è necessario provare in modo concreto il danno economico subito dal datore di lavoro e il nesso di causalità tra la condotta e il danno. Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che il datore di lavoro non aveva fornito una prova sufficiente del danno subito, limitandosi a mere allegazioni e senza indicare in modo preciso le opportunità di lavoro perse a causa della presunta concorrenza sleale.
La Corte ha inoltre sottolineato che la perizia di parte, pur dettagliata, non forniva una prova certa che i dati rinvenuti sul computer fossero riconducibili ad attività svolte dalla dipendente durante il rapporto di lavoro, non potendosi escludere l'utilizzo del computer da parte di altri dipendenti o dello stesso datore di lavoro. Infine, la Corte ha precisato che la liquidazione equitativa del danno, invocata dal datore di lavoro, non può supplire alla mancanza di prova dell'esistenza del danno e del nesso di causalità. Per quanto riguarda la domanda subordinata di restituzione di parte delle retribuzioni, la Corte ha evidenziato che tale domanda avrebbe potuto trovare fondamento solo in caso di indebito arricchimento del lavoratore, e non in caso di mera inadeguatezza della prestazione lavorativa, la cui prova, anche in questo caso, era mancata.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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