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CORTE D'APPELLO DI ANCONA

Sentenza n. 686/2022 del 31-05-2022

principi giuridici

La tariffa di igiene ambientale (TIA) ha carattere universale e grava su tutti i locali siti nel territorio comunale, in quanto potenzialmente idonei a produrre rifiuti.

L'esonero dal pagamento della quota variabile della tariffa di igiene ambientale (TIA) è totale in presenza di locali destinati alla produzione di rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, per lo smaltimento dei quali il contribuente provvede in proprio tramite operatore qualificato, permanendo l'obbligo del pagamento della quota fissa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Tariffa Rifiuti e Rifiuti Speciali: Chiarimenti sulla Quota Fissa Imponibile


La sentenza in commento affronta una questione ricorrente nel panorama tributario locale: l'assoggettabilità alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) di immobili nei quali si producono rifiuti speciali. Il caso trae origine da un'ingiunzione di pagamento emessa da una società concessionaria del servizio di riscossione nei confronti di un'azienda, per il mancato versamento della TIA relativa ad un capannone industriale. L'azienda si opponeva all'ingiunzione, sostenendo che, producendo esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, l'immobile non dovesse essere assoggettato ad alcuna quota della tariffa.
Il Tribunale di primo grado accoglieva l'opposizione, annullando l'ingiunzione e condannando la società di riscossione al pagamento delle spese legali. Il giudice di prime cure riteneva che, essendo pacifico che nel capannone si producessero rifiuti speciali, l'intera superficie del locale non fosse soggetta alla TIA.
La società di riscossione appellava la sentenza, contestando l'erronea interpretazione della normativa di riferimento. L'appellante sosteneva che, pur producendo l'azienda rifiuti speciali, la quota fissa della TIA fosse comunque dovuta, in quanto commisurata ai costi di investimento del servizio di gestione dei rifiuti, a cui tutti i possessori di immobili sul territorio comunale sono tenuti a contribuire.
La Corte d'Appello ha accolto l'appello, riformando integralmente la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado hanno ribadito il principio dell'universalità della TIA, chiarendo che tutti i locali siti nel territorio comunale sono potenzialmente idonei a produrre rifiuti e, pertanto, assoggettabili alla tariffa. La Corte ha precisato che l'esclusione dalla TIA riguarda esclusivamente la quota variabile, commisurata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, nel caso in cui si producano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, per il cui smaltimento il contribuente provvede autonomamente. La quota fissa, invece, rimane dovuta, in quanto destinata alla copertura dei costi di investimento del servizio, a cui tutti i possessori di immobili sono tenuti a partecipare.
La Corte d'Appello ha quindi concluso che l'ingiunzione di pagamento era legittima, in quanto richiedeva esclusivamente la quota fissa della TIA per il capannone, escludendo la quota variabile. Per l'effetto, la Corte ha condannato l'azienda al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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