CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Sentenza n. 330/2023 del 10-11-2023
principi giuridici
L'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 510/1999 e l'art. 3 del D.P.R. n. 243/2006 attribuiscono all'amministrazione di appartenenza del beneficiario la legittimazione passiva nelle controversie concernenti i benefici correlati al trattamento pensionistico, le esenzioni fiscali e i benefici di guerra riconosciuti alle vittime del dovere, in quanto competente al riconoscimento dello status di "vittima del dovere" da cui tali benefici derivano.
L'art. 1, comma 562, della legge n. 266/2005, interpretato in conformità al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., estende alle vittime del dovere, individuate ai sensi dei commi 563 e 564 del medesimo articolo, i benefici previsti dall'art. 3 della legge n. 206/2004 in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, ivi compreso l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Benefici Contributivi per le Vittime del Dovere: Un'Equiparazione Necessaria
La Corte d'Appello di Ancona si è pronunciata in merito al diritto di un soggetto, riconosciuto come vittima del dovere, all'aumento di dieci anni di contribuzione figurativa, utile per l'incremento dell'anzianità pensionistica, la determinazione della pensione e la liquidazione del trattamento di fine rapporto o equivalente. La vicenda trae origine dal ricorso presentato dal soggetto interessato, accolto in primo grado, avverso il diniego del Ministero dell'### di riconoscere tale beneficio.
Il Ministero appellante contestava la sentenza di primo grado, eccependo, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la competenza in materia di liquidazione e pagamento delle pensioni spetterebbe all'### In secondo luogo, il Ministero riteneva che l'art. 3 della legge n. 206/2004, che prevede l'aumento contributivo, non fosse applicabile alle vittime del dovere, in quanto l'art. 1 della stessa legge non include tale categoria tra i beneficiari e, inoltre, la legge 266/2005 aveva previsto solo una "progressiva" estensione dei benefici.
La Corte d'Appello ha respinto entrambi i motivi di gravame. Quanto alla legittimazione passiva, i giudici hanno richiamato la normativa che attribuisce alle amministrazioni di appartenenza la competenza a provvedere per i benefici correlati al trattamento pensionistico, le esenzioni fiscali e i benefici di guerra per i dipendenti pubblici. Pur riconoscendo che l'### è l'ente erogatore del trattamento pensionistico, la Corte ha sottolineato che quest'ultimo si limita a prendere atto della declaratoria del diritto alle provvidenze correlate allo status di "vittima del dovere", la cui competenza spetta all'amministrazione di appartenenza.
Con riferimento al secondo motivo di appello, la Corte ha evidenziato come la legge n. 266/2005 abbia previsto una "progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere". I giudici hanno interpretato tale disposizione alla luce del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, ritenendo che escludere le vittime del dovere dall'aumento contributivo creerebbe un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alle vittime del terrorismo. La Corte ha richiamato anche un precedente delle ### che, pur in riferimento alle provvidenze economiche, aveva affermato l'equiparazione tra le diverse tipologie di vittime e il rischio di violazione dell'art. 3 Cost. in caso di interpretazione difforme.
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