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CORTE D'APPELLO DI ANCONA

Sentenza n. 330/2023 del 10-11-2023

principi giuridici

L'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 510/1999 e l'art. 3 del D.P.R. n. 243/2006 attribuiscono all'amministrazione di appartenenza del beneficiario la legittimazione passiva nelle controversie concernenti i benefici correlati al trattamento pensionistico, le esenzioni fiscali e i benefici di guerra riconosciuti alle vittime del dovere, in quanto competente al riconoscimento dello status di "vittima del dovere" da cui tali benefici derivano.

L'art. 1, comma 562, della legge n. 266/2005, interpretato in conformità al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., estende alle vittime del dovere, individuate ai sensi dei commi 563 e 564 del medesimo articolo, i benefici previsti dall'art. 3 della legge n. 206/2004 in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, ivi compreso l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Benefici Contributivi per le Vittime del Dovere: Un'Equiparazione Necessaria


La Corte d'Appello di Ancona si è pronunciata in merito al diritto di un soggetto, riconosciuto come vittima del dovere, all'aumento di dieci anni di contribuzione figurativa, utile per l'incremento dell'anzianità pensionistica, la determinazione della pensione e la liquidazione del trattamento di fine rapporto o equivalente. La vicenda trae origine dal ricorso presentato dal soggetto interessato, accolto in primo grado, avverso il diniego del Ministero dell'### di riconoscere tale beneficio.
Il Ministero appellante contestava la sentenza di primo grado, eccependo, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la competenza in materia di liquidazione e pagamento delle pensioni spetterebbe all'### In secondo luogo, il Ministero riteneva che l'art. 3 della legge n. 206/2004, che prevede l'aumento contributivo, non fosse applicabile alle vittime del dovere, in quanto l'art. 1 della stessa legge non include tale categoria tra i beneficiari e, inoltre, la legge 266/2005 aveva previsto solo una "progressiva" estensione dei benefici.
La Corte d'Appello ha respinto entrambi i motivi di gravame. Quanto alla legittimazione passiva, i giudici hanno richiamato la normativa che attribuisce alle amministrazioni di appartenenza la competenza a provvedere per i benefici correlati al trattamento pensionistico, le esenzioni fiscali e i benefici di guerra per i dipendenti pubblici. Pur riconoscendo che l'### è l'ente erogatore del trattamento pensionistico, la Corte ha sottolineato che quest'ultimo si limita a prendere atto della declaratoria del diritto alle provvidenze correlate allo status di "vittima del dovere", la cui competenza spetta all'amministrazione di appartenenza.
Con riferimento al secondo motivo di appello, la Corte ha evidenziato come la legge n. 266/2005 abbia previsto una "progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere". I giudici hanno interpretato tale disposizione alla luce del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, ritenendo che escludere le vittime del dovere dall'aumento contributivo creerebbe un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alle vittime del terrorismo. La Corte ha richiamato anche un precedente delle ### che, pur in riferimento alle provvidenze economiche, aveva affermato l'equiparazione tra le diverse tipologie di vittime e il rischio di violazione dell'art. 3 Cost. in caso di interpretazione difforme.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

Corte d'Appello di ##### N.373/2022 Documento in com.jniwrapper.win32.automation.OleContainer REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Ancona, ### e ### composta dai seguenti magistrati: Dr. ### relatore Dr.ssa #### nella camera di consiglio tenutasi in data 9 Novembre 2023 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data ###, e vertente tra Ministero dell'#### e ####, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°199/2022 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data ###. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E #### dell'### ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso di ### teso all'accertamento del diritto al beneficio dell'aumento di 10 anni di contribuzione figurativa utile per l'aumento dell'anzianità pensionistica, per la determinazione della misura della pensione e per la liquidazione del trattamento di fine rapporto o equipollente, ai sensi dell'art.3 della legge n.206/2004. 
A fondamento dell'impugnazione, il Ministero dell'### ha censurato la sentenza gravata per i seguenti motivi di gravame: 1) ### di legittimazione passiva in capo al Ministero dell'### 2) Violazione degli artt. 1 e 3 L. n. 206/2004, poiché non estendono il beneficio contributivo e i relativi effetti economici alle ### del ### Ha quindi concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma dell'impugnata, rigettarsi tutte le domande ex adverso azionate, con il favore delle spese del doppio grado. 
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.  1.- Con il primo motivo di gravame, il Ministero dell'### censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di carenza della sua legittimazione passiva, per essere questa appartenente all'### cui compete tutta l'attività di liquidazione e pagamento delle pensioni e delle indennità di natura previdenziale ed assistenziale. 
Il motivo non è fondato.  ###.2, quarto comma, del D.P.R. n.510/1999, recante disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (cui l'accredito contributivo è pacificamente riconosciuto), prevede espressamente che “Per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza”. 
Conformemente, l'art.3 del D.P.R. n°243/2006, disciplinante “termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, stabilisce che le domande dirette all'ottenimento dei medesimi benefici in favore delle vittime del dovere vanno presentate alle amministrazioni di appartenenza del beneficiario, al pari di quanto avviene per le vittime del terrorismo. 
E' pur vero che l'ente erogatore del trattamento pensionistico è l'### ma è altrettanto vero che l'ente previdenziale si limita a prendere atto della declaratoria del diritto alle provvidenze direttamente correlate allo status di “vittima del dovere”, per il cui riconoscimento è competente l'amministrazione di appartenenza del beneficiario, che è quindi legittimata passivamente a contraddire in ordine a tutte le domande che sul riconoscimento di tale status siano fondate. 
In quest'ordine di concetti, deve dunque ritenersi che l'accertamento del diritto del ricorrente al beneficio pensionistico in questione rientra nell'ambito di tutti i benefici conseguenti al riconoscimento dello status di vittima del dovere, in forze della vis actractiva di detto ultimo accertamento, dal quale derivano una serie di benefici, tra cui quello dell'aumento di 10 anni di contribuzione, ai fini pensionistici. 
Ed invero, onerare il privato di promuovere diverse azioni, una nei confronti dell'amministrazione di appartenenza ed un'altra nei confronti dell'### al fine di vedere accertato il proprio diritto al conseguimento dei diversi benefici che derivano per legge all'accertamento dello status di vittima del dovere, comporterebbe un eccessivo aggravio per il ricorrente nel far valere in giudizio i propri diritti, in contrasto con gli artt. 6 e 13 CEDU e c on i principi costituzionali del giusto processo. 
Per tali ragioni, deve quindi ritenersi che l'azione di accertamento del diritto al beneficio di 10 anni di contribuzione aggiuntiva è stata nella fattispecie correttamente proposta nei confronti del Ministero dell'### Del resto, è agevole rilevare che la sentenza impugnata si è limitata al mero accertamento del diritto di ### all'aumento contributivo, senza pronunciare alcuna statuizione di condanna all'erogazione di una prestazione pensionistica. 
Il motivo va dunque respinto.  ***  2.- Con il secondo motivo di gravame, il Ministero dell'### censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto di ### al beneficio dell'aumento di 10 anni di contribuzione figurativa utile per l'aumento dell'anzianità pensionistica, per la determinazione della misura della pensione e per la liquidazione dei trattamenti di fine rapporto o equipollenti, ai sensi dell'art.3 della legge n.206/2004. ### il Ministero appellante, in particolare, l'impostazione seguita dal Tribunale si baserebbe su una erronea interpretazione estensiva della disposizione di cui all'art. 3 della L. n. 206/2004, atteso che, da un lato, l'art.1 della medesima legge non include la categoria delle ### del ### nell'elenco tassativo dei beneficiari, e che, dall'altro, l'art. 1, comma 562, della legge 266/2005 ha previsto solo una “progressiva” (e, dunque, non immediata) estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere, cui non spetterebbe quindi l'aumento contributivo rivendicato. 
In punto di diritto, la definizione dì "vittime del dovere" è contenuta nei commi 563 e 564 dell'art. 1 legge 23 dicembre 2005 n.266, che così recitano: "563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative". 
Il comma 565 del medesimo art. 1 legge n. 266/2005 ha poi demandato ad un successivo regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti. 
Il regolamento attuativo in questione è stato emanato con d.p.r. 7 luglio 2006 n.243, il quale, all'art.1, ha previsto che “ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.”. 
In punto di fatto, non è in contestazione né il (già intervenuto) riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, nè il diritto dell'appellante a percepire le correlate provvidenze, ma solo il riconoscimento dell'aumento di 10 anni di contribuzione figurativa utile per il calcolo dell'anzianità pensionistica, per la determinazione della misura della pensione e per la liquidazione del trattamento di fine rapporto (o equipollente), ai sensi dell'art.3 della legge n.206/2004. Tale aumento, secondo il Ministero, sarebbe applicabile immediatamente esclusivamente nei confronti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e non anche nei confronti delle vittime del dovere, per le quali è stata prevista una attuazione progressiva, nei limiti delle disponibilità economiche.  ### l'appellato, invece, la scelta ermeneutica del Ministero avrebbe creato una irragionevole disparità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e le vittime del dovere, in quanto escludere queste ultime e i soggetti equiparati dall'aumento contributivo equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe stata anche in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo. 
Così riassunti i fatti e le posizioni delle parti, il motivo è da ritenersi infondato. 
La fattispecie in esame rinviene il proprio titolo costitutivo di matrice legale nell'art.1, commi 562, 563, 564 e 565, della legge n.266 del 2005, la cui ratio è stata esplicitata dallo stesso legislatore nell'esigenza di prevedere una “progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564”. 
Come è evidente, non si tratta di erogazioni a carattere risarcitorio, ma di provvidenze economiche riconosciute, in onore al principio di solidarietà sociale, in favore di cittadini colpiti da eventi lesivi nell'adempimento di doveri che travalichino quelli propri d'istituto e che sono svolti a difesa degli interessi dell'intera comunità. 
Orbene, l'art. 3 della legge 3.08.2004, n.206 (recante “### norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”), prevede che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 ### per l'anno 2004 e di 2.790.000 ### a decorrere dall'anno 2005” (comma così modificato dall'art. 1, commi 794 e 795, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007). 
E' ragionevole ritenere che tale disposizione è diretta a regolare la sola posizione giuridica ed economica delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ossia dell'unica, sino a quel momento, categoria di soggetti beneficiari degli emolumenti assistenziali in discorso, senza, dunque, alcuna possibilità di specifico ed intenzionale rinvio ai, necessariamente ignoti, contenuti dell'ancora emananda normativa che avrebbe nell'avvenire esteso siffatti benefici a tutte le vittime del dovere, come individuate attraverso i criteri dettati dall'art.1, commi 563 e 564, della legge n.266 del 2005. 
Ciò premesso, in forza del chiaro tenore dell'art. 1, comma 562, della legge n.266 cit., deve prendersi atto della volontà legislativa di realizzare l'estensione dei benefici in argomento alle vittime del dovere individuate alla stregua dei successivi commi 563 e 564. La lettura sistematica di tale complessivo quadro normativo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata (che eviti ingiustificate disparità di trattamento - ex art. 3 Cost. - tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), porta infatti a ritenere che il citato art. 1, comma 562, della legge 23.12.2005, n. 266, abbia inteso estendere alle vittime del dovere indistintamente tutti i benefici previsti a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Questa conclusione risulta corroborata dalla circostanza che il comma 562 non effettua distinzioni tra prestazioni diverse, limitandosi a prevedere che l'estensione sia "progressiva", ciò che non esclude che essa sia generalizzata, comprensiva quindi anche del beneficio previsto dalla cit. legge 3.08.2004, n. 206, legge del resto puntualmente richiamata dal citato art. 1 lett. a) del DPR 7.07.2006, n. 243. 
Anche le ### nella sentenza n.6214 del 24/02/2022 si sono sostanzialmente espresse in questi termini: “1.1. A riportare ad unum i due versanti di normazione è stata ancora una legge finanziaria: ed infatti la I. 23 dicembre 2005 n. 266, all'art. 1, comma 562, ha autorizzato la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di ### a decorrere dal 2006 al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere, stabilendo, al comma 563 (come già ricordato al punto sub 5.1. che precede) che: «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; in attività di tutela della pubblica incolumità; a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità» e precisando, al successivo comma 564, che: «### equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative». Con tale legge, dunque, si è recuperata l'equiparazione tra le diverse tipologie di vittime di cui all'art. 82 della finanziaria del 2001. Si è, poi, rimessa (comma 565) ad un adottando regolamento (da emanarsi su proposta del ### dell'interno, di concerto con il ### della difesa e con il ### dell'economia e delle finanze - indicazione anch'essa significativa dell'equiparazione) la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze (disciplina, dunque, unica per le indicate categorie). 8.12. È così intervenuto il d.P.R. n. 243/2006, appunto recante il regolamento concernente la corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Esso disciplina la procedura per la richiesta dell'interessato, il suo vaglio da parte delle amministrazioni competenti, la predisposizione da parte del Ministero dell'interno-### della pubblica sicurezza di una graduatoria unica nazionale delle posizioni”. 
Ebbene, tale decisione, pur dettata con specifico riferimento alle provvidenze economiche, in più parti ha posto quale principio generale quello secondo cui il trattamento delle vittime del dovere è stato in tutto equiparato a quello delle vittime di terrorismo o criminalità organizzata e che un'interpretazione della normativa in senso difforme comporterebbe il rischio di violazione dell'art. 3 Cost.. 
Ciò in quanto la legislazione primaria in materia è ispirata a un chiaro intento perequativo, e coerente col principio di razionalità - equità di cui all'art. 3 Cost., così come inteso dalla costante giurisprudenza amministrativa e ordinaria (v. Cass.Civ., sez. lav., 05/04/2022, n.11015). Ne segue che la scelta ermeneutica del Ministero ha creato una irragionevole disparità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e le vittime del dovere. In altri termini, escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dall'aumento contributivo equivale a creare una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, tutta permeata da un evidente intento perequativo. 
Anche il secondo motivo di gravame va quindi disatteso.  ***  3.- Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello del Ministero va dunque respinto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, sia pur con motivazione integrata. 
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Ancona, ### e ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°199/2022 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data ###, contrariis reiectis, così decide: - rigetta l'appello; - condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi ### oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.. . 
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 9 Novembre 2023.   ### est.   ### (### sottoscritto digitalmente) RG n. 373/2022

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