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CORTE D'APPELLO DI ANCONA

Sentenza n. 358/2024 del 05-11-2024

principi giuridici

In tema di pubblico impiego, il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, configura una cessione del contratto, comportando l'applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi del comparto dell'amministrazione cessionaria, salvo il diritto del dipendente a conservare gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico già acquisito, riassorbibili negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell'amministrazione cessionaria.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Mobilità Volontaria nel Pubblico Impiego: Mantenimento dell'Assegno Ad Personam e Divieto di Reformatio in Peius


La Corte d'Appello di Ancona si è pronunciata in merito a una controversia riguardante il diritto di un dipendente pubblico, transitato da un Ministero a un altro mediante procedura di mobilità volontaria, a continuare a percepire l'assegno ad personam riconosciutogli nell'amministrazione di provenienza.
Il dipendente, inizialmente in servizio presso il Ministero della ###, era passato dai ruoli militari a quelli civili, ottenendo un assegno ad personam volto a preservare il livello retributivo precedentemente acquisito. Successivamente, era stato trasferito in comando al Ministero dell'### e del ###, mantenendo tale assegno. Infine, a seguito di una procedura di mobilità volontaria, era stato definitivamente inquadrato nel Ministero dell'###, il quale, tuttavia, aveva cessato di erogare l'assegno ad personam, sostituendolo con un'indennità di amministrazione di importo inferiore. Il dipendente, ritenendo leso il principio di irriducibilità della retribuzione, aveva adito le vie legali per ottenere il ripristino dell'assegno ad personam.
Il Ministero dell'###, appellante nella causa, sosteneva che la mobilità volontaria, disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, comportasse l'applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione, senza la necessità di mantenere l'assegno ad personam riconosciuto nell'amministrazione di provenienza.
La Corte d'Appello, rigettando l'appello del Ministero, ha confermato la sentenza di primo grado, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, è riconducibile alla fattispecie della cessione del contratto. Tale interpretazione implica che, pur applicandosi al dipendente trasferito il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi dell'amministrazione cessionaria, debba essere garantito il divieto di reformatio in peius del trattamento economico già acquisito. Pertanto, l'assegno ad personam, attribuito al fine di rispettare tale divieto, deve essere mantenuto, salvo il suo progressivo riassorbimento negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell'amministrazione cessionaria.
La Corte ha precisato che il principio di irriducibilità della retribuzione, sancito dall'art. 45 del D.Lgs. 165/2001, deve essere contemperato con il principio di parità di trattamento dei dipendenti pubblici, consentendo il riassorbimento dell'assegno ad personam nei futuri miglioramenti retributivi.
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testo integrale


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