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CORTE D'APPELLO DI ANCONA

Sentenza n. 647/2025 del 05-05-2025

principi giuridici

Ai fini del riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione a seguito di eventi sismici, il requisito dell'abitazione principale, abituale e continuativa di cui all'ordinanza del Capo del ### della ### n. 388 del 2016, non coincide con la residenza anagrafica, ma richiede l'effettiva e stabile dimora nell'immobile danneggiato, la cui prova incombe sul richiedente il beneficio.

La prova della dimora abituale, ai fini del riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione a seguito di eventi sismici, può essere fornita con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli indizi desumibili dalle utenze domestiche, dalle abitudini di vita e dalle relazioni familiari.

La condanna alla restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di contributo di autonoma sistemazione comporta, anche in mancanza di specifica domanda, l'obbligo di corrispondere gli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo effettivo, al fine di ripristinare integralmente la situazione patrimoniale antecedente alla indebita percezione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Revoca del Contributo di Autonoma Sistemazione: Onere della Prova e Dimora Abituale


La Corte d'Appello di Ancona si è pronunciata in merito a una controversia relativa alla revoca del Contributo di Autonoma Sistemazione (C.A.S.) a seguito degli eventi sismici del 2016. La vicenda trae origine dalla decisione del Tribunale di ### che aveva accolto la domanda di un soggetto volta ad accertare il suo diritto a percepire il C.A.S. e a dichiarare illegittima la revoca del beneficio da parte del Comune, con conseguente condanna dell'ente al versamento degli importi dovuti.
Il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado, contestando l'erronea applicazione dell'art. 2967 del codice civile, lamentando che il Tribunale avesse riconosciuto il diritto al C.A.S. in assenza di prove concrete sull'effettivo utilizzo dell'immobile, sito nel territorio comunale, come abitazione principale prima del sisma.
La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione di primo grado, accogliendo l'appello del Comune. I giudici hanno richiamato l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che disciplina l'erogazione del C.A.S., sottolineando come il contributo sia destinato ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta o sgomberata a seguito del sisma, senza fare riferimento alla residenza anagrafica. L'obiettivo del sussidio è, infatti, quello di sostenere chi ha perso la dimora abituale a causa del terremoto.
La Corte ha evidenziato che, nel caso specifico, gravava sul soggetto richiedente l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 del codice civile, la sussistenza dei requisiti per la percezione del C.A.S., ovvero la stabile e continuativa residenza nell'immobile dichiarato inagibile. Tale prova, secondo i giudici, non è stata fornita in modo convincente.
A sostegno della propria decisione, la Corte ha posto l'accento su diversi elementi. In primo luogo, le dichiarazioni rese dal soggetto in sede di domanda del C.A.S. e le successive produzioni documentali, in particolare una sola bolletta dell'energia elettrica con consumi pari a zero, sono state ritenute insufficienti a dimostrare l'effettivo utilizzo dell'abitazione. Inoltre, le giustificazioni addotte circa l'utilizzo di metodi alternativi di riscaldamento e produzione di energia sono apparse inverosimili.
La Corte ha poi valorizzato le allegazioni del Comune, supportate da testimonianze, secondo cui il soggetto e la sua famiglia risiedevano in un'altra abitazione, di cui erano comproprietari. Tali elementi, unitamente alla mancanza di consumi significativi di utenze domestiche, hanno indotto la Corte a ritenere che l'immobile non fosse adibito a dimora abituale.
Pertanto, la Corte d'Appello ha concluso che il certificato di residenza non è sufficiente a dimostrare l'effettiva dimora abituale, e ha condannato il soggetto alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di C.A.S., oltre agli interessi legali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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