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CORTE D'APPELLO DI BARI

Sentenza n. 518/2021 del 18-03-2021

principi giuridici

Ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, l'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, salvo che, in presenza di elementi univoci, si escluda la volontà dismissiva della società.

In tema di azione revocatoria ordinaria, il presupposto dell'eventus damni ricorre non solo quando l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito; grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni, mentre è onere del debitore provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.

La dismissione del patrimonio immobiliare da parte del debitore costituisce un evento tale da diminuire la garanzia patrimoniale generica di cui all'articolo 2740 del codice civile, a nulla rilevando l'eventuale disponibilità di somme di denaro facilmente occultabili.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Azione Revocatoria e Fondo Patrimoniale: la Tutela del Credito Prevale sulla Disposizione Patrimoniale


La Corte d'Appello di Bari si è pronunciata in merito a una controversia riguardante un'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'articolo 2901 del codice civile, promossa da una società creditrice nei confronti di un debitore e della sua coniuge. La vicenda trae origine da un debito derivante da un contratto di subappalto, il cui ammontare era oggetto di contestazione in un separato giudizio. La società creditrice, successivamente estinta, aveva citato in giudizio il debitore al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia di un atto di costituzione di fondo patrimoniale, stipulato dal debitore e dalla moglie, ritenendo tale atto pregiudizievole per le proprie ragioni creditorie.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda della società creditrice, dichiarando l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale. Il giudice di prime cure aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, evidenziando la sussistenza di un credito, seppur litigioso, la lesione della garanzia patrimoniale generica dei creditori a seguito della costituzione del fondo patrimoniale, e la consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato ai creditori (cosiddetta scientia damni).
Il debitore ha impugnato la sentenza di primo grado, contestando la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria. In particolare, l'appellante ha eccepito l'estinzione della società creditrice, sostenendo che tale evento avesse comportato la rinuncia al credito oggetto di contestazione. Ha inoltre contestato la sussistenza del pregiudizio alle ragioni dei creditori, sostenendo che il proprio patrimonio residuo fosse sufficiente a garantire il credito vantato dalla società.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado hanno ritenuto infondate le censure mosse dall'appellante, ribadendo che l'estinzione della società creditrice non aveva comportato la rinuncia al credito, in quanto quest'ultimo era stato oggetto di accertamento giudiziale e ripartito tra i soci. La Corte ha inoltre confermato la sussistenza del pregiudizio alle ragioni dei creditori, evidenziando che la costituzione del fondo patrimoniale aveva comportato una diminuzione della garanzia patrimoniale generica, rendendo più difficile il soddisfacimento del credito. Infine, la Corte ha confermato la sussistenza della scientia damni in capo al debitore, ritenendo che quest'ultimo fosse consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori a seguito della costituzione del fondo patrimoniale.
La pronuncia della Corte d'Appello si pone in linea con la giurisprudenza consolidata in materia di azione revocatoria, ribadendo l'importanza della tutela del credito e la necessità di preservare la garanzia patrimoniale generica dei creditori. La sentenza evidenzia come la costituzione di un fondo patrimoniale, pur essendo un atto lecito, possa essere ritenuta pregiudizievole per i creditori qualora comporti una diminuzione della garanzia patrimoniale e sia posta in essere con la consapevolezza di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie.
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testo integrale


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