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CORTE D'APPELLO DI BARI

Sentenza n. 1135/2023 del 12-07-2023

principi giuridici

Nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, il termine di costituzione dell'attore, stabilito dall'art. 165, comma 1, c.p.c., decorre dalla prima notifica dell'atto di citazione. Nel giudizio di appello, la mancata costituzione dell'appellante entro il suddetto termine, decorrente dalla prima notificazione, comporta l'improcedibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c.

La proposizione dell'impugnazione principale preclude un ulteriore gravame in via incidentale che riproponga le medesime censure già introdotte dalla stessa parte mediante l'appello principale.

Il rigetto della domanda, meramente accessoria, di condanna ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento della domanda di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, tale da giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Allagamenti Urbani e Responsabilità: Profili di Procedibilità e Merito


La pronuncia in commento trae origine da una controversia risarcitoria conseguente ad allagamenti che colpirono un'area urbana a seguito di intense precipitazioni atmosferiche. Un privato cittadino, titolare di un'autorimessa danneggiata dalle acque, agiva in giudizio contro il Comune, ritenendolo responsabile per la mancata manutenzione degli impianti di smaltimento delle acque reflue e per il ritardo nel completamento di un nuovo collettore. Nel corso del giudizio di primo grado, il Comune chiedeva di chiamare in causa la ditta appaltatrice dei lavori, ritenendola responsabile dell'accaduto.
Il Tribunale accoglieva la domanda del privato, condannando il Comune al risarcimento dei danni. Avverso tale decisione, sia il Comune che la ditta appaltatrice proponevano appello.
La Corte d'Appello, in primo luogo, ha affrontato questioni di natura procedurale. Ha dichiarato improcedibile l'appello principale del Comune, rilevando la tardiva costituzione in giudizio dell'ente, avvenuta oltre il termine perentorio previsto dal codice di procedura civile. Contestualmente, ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dal Comune, in quanto volto a riproporre le medesime censure già sollevate con l'appello principale, consumando così il potere di impugnazione.
Superate le questioni procedurali, la Corte si è concentrata sull'appello principale della ditta appaltatrice, la quale contestava la statuizione sulle spese di lite del giudizio di primo grado. La ditta lamentava che il Tribunale avesse erroneamente compensato le spese, nonostante il rigetto della domanda di garanzia avanzata dal Comune nei suoi confronti. La Corte d'Appello ha accolto tale motivo di gravame, affermando che il rigetto della domanda accessoria di condanna per lite temeraria non giustificava la compensazione delle spese, a fronte dell'integrale accoglimento della domanda principale. Di conseguenza, ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite in favore della ditta appaltatrice.
La decisione della Corte d'Appello ha quindi riformato parzialmente la sentenza di primo grado, limitatamente alla questione delle spese di lite, confermando nel resto la pronuncia di condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti dal privato. La pronuncia sottolinea l'importanza del rispetto dei termini processuali e ribadisce il principio secondo cui la soccombenza in una domanda accessoria non giustifica la compensazione delle spese, qualora la domanda principale sia stata integralmente accolta.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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