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CORTE D'APPELLO DI BARI

Sentenza n. 1227/2023 del 23-08-2023

principi giuridici

In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie, conservando il cedente la legittimazione in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.

Nei rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito, i versamenti effettuati dal correntista non costituiscono pagamenti idonei a far decorrere la prescrizione del diritto alla ripetizione di somme indebitamente versate, salvo che la banca provi l'esistenza di un limite contrattualmente fissato all'affidamento e il superamento dello stesso da parte del cliente.

Qualora il cliente agisca in ripetizione di indebito in relazione a un rapporto di conto corrente e la documentazione prodotta sia lacunosa, il giudice può integrare la prova carente, avvalendosi anche di consulenza tecnica, partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza, senza poter utilizzare il criterio del saldo zero, applicabile solo nel caso in cui sia la banca ad agire per il saldo del conto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Onere della Prova e Apertura di Credito nei Contratti Bancari: la Ricostruzione del Rapporto e la Ripetizione di Indebito


La pronuncia in commento affronta una complessa vicenda relativa a un contratto di conto corrente bancario, analizzando le questioni dell'onere della prova, dell'esistenza di un'apertura di credito e della ripetibilità di somme indebitamente versate.
La controversia trae origine da un'azione promossa da una società correntista nei confronti di un istituto di credito, contestando l'applicazione di condizioni contrattuali ritenute illegittime. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo la società debitrice nei confronti della banca. Tale decisione è stata appellata dalla società correntista, che ha contestato, tra l'altro, l'estromissione della banca dal giudizio e la valutazione delle rimesse effettuate sul conto, cruciali per la determinazione della prescrizione.
La Corte d'Appello ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado. In primo luogo, ha ritenuto illegittima l'estromissione della banca, richiamando il principio secondo cui, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie, salvo consenso di tutte le parti all'estromissione, consenso che nel caso specifico non era stato prestato.
Nel merito, la Corte ha affrontato il nodo cruciale dell'esistenza di un'apertura di credito a favore della società correntista. Pur in assenza di un contratto in forma scritta risalente all'inizio del rapporto, la Corte ha ritenuto provata l'esistenza di un affidamento, basandosi su una serie di elementi indiziari, quali l'operatività costante del conto in passivo, l'applicazione della commissione di massimo scoperto e le segnalazioni nella centrale rischi.
Riconosciuta l'esistenza dell'affidamento, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, in presenza di un'apertura di credito, i versamenti effettuati dal correntista non costituiscono pagamenti, bensì atti ripristinatori della provvista, salvo che la banca provi l'esistenza di un limite all'affidamento e il suo superamento da parte del cliente. Di conseguenza, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate decorre non dal singolo versamento, ma dalla chiusura del conto corrente.
Quanto alla ricostruzione del saldo del conto, la Corte ha rilevato la mancanza di documentazione relativa all'intero periodo del rapporto. In tale situazione, ha richiamato il principio secondo cui, in caso di azione di ripetizione promossa dal cliente, il calcolo del dare-avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza, non potendo utilizzarsi il criterio del saldo zero.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto di aderire a uno dei conteggi effettuati dal consulente tecnico d'ufficio, che, partendo dal primo saldo disponibile e tenendo conto dell'esistenza dell'affidamento, aveva determinato un saldo a credito in favore della società correntista. La banca è stata quindi condannata alla restituzione di tale somma, oltre interessi legali. Le spese di lite sono state poste a carico della banca.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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