CORTE D'APPELLO DI BARI
Sentenza n. 1631/2023 del 23-10-2023
principi giuridici
In materia di infortuni sul lavoro occorsi a lavoratori socialmente utili, la responsabilità dell'ente utilizzatore per la mancata adozione di specifiche norme antinfortunistiche, la cui inosservanza rileva sul piano risarcitorio, si configura in termini contrattuali, ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.Lgs. n. 468/1997, che impone ai soggetti utilizzatori di attuare idonee forme assicurative presso l'### contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da infortunio sul lavoro, il riconoscimento della personalizzazione del danno, mediante l'aumento dei valori monetari tabellari, è ammissibile in presenza di peculiarità del caso concreto, quali la particolare gravità dell'evento e la sua incidenza sull'equilibrio emotivo del lavoratore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Infortunio sul Lavoro e Responsabilità dell'Ente Utilizzatore: Profili di Danno Biologico e Capacità Lavorativa
La Corte d'Appello di Bari si è pronunciata su una vicenda complessa riguardante un infortunio sul lavoro occorso a un lavoratore socialmente utile (LSU) presso un ente pubblico. Il caso trae origine da un incidente avvenuto nel 1999, quando il lavoratore, durante attività di potatura, precipitò da una scala riportando gravi lesioni a una gamba. A seguito dell'infortunio, l'### aveva riconosciuto un grado di invalidità permanente, costituendo una rendita a favore del lavoratore.
Il lavoratore ha adito il Tribunale di Foggia chiedendo il risarcimento dei danni subiti, lamentando negligenza da parte dell'ente nell'adozione delle misure di sicurezza necessarie. Il Tribunale, accertata la responsabilità dell'ente, aveva riconosciuto un risarcimento per danno biologico, rigettando le ulteriori richieste risarcitorie relative alla perdita della capacità lavorativa specifica.
Avverso tale decisione, sia il lavoratore che l'ente hanno proposto appello. Il lavoratore contestava la quantificazione del danno biologico e il mancato riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, mentre l'ente eccepiva, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto al risarcimento.
La Corte d'Appello ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ente, ribadendo che, pur non configurandosi un rapporto di lavoro subordinato in senso stretto, l'ente utilizzatore è comunque tenuto ad adottare idonee forme assicurative per la tutela dei lavoratori socialmente utili contro gli infortuni sul lavoro. Di conseguenza, ha ritenuto applicabile la responsabilità contrattuale dell'ente per la mancata adozione delle norme antinfortunistiche.
La Corte ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione, qualificando la responsabilità dell'ente come contrattuale e applicando, pertanto, il termine prescrizionale decennale.
Nel merito, la Corte ha accolto parzialmente l'appello del lavoratore, disponendo una nuova perizia medico-legale per accertare l'effettiva entità del danno biologico. Sulla base delle risultanze della nuova perizia, la Corte ha riconosciuto un danno biologico superiore a quello inizialmente quantificato dal Tribunale, incrementando il risarcimento dovuto al lavoratore.
Tuttavia, la Corte ha confermato il rigetto delle ulteriori richieste risarcitorie relative alla perdita della capacità lavorativa specifica, ritenendo che il lavoratore non avesse fornito sufficienti prove del prodursi di ulteriori pregiudizi a causa dell'infortunio e della conseguente perdita del posto di lavoro. A tal proposito, la Corte ha evidenziato che il lavoratore aveva svolto diverse attività lavorative successivamente all'infortunio, smentendo l'asserita perdita della capacità lavorativa specifica.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.