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CORTE D'APPELLO DI BARI

Sentenza n. 1897/2023 del 27-12-2023

principi giuridici

L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo per ragioni di rito, comportante la revoca o l'annullamento del decreto stesso per difetto dei presupposti generali o speciali di ammissibilità, determina la caducazione degli atti esecutivi già compiuti, inclusa l'iscrizione di ipoteca giudiziale, in quanto ab origine non sorretti da un valido titolo esecutivo.

La revoca del decreto ingiuntivo per difetto dei presupposti di esigibilità del credito, coperta da giudicato interno, comporta la cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza del decreto revocato, non potendo tale approdo essere neutralizzato dalla pendenza del giudizio di rinvio relativo all'accertamento del rapporto sottostante.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Cancellazione di Ipoteca Giudiziale: Rilevanza della Revoca del Decreto Ingiuntivo per Vizi di Rito


La Corte d'Appello di Bari si è pronunciata su una controversia relativa alla cancellazione di un'ipoteca giudiziale, originata da un decreto ingiuntivo successivamente revocato. La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un soggetto che chiedeva la cancellazione dell'ipoteca iscritta a suo carico da controparte, in virtù della sopravvenuta inefficacia del titolo giudiziale, rappresentato da un decreto ingiuntivo. Tale decreto era stato emesso provvisoriamente esecutivo, ma la sua esecuzione era stata sospesa nel corso del giudizio di opposizione. L'opposizione era stata poi accolta in primo grado, e l'appello avverso tale decisione era stato rigettato. Successivamente, la Corte di Cassazione aveva cassato la sentenza d'appello limitatamente alla parte in cui era stata esclusa la sussistenza di un rapporto di mutuo tra le parti.
Il Tribunale aveva rigettato il ricorso, ritenendo che la pretesa fosse infondata, basandosi sul presupposto della sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo. Il giudice di primo grado aveva considerato che l'azione causale promossa nel giudizio di opposizione non costituisse una domanda nuova, ma una precisazione della domanda già avanzata con il ricorso monitorio.
La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, ha accolto l'appello. I giudici hanno sottolineato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la cognizione si estende all'accertamento della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Pertanto, la riscontrata insussistenza dei presupposti, anche parziale, comporta la revoca integrale del decreto emesso all'esito della fase monitoria.
La Corte ha evidenziato la distinzione tra l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato annullato per vizi di rito, come nel caso di specie, e quella in cui l'opposizione sia stata accolta per ragioni di merito. Solo nel primo caso vengono meno gli effetti degli atti di esecuzione già compiuti, compresa l'iscrizione di ipoteca giudiziale, perché ab origine non sorretti da un valido titolo esecutivo.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la revoca del decreto ingiuntivo era intervenuta per difetto dei presupposti di esigibilità dei titoli, e tale revoca era coperta da giudicato interno. Di conseguenza, l'ipoteca iscritta in forza del decreto revocato doveva essere cancellata. La Corte ha precisato che l'esecutorietà del decreto era stata ottenuta in ragione dello speciale regime che assiste i titoli cambiari, titoli che, nel caso di specie, erano stati dichiarati inidonei a fondare l'azione monitoria.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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