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CORTE D'APPELLO DI BARI

Sentenza n. 492/2023 del 27-03-2023

principi giuridici

Nel giudizio di risarcimento danni derivante da sinistro stradale, il modello CAI prodotto dalla compagnia assicuratrice nell'ambito del sub-procedimento ex art. 147 del Codice delle Assicurazioni Private, in sede di comparizione delle parti, dopo le preclusioni istruttorie, è inutilizzabile.

In materia di responsabilità civile derivante da sinistro stradale, l'accertamento della responsabilità del conducente di un veicolo coinvolto in un incidente richiede la rigorosa verifica della dinamica del sinistro e del nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso, non potendo fondarsi su mere ipotesi o presunzioni, ma necessitando di elementi probatori certi e concordanti, quali testimonianze attendibili, perizie tecniche e documentazione medica, che dimostrino in modo inequivocabile la sussistenza del fatto illecito e la sua riconducibilità causale alle lesioni subite dal danneggiato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento della Dinamica di un Sinistro Stradale e Valutazione delle Prove: Un Caso di Incompatibilità tra Testimonianze e Consulenze Tecniche


La Corte d'Appello è stata chiamata a pronunciarsi su un caso di risarcimento danni derivante da un sinistro stradale, in cui l'attore lamentava lesioni personali a seguito di un incidente verificatosi durante una manovra di un veicolo. Il soggetto danneggiato aveva citato in giudizio sia il conducente del veicolo che la compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
In primo grado, il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non provata la dinamica del sinistro e, in particolare, la compatibilità tra le lesioni riportate e le modalità dell'incidente descritte. L'attore aveva quindi proposto appello, contestando la valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado.
La Corte d'Appello, pur riconoscendo l'inutilizzabilità di un documento prodotto tardivamente dalla compagnia assicurativa, ha confermato la decisione di primo grado. I giudici hanno basato la loro decisione sulla valutazione complessiva delle prove orali e delle consulenze tecniche d'ufficio.
In particolare, la Corte ha evidenziato le contraddizioni emerse dalle testimonianze raccolte, che non consentivano di ricostruire con certezza la dinamica dell'incidente. Le dichiarazioni dei testimoni, infatti, presentavano incongruenze significative rispetto alla ricostruzione dei fatti fornita dall'attore.
Inoltre, la Corte ha valorizzato le conclusioni di una delle consulenze tecniche d'ufficio, che aveva rilevato l'incompatibilità tra le lesioni subite dall'attore e le modalità dell'incidente descritte. Il consulente tecnico aveva evidenziato diverse anomalie nella ricostruzione dei fatti, tra cui la posizione del conducente del veicolo al momento dell'incidente e la dinamica della manovra.
Alla luce di tali elementi, la Corte d'Appello ha ritenuto che non fosse stata fornita una prova sufficiente della dinamica del sinistro e, di conseguenza, ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. La Corte ha condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali e al versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
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testo integrale


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