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CORTE D'APPELLO DI BARI

Sentenza n. 822/2024 del 24-06-2024

principi giuridici

In materia di ricostruzione della carriera del personale scolastico assunto a tempo determinato, il meccanismo di sterilizzazione economica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.R. 122/2013, che proroga il blocco dell'anzianità anche all'anno 2013, incide esclusivamente sugli effetti economici della progressione stipendiale, senza pregiudicare il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, sia per il personale di ruolo che per quello non di ruolo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento dell'Anzianità di Servizio del Personale Scolastico a Tempo Determinato: la "Sterilizzazione Economica" dell'Anno 2013


Una recente pronuncia della Corte d'Appello di Bari ha affrontato la questione del riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale scolastico assunto a tempo determinato, con particolare riferimento all'incidenza del blocco delle progressioni economiche previsto per l'anno 2013.
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una docente, assunta a tempo indeterminato nel 2014, che lamentava un mancato riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti a termine negli anni precedenti. Il Tribunale di primo grado aveva accolto le ragioni della ricorrente, riconoscendo il diritto alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle relative differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il Ministero dell'Istruzione ha impugnato la sentenza, contestando specificamente il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica della carriera. L'amministrazione sosteneva che, in base alla normativa vigente, tale annualità non fosse utile alla maturazione delle fasce di anzianità, determinando una disparità di trattamento rispetto al personale a tempo indeterminato.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno chiarito che il blocco delle progressioni economiche del 2013, pur previsto dalla legge, non incide sulla ricostruzione dell'anzianità di servizio in termini giuridici. In altre parole, l'anno 2013 deve essere computato ai fini dell'anzianità di servizio, sia per il personale a tempo determinato che per quello a tempo indeterminato.
La Corte ha inoltre evidenziato che, nel caso specifico, la questione della "sterilizzazione economica" dell'anno 2013 non era rilevante, in quanto il Tribunale aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate nel quinquennio precedente al 2019, escludendo quindi l'annualità del 2013. Di conseguenza, anche ipotizzando l'applicabilità del blocco economico, ciò non avrebbe comportato alcuna modifica alla condanna pronunciata.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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