CORTE D'APPELLO DI BARI
Sentenza n. 822/2024 del 24-06-2024
principi giuridici
In materia di ricostruzione della carriera del personale scolastico assunto a tempo determinato, il meccanismo di sterilizzazione economica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.R. 122/2013, che proroga il blocco dell'anzianità anche all'anno 2013, incide esclusivamente sugli effetti economici della progressione stipendiale, senza pregiudicare il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, sia per il personale di ruolo che per quello non di ruolo.
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testo integrale
R.g. 642 /2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - ### per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai ### 1) dott.ssa ### relatore 3) dott.ssa ### 3) dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa inscritta al n. 642 del ### dell'anno 2022 vertente ###'ISTRUZIONE rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di ### E #### rappresentata e difesa dall'avv. ### Con sentenza del 26.11.2021 il Tribunale del lavoro di ### 1) dichiarava il diritto di ### e #### al riconoscimento per intero, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato alle dipendenze del Ministero dell'### sin dal primo contratto di lavoro a tempo determinato, in misura pari a 6 anni, 3 mesi e 9 giorni (### e a 8 anni, 9 mesi e 21 giorni (####; 2) condannava il Ministero dell'### alla ricostruzione della carriera in conformità all'anzianità di servizio riconosciuta nonché al pagamento delle relative differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale (ossia maturate nel quinquennio antecedente l'11.7.2019 per ### e il ### per ####, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui agli artt. 22 co. 36 L. 1994/724 e 16 co 6 L 1991/412; 3) condannava il Ministero dell'### al pagamento di un terzo delle spese di lite, liquidato in E 1.300,00, e compensava la residua parte. Avverso tale decisione, con ricorso depositato il ###, proponeva appello il Ministero, e precisava che il gravame investiva esclusivamente la posizione di #### avendo, a suo avviso, il giudice di primo grado erroneamente riconosciuto l'anno 2013 ai fini della progressione economica della carriera, ove, invece, ai sensi del DPR 122/2013, detto anno 2013 non era utile ai fini della maturazione delle fasce di anzianità. Instaurato nuovamente il contraddittorio, #### si costituiva per sentir confermare l'impugnata sentenza, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva altresì ### solo per rimarcare la sua estraneità al giudizio d'appello incardinato dal Ministero dell'### non avendo quest'ultimo avanzato nessuna doglianza nei suoi confronti. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado e all'udienza del 21.5.2024 la causa era discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva la Corte che l'appello è infondato e va disatteso. Sulla pacifica premessa che il vaglio odierno attiene esclusivamente alla posizione di #### essendo così circoscritto il gravame, non dovendo adottarsi alcuna pronuncia (appunto perché non chiesta) in relazione alla posizione di ### su cui pure la sentenza ha statuito, va rammentato che il Tribunale di ### riconosceva in favore della ### la stessa anzianità di servizio spettante ai lavoratori comparabili assunti a tempo indeterminato, e condannava il Ministero ad operare detta ricostruzione dell'anzianità lavorativa e a pagare le relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, ovverosia quelle maturate nel quinquennio precedente il ###. Il primo giudice rilevava che <<#### - immessa in ruolo con decorrenza 1.9.2014 - ha evidenziato che, a fronte di un effettivo impegno lavorativo espletato pari a 8 anni, 9 mesi e 21 giorni (a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001), è stata riconosciuta in suo favore un'anzianità di servizio pre-ruolo pari ad anni 7, mesi 6, giorni 20 (cfr., decreto di ricostruzione della carriera, versato in atti)>>. Proseguiva ritenendo che <<un siffatto raffronto comparativo - aderente ai principi di diritto innanzi enunciati - comprova la denunciata violazione del principio di non discriminazione ed impone, pertanto, il riconoscimento del periodo di lavoro svolto antecedentemente all'immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato>>. Quanto alle differenze retributive conseguenti alla disposta ricostruzione della carriera, il giudice le riconosceva nei limiti della prescrizione quinquennale, e, quindi, condannava il Ministero al pagamento di quelle maturate nel quinquennio antecedente il ###, dando atto che la prescrizione era stata validamente interrotta dalla notifica della lettera di diffida e costituzione in mora avente data 6.9.2019. ***** ### censura la sentenza limitatamente alla parte in cui ha “erroneamente riconosciuto l'anno 2013 ai fini della progressione economica della carriera”. Assume l'appellante che “diversamente da quanto stabilito dal giudice di prime cure, il servizio effettivamente prestato dalla prof ### è pari ad anni 8 mesi 1 e giorni 1 e non invece pari ad anni 8, mesi 9 e giorni 21, come indicato in sentenza. La differenza è dovuta al fatto che il Tribunale di ### del tutto erroneamente, ha valutato nel calcolo complessivo il servizio prestato dalla citata docente nell'anno 2013, che, invece, ai sensi del Dpr 122/2013 non è utile ai fini della maturazione delle fasce di anzianità”. Ad avviso dell'appellante, il giudice avrebbe errato perchè “includendo la valutazione dell'anno 2013 ai fini economici, determina evidentemente una ‘discriminazione alla rovescia' nei confronti del personale con contratto a tempo indeterminato, per il quale invece l'annualità del 2013 non è valutabile ai fini della progressione economica della carriera ai sensi dell'art. 1 lettera b) del dPR 122/2013.” In definitiva, posto che l'art. 1 lett. b del DPR 122 del 2013, richiamando l'art. 9 comma 23 del D.L. n 78 del 2010, ha prorogato anche per l'anno 2013 il blocco delle progressioni economiche di carriera del comparto scuola, di modo che l'anno 2013 non è utile per le progressioni economiche della carriera, e questo sia per il personale a tempo determinato che per quello a tempo indeterminato, il giudice non avrebbe fatto buon governo di tale disposizione di legge, che esclude il riconoscimento ai fini economici del servizio prestato nell'anno 2013 sia per il personale scolastico assunto a tempo indeterminato sia per il personale scolastico a tempo indeterminato. Quindi, l'appellante chiede riformarsi la sentenza “escludendo il riconoscimento ai fini economici dell'anno 2013 per la ricostruzione della carriera della Iannacone”. ***** +Per una compiuta comprensione della vicenda va riportata la specifica disciplina richiamata dal ### Ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 23, convertito con modificazioni dalla L. 122 del 2010 “per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 14”. Il sopra citato D.L. n. 78 del 2010, art. 8, comma 14, come convertito dalla L. n. 122 del 2010, stabilisce che “fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 64, comma 9, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato art. 64, al settore scolastico. Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma e stabilita con decreto di natura non regolamentare del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ### dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”. Il richiamato D.L. n. 112 del 2008, art. 64, comma 9, come convertito dalla L. n. 133 del 2008, ha previsto a sua volta che “una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della ### a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito ### istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti”. Ebbene, in attuazione di tali norme di rango legislativo, è intervenuto dapprima il ### 14 gennaio 2011, n. 3 adottato dal ### dell'### dell'### e della ### di concerto con il ### dell'### e delle ### che, all'art. 2, ha stabilito che “la somma di ### 320 milioni è destinata al recupero dell'utilità dell'anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA”. Il suddetto decreto ministeriale ha, dunque, destinato dei fondi per il ripristino degli scatti stipendiali per il personale scolastico per l'anno 2010. E' stato successivamente stipulato in data ### il CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 8, comma 14, convertito in L. n. 122 del 2010 e della L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 83, che ha individuato tali fondi al fine di “consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici”, come stabilito espressamente nell'art. 1, comma 3. Tale contratto collettivo ha, pertanto, ripristinato la progressione economica del personale scolastico per l'anno 2011. Il successivo contratto collettivo del personale del comparto scuola stipulato in data ### per le medesime finalità ha invece reperito le risorse finanziarie per “consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici”, come specularmente previsto nell'art. 1, comma 3. Anche gli scatti stipendiali per l'anno 2012 sono stati dunque ripristinati. Deve conclusivamente ritenersi che gli insegnanti di ruolo, ai quali i precari vanno equiparati, hanno successivamente recuperato gli scatti persi a seguito del c.d. blocco previsto dalle norme sopra richiamate. In tal modo quindi sono state salvaguardate le posizioni dei dipendenti a tempo indeterminato dagli effetti della rimodulazione delle fasce stipendiali e della “sterilizzazione” dei servizi prestati negli anni scolastici 2010, 2011 e 2012 ai fini delle progressioni stipendiali così che - in ragione del divieto di discriminazione sancito dalla fonte comunitarialo stesso trattamento deve essere assicurato ai dipendenti assunti a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive che possano giustificare una disparità di regime. Le disposizioni de quibus devono quindi essere disapplicate laddove non riconoscono anche ai dipendenti assunti a termine la medesima salvaguardia dell'anzianità di servizio maturata ai fini della progressione retributiva. Quanto, invece, all'anno 2013 effettivamente l'art. 1 comma 1 lett. b) del D.P.R. 122/2013 dispone che “le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013”, così estendendo il cd. “blocco” dell'anzianità anche all'anno 2013, per il quale non consta un meccanismo di salvaguardia, del quale, conclusivamente, il ### terrà conto, in sede attuativa, ai fini della ricostruzione della progressione economica. ***** Ebbene, tanto chiarito, occorre preliminarmente sottolineare che è evidente che la innegabile e su descritta “sterilizzazione economica” dell'anno 2013 non ha alcuna incidenza sulla ricostruzione della carriera della docente in quanto il meccanismo della sterilizzazione riguarda solo gli effetti economici. ### parte, di tanto sembra essere consapevole anche il Ministero se è vero che nel corpo del gravame chiarisce che nell'ambito della ricostruzione della carriera è necessario distinguere gli effetti giuridici dagli effetti economici (cfr pag. 6 dell'appello), chiedendo in sede di conclusioni l'esclusione del riconoscimento a fini economici dell'anno 2013, salvo però confusamente criticare la pronuncia per aver calcolato l'anno 2013 sia a fini giuridici che a fini economici; si legge, infatti, “ il servizio effettivamente prestato dalla prof ### è pari ad anni 8 mesi 1 e giorni 1 e non invece pari ad anni 8, mesi 9 e giorni 21, come indicato in sentenza. La differenza è dovuta al fatto che il Tribunale di ### del tutto erroneamente, ha valutato nel calcolo complessivo il servizio prestato dalla citata docente nell'anno 2013, che, invece, ai sensi del Dpr 122/2013 non è utile ai fini della maturazione delle fasce di anzianità”. Quindi, in applicazione delle norme sopra citate, la ricostruzione in termini di anzianità di servizio della carriera della docente non soffre della cd. “sterilizzazione economica” del 2013, e tanto a prescindere dalla circostanza che l'appellata sia una docente a tempo determinato, in quanto a fini giuridici - lo si ripete - è legittimo il riconoscimento dell'anno 2013 sia per chi svolga servizio di ruolo che per il personale scolastico non di ruolo. Pur applicando l'invocato meccanismo della sterilizzazione del 2013, il computo degli anni relativi alla anzianità di servizio prestati dalla docente ### risulterebbe del tutto inalterato, incidendo il medesimo solo eventualmente sulla ricostruzione (in sede di attuazione della sentenza) della progressione economica spettante, e non - con tutta evidenza - sugli anni/giorni di effettivo servizio resi in favore del ### che tali permangono anche a voler ‘bloccare' l'incremento economico connesso agli scaglioni stipendiali. Ciò detto, e, dovendo quindi soffermarsi solo sull'incidenza a fini economici del riconoscimento dell'anno 2013, in disparte l'inammissibilità della questione in quanto introdotta solo in appello e non oggetto di esame in primo grado, nel caso di specie vi è che comunque il gravame non coglie nel segno poiché - in disparte l'inammissibilità della questione posta non oggetto di esame in primo grado - la sterilizzazione economica dell'anno 2013 non può neanche astrattamente venire in rilievo in quanto il giudice non ha affatto condannato il Ministero al pagamento in favore della ### delle differenze economiche per l'anno 2013, solo che si consideri che le differenze retributive al cui versamento il Ministero è stato condannato sono quelle maturate nel quinquennio precedente il ###, nei limiti della prescrizione, e, quindi dal 6.9.2014 in poi, con evidente esclusione di quelle afferenti l'annualità del 2013. Non a caso, in applicazione della sentenza di prime cure e con decreto applicativo del giudicato il Ministero ha liquidato le differenze retributive che iniziano dal 2014, così come espressamente riconosciuto dall'appellata nel costituirsi in giudizio. ***** Per le ragioni evidenziate, la sentenza del Tribunale deve essere integralmente confermata, anche in punto di spese, avendone statuito la compensazione in misura dei 2/3, non censurata da alcuna parte. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1uqter, del d.P.R. n. 115 del 2002, posto che parte soccombente è un'amministrazione pubblica e il contributo è stato prenotato a debito (cfr. Cass. n. 9938 del 2014). P.Q.M. definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il ###, dal ### avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di ### in data ### nei confronti di #### e ### così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza; condanna l'appellante al pagamento in favore di #### delle spese del presente grado di giudizio che liquida in E 1.500,00, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cap come per legge ### deciso in ### il #### estensore dott.ssa ### n. 642/2022




sintesi e commento
Riconoscimento dell'Anzianità di Servizio del Personale Scolastico a Tempo Determinato: la "Sterilizzazione Economica" dell'Anno 2013
Una recente pronuncia della Corte d'Appello di Bari ha affrontato la questione del riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale scolastico assunto a tempo determinato, con particolare riferimento all'incidenza del blocco delle progressioni economiche previsto per l'anno 2013.
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una docente, assunta a tempo indeterminato nel 2014, che lamentava un mancato riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti a termine negli anni precedenti. Il Tribunale di primo grado aveva accolto le ragioni della ricorrente, riconoscendo il diritto alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle relative differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il Ministero dell'Istruzione ha impugnato la sentenza, contestando specificamente il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica della carriera. L'amministrazione sosteneva che, in base alla normativa vigente, tale annualità non fosse utile alla maturazione delle fasce di anzianità, determinando una disparità di trattamento rispetto al personale a tempo indeterminato.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno chiarito che il blocco delle progressioni economiche del 2013, pur previsto dalla legge, non incide sulla ricostruzione dell'anzianità di servizio in termini giuridici. In altre parole, l'anno 2013 deve essere computato ai fini dell'anzianità di servizio, sia per il personale a tempo determinato che per quello a tempo indeterminato.
La Corte ha inoltre evidenziato che, nel caso specifico, la questione della "sterilizzazione economica" dell'anno 2013 non era rilevante, in quanto il Tribunale aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate nel quinquennio precedente al 2019, escludendo quindi l'annualità del 2013. Di conseguenza, anche ipotizzando l'applicabilità del blocco economico, ciò non avrebbe comportato alcuna modifica alla condanna pronunciata.
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