blog dirittopratico

3.877.653
documenti generati

v5.856
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


CORTE D'APPELLO DI BARI

Sentenza n. 172/2025 del 10-02-2025

principi giuridici

In tema di fideiussione omnibus, al fine di accertare la nullità parziale del contratto per violazione della normativa antitrust, non può attribuirsi speciale valore probatorio al provvedimento n. 55/2005 emesso da ### d'### in ordine alla valutazione della sostanziale corrispondenza tra lo specifico contratto a valle in esame e l'intesa anticoncorrenziale a monte, qualora la fideiussione sia anteriore al periodo di accertamento preso in considerazione dall'autorità garante (relativo al "modello ABI 2003"), gravando sul fideiussore l'onere di provare la sussistenza di un'intesa illecita all'epoca della stipula del contratto e l'avvenuta concreta violazione della normativa antitrust.

La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità delle Fideiussioni Omnibus e Onere Probatorio a Carico del Fideiussore


La Corte d'Appello si è pronunciata su una controversia relativa alla validità di fideiussioni omnibus, sollevata da soggetti garanti di una società debitrice principale nei confronti di un istituto bancario. La vicenda trae origine da un giudizio di primo grado, nel quale i garanti erano stati condannati, in solido con la società debitrice, al pagamento di una somma a titolo di saldo passivo di un conto corrente.
Gli appellanti contestavano la decisione di primo grado, eccependo la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust (Legge n. 287/90), sostenendo che le clausole contrattuali riproducevano lo schema contrattuale predisposto dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) per la fideiussione omnibus, già oggetto di rilievi da parte della Banca d'Italia. In subordine, invocavano la decadenza della banca dal diritto di agire nei loro confronti, ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile, per tardiva proposizione della domanda riconvenzionale.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, ritenendo infondati i motivi di gravame. I giudici hanno precisato che, pur riconoscendo la possibilità di una nullità parziale delle clausole riproduttive dello schema ABI, non poteva attribuirsi al provvedimento della Banca d'Italia un valore probatorio automatico in ordine alla corrispondenza tra lo specifico contratto di fideiussione e l'intesa anticoncorrenziale. In particolare, la fideiussione in questione era stata rilasciata in data anteriore al periodo di accertamento preso in considerazione dall'autorità garante.
La Corte ha evidenziato che gravava sui fideiussori l'onere di provare la sussistenza di un'intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione e l'avvenuta concreta violazione della normativa antitrust. Tale prova non era stata fornita, poiché non era stato dimostrato che la fideiussione omnibus fosse stata modellata sullo schema ABI con l'intento di aderire allo stesso, escludendo una diversa negoziabilità.
In assenza di una prova adeguata di un accordo anticoncorrenziale risalente all'epoca della stipulazione della fideiussione, la Corte ha ritenuto valida la clausola derogatoria al disposto dell'art. 1957 del Codice Civile, contenuta nella fideiussione, che consentiva la rinuncia preventiva alla decadenza da parte del fideiussore. Pertanto, l'appello è stato rigettato e gli appellanti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25444 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.005 secondi in data 20 maggio 2026 (IUG:VS-09A897) - 1357 utenti online