CORTE D'APPELLO DI BARI
Sentenza n. 172/2025 del 10-02-2025
principi giuridici
In tema di fideiussione omnibus, al fine di accertare la nullità parziale del contratto per violazione della normativa antitrust, non può attribuirsi speciale valore probatorio al provvedimento n. 55/2005 emesso da ### d'### in ordine alla valutazione della sostanziale corrispondenza tra lo specifico contratto a valle in esame e l'intesa anticoncorrenziale a monte, qualora la fideiussione sia anteriore al periodo di accertamento preso in considerazione dall'autorità garante (relativo al "modello ABI 2003"), gravando sul fideiussore l'onere di provare la sussistenza di un'intesa illecita all'epoca della stipula del contratto e l'avvenuta concreta violazione della normativa antitrust.
La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico.
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testo integrale
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sintesi e commento
Nullità delle Fideiussioni Omnibus e Onere Probatorio a Carico del Fideiussore
La Corte d'Appello si è pronunciata su una controversia relativa alla validità di fideiussioni omnibus, sollevata da soggetti garanti di una società debitrice principale nei confronti di un istituto bancario. La vicenda trae origine da un giudizio di primo grado, nel quale i garanti erano stati condannati, in solido con la società debitrice, al pagamento di una somma a titolo di saldo passivo di un conto corrente.
Gli appellanti contestavano la decisione di primo grado, eccependo la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust (Legge n. 287/90), sostenendo che le clausole contrattuali riproducevano lo schema contrattuale predisposto dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) per la fideiussione omnibus, già oggetto di rilievi da parte della Banca d'Italia. In subordine, invocavano la decadenza della banca dal diritto di agire nei loro confronti, ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile, per tardiva proposizione della domanda riconvenzionale.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, ritenendo infondati i motivi di gravame. I giudici hanno precisato che, pur riconoscendo la possibilità di una nullità parziale delle clausole riproduttive dello schema ABI, non poteva attribuirsi al provvedimento della Banca d'Italia un valore probatorio automatico in ordine alla corrispondenza tra lo specifico contratto di fideiussione e l'intesa anticoncorrenziale. In particolare, la fideiussione in questione era stata rilasciata in data anteriore al periodo di accertamento preso in considerazione dall'autorità garante.
La Corte ha evidenziato che gravava sui fideiussori l'onere di provare la sussistenza di un'intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione e l'avvenuta concreta violazione della normativa antitrust. Tale prova non era stata fornita, poiché non era stato dimostrato che la fideiussione omnibus fosse stata modellata sullo schema ABI con l'intento di aderire allo stesso, escludendo una diversa negoziabilità.
In assenza di una prova adeguata di un accordo anticoncorrenziale risalente all'epoca della stipulazione della fideiussione, la Corte ha ritenuto valida la clausola derogatoria al disposto dell'art. 1957 del Codice Civile, contenuta nella fideiussione, che consentiva la rinuncia preventiva alla decadenza da parte del fideiussore. Pertanto, l'appello è stato rigettato e gli appellanti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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