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CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

Sentenza n. 878/2020 del 28-08-2020

principi giuridici

In materia di concessione del servizio di distribuzione del gas, l'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164/2000, come interpretato dall'art. 1, comma 453, della legge n. 232/2016, implica che il gestore uscente, pur limitando la propria attività all'ordinaria amministrazione durante il periodo di prosecuzione del servizio fino al nuovo affidamento, resta obbligato al pagamento del canone concessorio previsto dal contratto originario.

In materia di obbligazioni pecuniarie derivanti da contratti di concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas, gli interessi moratori, in assenza di specifica pattuizione, sono dovuti nella misura legale dalla data di costituzione in mora fino alla data di proposizione della domanda giudiziale, e, successivamente, nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Canone di Concessione per la Distribuzione del Gas: Obblighi del Gestore Uscente e Interpretazione Autentica


La sentenza in esame affronta la complessa questione della debenza del canone di concessione per il servizio di distribuzione del gas naturale nel periodo successivo alla scadenza del contratto di concessione, in regime di proroga obbligatoria del servizio, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164/2000.
La vicenda trae origine da un contratto stipulato nel 2003 tra un Comune e una società, poi incorporata, per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale. Il contratto, della durata di dodici anni, prevedeva, tra l'altro, la corresponsione di un canone concessorio annuo calcolato in percentuale sui ricavi dell'attività di distribuzione. Alla scadenza del contratto, in assenza di un nuovo affidamento del servizio, la società ha continuato a gestire il servizio in regime di proroga obbligatoria, limitatamente all'ordinaria amministrazione, contestando però l'obbligo di corrispondere il canone concessorio pattuito nel contratto scaduto.
La società ha quindi adito il Tribunale chiedendo l'accertamento dell'insussistenza del diritto del Comune a percepire il canone concessorio nel periodo di prosecuzione obbligatoria del servizio e la condanna del Comune alla restituzione delle somme già versate. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna della società al pagamento delle rate di canone non versate.
Il Tribunale ha respinto la domanda principale e accolto la domanda riconvenzionale del Comune, ritenendo che l'obbligo di corrispondere il canone concessorio permanesse anche nel periodo di prosecuzione obbligatoria del servizio. Il Tribunale ha fondato la sua decisione, tra l'altro, sull'art. 1, comma 453, della legge n. 232/2016, norma di interpretazione autentica dell'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164/2000, che stabilisce che "il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto".
Avverso tale sentenza, la società ha proposto appello, contestando la legittimità costituzionale e comunitaria della norma di interpretazione autentica e riproponendo le proprie argomentazioni in ordine all'insussistenza dell'obbligo di corrispondere il canone concessorio nel periodo di proroga obbligatoria del servizio.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che la norma di interpretazione autentica non fosse in contrasto con i principi costituzionali e comunitari invocati dall'appellante, in quanto si limitava a chiarire il significato di una disposizione già esistente, senza introdurre nuovi obblighi o alterare l'equilibrio economico del contratto. La Corte ha inoltre osservato che la prosecuzione del servizio in regime di proroga obbligatoria comportava la continuazione del rapporto contrattuale in essere, con la conseguente permanenza di tutti gli obblighi delle parti, fatta eccezione per quelli eccedenti l'ambito dell'ordinaria amministrazione.
La Corte ha tuttavia accolto parzialmente il motivo di appello relativo agli interessi moratori, ritenendo che al rapporto in questione non fosse direttamente applicabile la disciplina del d.lgs. n. 231/2002 in materia di transazioni commerciali, ma che gli interessi dovuti dovessero essere calcolati nella misura legale dalla messa in mora alla data di deposito della comparsa di costituzione di primo grado, e nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002 dalla data di deposito della comparsa di costituzione di primo grado al saldo.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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