CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
Sentenza n. 270/2022 del 25-02-2022
principi giuridici
In tema di intermediazione finanziaria, la forma scritta è prescritta dalla legge per il contratto quadro e non per i singoli ordini, salvo che le parti abbiano convenuto per iscritto l'adozione della forma scritta per la validità degli stessi ai sensi dell'art. 1352 c.c.
In tema di intermediazione finanziaria, la mancata prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte della banca intermediaria ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa dell'operazione finanziaria, in quanto l'inosservanza dei doveri informativi costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento, ferma restando la possibilità per l'intermediario di provare la sussistenza di sopravvenienze atte a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa.
In tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che le informazioni specifiche sull'investimento richiesto e sull'affidabilità del soggetto emittente i titoli siano state fornite al cliente, ovvero che non fossero dovute, in ragione dell'asimmetria informativa esistente tra le parti.
In tema di intermediazione finanziaria, qualora l'investitore proceda al compimento di un'operazione inadeguata, l'obbligo informativo gravante sull'intermediario ai sensi dell'art. 29 del Reg. ### n. 11522 del 1998 deve ritenersi assolto allorché quest'ultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute.
La risoluzione per inadempimento del contratto di investimento in valori mobiliari comporta reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito e l'investitore il valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Intermediazione Finanziaria: Ripartizione degli Obblighi Informativi e Tutela dell'Investitore
La pronuncia in commento trae origine da una complessa vicenda di intermediazione finanziaria, in cui alcuni investitori avevano citato in giudizio un istituto bancario, lamentando la violazione degli obblighi informativi e di corretta esecuzione degli ordini di investimento. In particolare, la controversia verteva sull'acquisto di obbligazioni ### e ### ritenute inadeguate al profilo di rischio degli investitori e realizzate in assenza di un'adeguata informativa sui rischi connessi.
Il Tribunale, in primo grado, aveva respinto le domande degli investitori, ritenendo che gli stessi avessero una propensione al rischio desumibile dalla composizione del loro portafoglio titoli e che la banca avesse adempiuto agli obblighi informativi. La Corte d'Appello, in un primo momento, aveva riformato la sentenza, dichiarando la nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta. Tuttavia, la Corte di Cassazione aveva cassato tale decisione, affermando che, ai fini della validità del contratto quadro, è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore.
In sede di giudizio di rinvio, la Corte d'Appello, in diversa composizione, ha ribaltato l'esito della lite. Pur respingendo l'eccezione di nullità del contratto quadro, ha accolto la domanda subordinata di risoluzione del contratto per inadempimento dell'intermediario. I giudici hanno rilevato che, al momento del primo acquisto delle obbligazioni ### il portafoglio degli investitori era composto esclusivamente da titoli non speculativi e che l'immissione di titoli speculativi, come i bond ###, aveva determinato una variazione significativa del profilo di rischio, rendendo l'operazione inadeguata.
La Corte ha inoltre sottolineato che la banca non aveva fornito una specifica informativa sui rischi connessi all'investimento, limitandosi a generiche indicazioni sulla tipologia dell'investimento e sul rischio di perdita del capitale. In particolare, l'istituto di credito non aveva indicato quali informazioni aveva raccolto e trasferito al cliente a proposito dell'affidabilità e della solidità finanziaria dell'emittente dei titoli.
I giudici hanno evidenziato che il diritto del risparmiatore all'informazione specifica sull'investimento e sull'affidabilità del soggetto emittente poggia sul presupposto dell'asimmetria informativa tra intermediario e investitore. Pertanto, l'intermediario, in virtù della sua posizione privilegiata, ha il dovere di acquisire e trasmettere al cliente informazioni aggiornate e complete sui rischi connessi all'investimento.
La Corte ha quindi concluso che la banca aveva violato gli obblighi informativi e di corretta esecuzione degli ordini di investimento, rendendo l'operazione inadeguata al profilo di rischio degli investitori. Di conseguenza, ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento e ha condannato la banca alla restituzione delle somme investite, al netto di quanto ricavato dalla vendita dei titoli e delle cedole incassate.
La pronuncia in commento ribadisce l'importanza degli obblighi informativi e di corretta esecuzione degli ordini di investimento a carico degli intermediari finanziari. Tali obblighi sono finalizzati a tutelare gli investitori, garantendo loro una scelta consapevole e informata e riequilibrando l'asimmetria informativa tra intermediario e cliente. La sentenza sottolinea, inoltre, che l'intermediario ha il dovere di acquisire e trasmettere al cliente informazioni aggiornate e complete sui rischi connessi all'investimento, compresa l'affidabilità e la solidità finanziaria dell'emittente dei titoli.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.