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CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

Sentenza n. 681/2022 del 03-06-2022

principi giuridici

La notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è validamente eseguita qualora non sussistano elementi idonei ad evidenziare il trasferimento del destinatario in un luogo sconosciuto, ovvero l'abbandono definitivo del luogo in cui la notifica deve essere eseguita, restando irrilevante l'ipotesi di un mero allontanamento, anche se prolungato, del destinatario da detto luogo.

La mancata contestazione del vizio di notifica e l'adesione all'istanza di pronuncia parziale di separazione in sede di precisazione delle conclusioni, comportano implicita rinuncia alla domanda di nullità della notifica stessa.

La nullità della citazione è sanata dalla costituzione della parte convenuta, ai sensi dell'art. 156, u.c., c.p.c.

La parte che, a seguito di preclusioni verificatesi nel giudizio di primo grado, intenda essere ammessa a compiere le attività precluse, ha l'onere di dimostrare che la nullità della citazione le ha impedito di conoscere il processo e, quindi, di difendersi, prima che si verificasse la preclusione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità della Notifica Ex Art. 140 c.p.c. e Separazione Giudiziale: Un Commento alla Sentenza


La pronuncia in esame affronta la questione della validità di una notifica effettuata ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile nel contesto di un procedimento di separazione giudiziale. La vicenda trae origine da un ricorso per separazione presentato da un soggetto nei confronti della moglie. La notifica del ricorso era stata eseguita presso l'ultima residenza coniugale, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., perfezionandosi con il deposito dell'atto presso la casa comunale. La moglie, non costituendosi in giudizio, era stata dichiarata contumace. Successivamente, si era costituita eccependo la nullità della notifica e chiedendo la rimessione in termini, sostenendo di non aver avuto conoscenza del procedimento.
Il Tribunale aveva rigettato l'eccezione, ritenendo valida la notifica in quanto, pur essendosi la moglie allontanata dalla residenza coniugale, manteneva un collegamento con essa, recandosi regolarmente a ritirare la posta. Avverso tale decisione, la moglie aveva proposto appello, contestando l'errata applicazione dell'articolo 140 c.p.c. e la conseguente nullità della notifica. L'appellante sosteneva che la notifica ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. presuppone che il destinatario risieda, dimori o abbia domicilio nel luogo di notifica, e che nel caso di specie il marito era a conoscenza del fatto che la moglie aveva abbandonato l'abitazione coniugale.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la decisione del Tribunale. I giudici hanno evidenziato che era la stessa appellante ad ammettere di recarsi regolarmente presso la casa coniugale per ritirare la posta, circostanza che rendeva valida la notifica ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che, all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante non aveva sollevato alcuna eccezione in merito alla validità della notifica, aderendo all'istanza di pronuncia parziale di separazione, il che configurava una rinuncia implicita alla domanda di nullità. Infine, la Corte ha rilevato che l'eventuale vizio della notifica non avrebbe determinato l'inesistenza della vocatio in ius, ma una mera nullità sanabile con la costituzione della controparte, come avvenuto nel caso di specie. Pertanto, l'appello è stato rigettato e l'appellante condannata al pagamento delle spese di lite.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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