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CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

Sentenza n. 1691/2023 del 13-11-2023

principi giuridici

La notifica dell'atto di citazione eseguita a mezzo PEC, sebbene affetta da nullità per essere stata indirizzata alla parte personalmente anziché al procuratore domiciliatario, è sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. qualora abbia comunque raggiunto lo scopo di conoscenza a cui era destinata.

In tema di responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c., i vizi costruttivi che incidono negativamente sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile, anche se relativi a elementi secondari e accessori, vanno considerati unitariamente qualora riguardino il medesimo impianto e siano tra loro strettamente collegati, impedendone o riducendone notevolmente il funzionamento.

La decadenza dall'azione di responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. costituisce eccezione in senso stretto, soggetta alla preclusione processuale di cui all'art. 167, secondo comma, c.p.c., e non è rilevabile d'ufficio.

Il condomino è legittimato ad agire in giudizio per fare valere i vizi relativi alle parti comuni dell'edificio e può chiedere in via autonoma il risarcimento del danno derivante da tali vizi, consistente nella quota millesimale che lo stesso sarà chiamato a pagare per il ripristino delle parti comuni.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Vizi Costruttivi e Responsabilità dell'Appaltatore: Un Caso di Difetti Persistenti


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa a vizi costruttivi in un immobile, focalizzandosi sulla responsabilità dell'impresa appaltatrice e sui diritti del proprietario, che aveva acquistato l'unità immobiliare da terzi.
La controversia trae origine da un'azione legale promossa dal proprietario di un appartamento che lamentava la presenza di gravi difetti costruttivi, sia nelle parti di proprietà esclusiva che in quelle comuni dell'edificio. Tali vizi, a suo dire, rendevano l'immobile inabitabile e ne compromettevano il valore. Il proprietario aveva quindi citato in giudizio la società che aveva eseguito i lavori di costruzione e ristrutturazione, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto parzialmente le richieste del proprietario, condannando la società appaltatrice al risarcimento dei danni per i vizi riscontrati. L'appaltatrice aveva quindi impugnato la sentenza, contestando la validità della notifica dell'atto di citazione, l'indeterminatezza della domanda, la nullità della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e, nel merito, la sussistenza dei vizi e la propria responsabilità.
La Corte d'Appello, pur confermando in larga parte la decisione di primo grado, ha parzialmente accolto l'appello, rideterminando l'ammontare del risarcimento dovuto al proprietario. I giudici di secondo grado hanno rigettato le eccezioni preliminari sollevate dall'appaltatrice, ritenendo valida la notifica dell'atto di citazione, sufficientemente determinato l'oggetto della domanda e sanata la presunta nullità della CTU.
Nel merito, la Corte ha confermato la responsabilità dell'appaltatrice ai sensi dell'articolo 1669 del Codice Civile, relativo ai gravi difetti di costruzione, ritenendo accertata la sussistenza di vizi significativi che compromettevano la funzionalità e il godimento dell'immobile. In particolare, sono stati confermati i vizi relativi all'impianto di climatizzazione e riscaldamento, all'impianto idraulico della cucina, alle infiltrazioni provenienti dalla terrazza e al mancato isolamento acustico.
Tuttavia, la Corte ha accolto parzialmente le contestazioni dell'appaltatrice in merito alla quantificazione dei danni, escludendo alcune voci di spesa ritenute non provate o non pertinenti e rideterminando l'importo complessivo del risarcimento. In particolare, è stato ridimensionato il risarcimento relativo all'impianto di climatizzazione, limitandolo al costo di un impianto standard anziché al ripristino del sistema originario a pannelli radianti.
La Corte ha inoltre precisato che, per quanto riguarda i vizi relativi alle parti comuni dell'edificio, il proprietario, in quanto condomino, è legittimato ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante da tali vizi, consistente nella quota millesimale che sarà chiamato a pagare per il ripristino delle parti comuni.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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