CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sentenza n. 185/2021 del 10-11-2021
principi giuridici
Il principio di immediatezza, quale requisito di validità e tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, deve intendersi in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo ragionevole di tempo tra il fatto lesivo e il recesso, la cui valutazione è demandata al giudice di merito.
Il sistematico ritardo nel pagamento della retribuzione, unitamente al mancato versamento del compenso per lavoro straordinario, costituisce giusta causa di dimissioni ai sensi dell'art. 2119 c.c., legittimando il lavoratore a recedere dal rapporto senza preavviso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Dimissioni per Giusta Causa: Valutazione della Tempestività e Sistematicità degli Inadempimenti Datoriali
Una recente pronuncia della Corte d'Appello di ###, sezione distaccata di ###, si è espressa in merito ad un caso di dimissioni per giusta causa presentate da un lavoratore a tempo indeterminato. La vicenda trae origine da un ricorso presentato dal dipendente nei confronti della società datrice di lavoro, volto ad ottenere il pagamento di somme a titolo di lavoro straordinario non retribuito, indennità per ferie e permessi non goduti, residuo TFR, nonché l'indennità di mancato preavviso, a seguito delle dimissioni rassegnate per giusta causa.
Il lavoratore lamentava, in particolare, il sistematico ritardo nel pagamento delle retribuzioni e la richiesta di prestazione di lavoro straordinario mai retribuito. La società si difendeva contestando la fondatezza del ricorso, sostenendo che il dipendente avesse sempre osservato l'orario di lavoro contrattualmente pattuito e che i pagamenti fossero avvenuti con ritardi minimi, tollerati per tutta la durata del rapporto.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda del lavoratore, ritenendo accertato il credito per il lavoro straordinario e sussistente la giusta causa di recesso, ravvisata nel ritardo nel pagamento delle retribuzioni e nel mancato pagamento delle ore di straordinario.
La società ha quindi proposto appello, contestando la sussistenza della giusta causa di recesso, eccependo la tardività della comunicazione della stessa e l'irrilevanza dei ritardi nei pagamenti, tollerati dal lavoratore.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno richiamato il principio di diritto secondo cui il requisito dell'immediatezza, che condiziona la validità delle dimissioni per giusta causa, deve essere inteso in senso relativo e può essere compatibile con un intervallo ragionevole di tempo. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il recesso fosse stato esercitato in un tempo congruo, tenuto conto del protrarsi degli inadempimenti datoriali, consistenti nella sistematica richiesta di lavoro straordinario non retribuito e nel ritardo nel pagamento delle retribuzioni.
La Corte ha sottolineato come il pagamento tempestivo della retribuzione rappresenti l'obbligazione principale del datore di lavoro e come il ritardo sistematico possa mettere il lavoratore in difficoltà nell'adempimento delle proprie obbligazioni. Inoltre, è stato evidenziato che il mancato pagamento del lavoro straordinario, protrattosi per anni, aveva determinato un ammanco significativo nella retribuzione del lavoratore.
Pertanto, la Corte d'Appello ha confermato la sussistenza della giusta causa di recesso, condannando la società al pagamento delle somme richieste dal lavoratore, salvo la correzione di un errore materiale nella liquidazione delle spese processuali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.