blog dirittopratico

3.813.280
documenti generati

v5.61
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

Sentenza n. 185/2021 del 10-11-2021

principi giuridici

Il principio di immediatezza, quale requisito di validità e tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, deve intendersi in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo ragionevole di tempo tra il fatto lesivo e il recesso, la cui valutazione è demandata al giudice di merito.

Il sistematico ritardo nel pagamento della retribuzione, unitamente al mancato versamento del compenso per lavoro straordinario, costituisce giusta causa di dimissioni ai sensi dell'art. 2119 c.c., legittimando il lavoratore a recedere dal rapporto senza preavviso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Dimissioni per Giusta Causa: Valutazione della Tempestività e Sistematicità degli Inadempimenti Datoriali


Una recente pronuncia della Corte d'Appello di ###, sezione distaccata di ###, si è espressa in merito ad un caso di dimissioni per giusta causa presentate da un lavoratore a tempo indeterminato. La vicenda trae origine da un ricorso presentato dal dipendente nei confronti della società datrice di lavoro, volto ad ottenere il pagamento di somme a titolo di lavoro straordinario non retribuito, indennità per ferie e permessi non goduti, residuo TFR, nonché l'indennità di mancato preavviso, a seguito delle dimissioni rassegnate per giusta causa.
Il lavoratore lamentava, in particolare, il sistematico ritardo nel pagamento delle retribuzioni e la richiesta di prestazione di lavoro straordinario mai retribuito. La società si difendeva contestando la fondatezza del ricorso, sostenendo che il dipendente avesse sempre osservato l'orario di lavoro contrattualmente pattuito e che i pagamenti fossero avvenuti con ritardi minimi, tollerati per tutta la durata del rapporto.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda del lavoratore, ritenendo accertato il credito per il lavoro straordinario e sussistente la giusta causa di recesso, ravvisata nel ritardo nel pagamento delle retribuzioni e nel mancato pagamento delle ore di straordinario.
La società ha quindi proposto appello, contestando la sussistenza della giusta causa di recesso, eccependo la tardività della comunicazione della stessa e l'irrilevanza dei ritardi nei pagamenti, tollerati dal lavoratore.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno richiamato il principio di diritto secondo cui il requisito dell'immediatezza, che condiziona la validità delle dimissioni per giusta causa, deve essere inteso in senso relativo e può essere compatibile con un intervallo ragionevole di tempo. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il recesso fosse stato esercitato in un tempo congruo, tenuto conto del protrarsi degli inadempimenti datoriali, consistenti nella sistematica richiesta di lavoro straordinario non retribuito e nel ritardo nel pagamento delle retribuzioni.
La Corte ha sottolineato come il pagamento tempestivo della retribuzione rappresenti l'obbligazione principale del datore di lavoro e come il ritardo sistematico possa mettere il lavoratore in difficoltà nell'adempimento delle proprie obbligazioni. Inoltre, è stato evidenziato che il mancato pagamento del lavoro straordinario, protrattosi per anni, aveva determinato un ammanco significativo nella retribuzione del lavoratore.
Pertanto, la Corte d'Appello ha confermato la sussistenza della giusta causa di recesso, condannando la società al pagamento delle somme richieste dal lavoratore, salvo la correzione di un errore materiale nella liquidazione delle spese processuali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (24603 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.004 secondi in data 5 aprile 2026 (IUG:H1-3E68E0) - 4384 utenti online