CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sentenza n. 130/2022 del 14-09-2022
principi giuridici
In materia di contratti a termine, la mancata prova, da parte del datore di lavoro, dell'avvenuta valutazione dei rischi prima della stipulazione del contratto, determina la nullità della clausola di apposizione del termine e la conseguente trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L'incompatibilità tra la data indicata nel documento di valutazione dei rischi e il suo contenuto, desumibile dalla presenza di elementi che presuppongono una data successiva, inficia la certezza della data stessa e, in assenza di prova contraria, rende il documento inidoneo a dimostrare l'adempimento dell'obbligo di valutazione dei rischi prima della stipulazione del contratto a termine.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Nullità del Termine Contrattuale per Omessa o Incompleta Valutazione dei Rischi: Onere Probatorio e Conseguenze
La Corte d'Appello di ###, sezione distaccata di ###, si è pronunciata in una controversia relativa alla legittimità dell'apposizione di un termine a un contratto di lavoro subordinato. La vicenda trae origine da un ricorso presentato da una lavoratrice che contestava la validità dei contratti a termine stipulati con una società operante nel settore aeroportuale, chiedendo la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato.
La lavoratrice fondava la sua pretesa su diverse ragioni, tra cui la presunta mancata o inadeguata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, in violazione delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, la ricorrente sosteneva che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) prodotto dalla società fosse privo di data certa e non fosse stato aggiornato a seguito di modifiche strutturali e organizzative significative all'interno dell'aeroporto, nonché a seguito dell'acquisizione di un ramo d'azienda con il conseguente trasferimento di numerosi dipendenti.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso, dichiarando la nullità del termine apposto all'ultimo contratto stipulato tra le parti e ordinando la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato. Il giudice di prime cure aveva ritenuto che il DVR presentato dalla società non avesse data certa, in quanto la data apposta era stampigliata e non sottoscritta dalle parti, e che il contenuto del documento fosse incompatibile con la data indicata, facendo riferimento a lavoratori entrati a far parte dell'organico solo successivamente.
La società ha impugnato la sentenza di primo grado, contestando la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di legge in materia di valutazione dei rischi e sostenendo che il DVR fosse valido e aggiornato. L'appellante ha inoltre affermato che le modifiche intervenute nell'organizzazione aziendale non avrebbero comportato un obbligo di aggiornamento del DVR.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la decisione del Tribunale. I giudici di secondo grado hanno evidenziato che, in caso di contestazione della validità del termine apposto a un contratto di lavoro, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver effettuato la valutazione dei rischi prima della stipulazione del contratto. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la società non avesse fornito una prova sufficiente della data certa del DVR e del suo aggiornamento in relazione alle modifiche intervenute nell'organizzazione aziendale.
La Corte ha sottolineato che l'acquisizione di nuovi dipendenti e le modifiche strutturali all'interno dell'aeroporto avrebbero dovuto comportare un aggiornamento del DVR, con l'indicazione delle nuove figure professionali coinvolte e l'analisi dei rischi connessi alle nuove attività. La mancata dimostrazione di tali adempimenti ha portato alla conferma della nullità del termine e alla conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.