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CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO

Sentenza n. 106/2024 del 14-11-2024

principi giuridici

La sistematica e reiterata imposizione, da parte dell'azienda sanitaria, di turni di pronta disponibilità in eccedenza rispetto ai limiti previsti dalla contrattazione collettiva, integrando un inadempimento contrattuale, determina una lesione del diritto al riposo e alla personalità del lavoratore, configurando un danno risarcibile in re ipsa, quantificabile equitativamente con riferimento all'indennità prevista dalla contrattazione collettiva per i turni di pronta disponibilità.

In materia di risarcimento del danno derivante dalla prestazione di turni di pronta disponibilità in eccedenza rispetto ai limiti previsti dalla contrattazione collettiva, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Turni di Pronta Disponibilità Eccessivi nel Settore Sanitario: Riconosciuto il Diritto al Risarcimento per Usura Psico-Fisica


La Corte d'Appello di Campobasso, in seguito a una pronuncia della Corte di Cassazione, si è espressa in merito a una controversia tra un gruppo di dipendenti di un'Azienda Sanitaria Locale (ASREM) e la stessa azienda, riguardante la presunta violazione delle disposizioni contrattuali in materia di turni di pronta disponibilità.
I dipendenti, operanti in diverse unità operative e con differenti inquadramenti contrattuali, avevano adito il Tribunale di Larino lamentando l'eccessivo numero di turni di pronta disponibilità svolti nel periodo compreso tra il 2002 e il 2011, in violazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento. In primo grado, il Tribunale aveva rigettato il ricorso, pur riconoscendo un inadempimento da parte dell'azienda, ritenendo tuttavia non provate le conseguenze pregiudizievoli di tale lesione nella sfera individuale dei ricorrenti.
La Corte d'Appello, inizialmente, aveva confermato la decisione di primo grado. Tuttavia, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dei lavoratori, ha annullato la sentenza d'appello, rinviando la causa alla Corte di Campobasso in diversa composizione. La Cassazione ha ribadito che, sebbene il limite di sei (o dieci per i dirigenti medici) turni mensili previsto dal CCNL non sia un limite invalicabile, il superamento di tale limite deve essere indennizzato, salvo il risarcimento del danno in caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.
In sede di rinvio, la Corte d'Appello ha accolto parzialmente l'appello dei lavoratori. I giudici hanno confermato l'esistenza di un abuso da parte dell'azienda, che aveva preteso dai dipendenti lo svolgimento di turni di reperibilità secondo modalità e tempi in contrasto con le previsioni del CCNL. In particolare, è stato accertato che i dipendenti avevano svolto turni di pronta disponibilità diurni anche in giorni feriali, talvolta impegnati consecutivamente in due turni anche in giorni non festivi. La Corte ha ritenuto provato lo svolgimento dei turni di reperibilità secondo le modalità evidenziate, alla luce della documentazione prodotta dai ricorrenti, in relazione alla quale l'azienda si è limitata a contestazioni generiche.
La Corte ha ritenuto che vi sia stato un sistematico superamento del limite numerico di turni di disponibilità esigibili dal personale dipendente, tanto da pregiudicare, anche in ragione delle rappresentate modalità di svolgimento della reperibilità, il recupero delle energie psicofisiche. La Corte ha configurato la fattispecie dell'abuso nel caso in cui sia superato di almeno la metà il limite previsto dal CCNL.
Quanto al danno subito dai lavoratori, la Corte ha ritenuto che il numero significativo di turni di reperibilità svolti, in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva, ha determinato un condizionamento illecito della vita personale dei dipendenti, essendo l'impegno richiesto tale da impedire loro la possibilità stessa di svolgere liberamente attività ad una certa distanza territoriale dal posto di lavoro. La Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per la lesione del diritto al riposo e alla personalità del personale sanitario, da ritenersi in re ipsa.
Nel determinare il quantum del risarcimento, la Corte ha ritenuto congruo accordare ai ricorrenti, per ciascuno dei turni prestati in eccesso, l'importo riconosciuto dalla contrattazione collettiva a titolo di indennità. La Corte ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'azienda, ritenendo prescritto il diritto maturato in riferimento ai turni in eccedenza prestati antecedentemente al decennio precedente la data di deposito del ricorso di primo grado.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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