CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Sentenza n. 1960/2021 del 02-11-2021
principi giuridici
Nel giudizio di affitto agrario, la condotta processuale di una parte, incompatibile con il disconoscimento di fatti e circostanze addotte dalla controparte e registrata in un precedente giudizio tra le stesse parti sulla stessa materia controversa, assume valenza probatoria ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
In tema di affitto di fondo rustico, il pacifico godimento del fondo da parte dell'affittuario e l'utilizzo delle dotazioni ivi presenti, protrattosi per un periodo significativo, costituiscono presunzione, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dell'esistenza di un obbligo di fornitura delle stesse da parte del proprietario, spettando a quest'ultimo, una volta provata la sussistenza del rapporto contrattuale, dimostrare il contrario.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Affitto Agrario Verbale: Valore Probatorio dell'Intimazione di Sfratto e Interpretazione del Comportamento Processuale
La Corte d'Appello di Catania si è pronunciata su una controversia relativa all'esistenza di un contratto di affitto agrario verbale, esaminando il valore probatorio di una pregressa intimazione di sfratto per morosità e l'interpretazione del comportamento processuale delle parti.
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un soggetto esercente attività di allevamento, il quale sosteneva di aver stipulato verbalmente un contratto di affitto di fondo rustico con il proprietario del terreno, a fronte di un canone annuo. Il proprietario, tuttavia, negava l'esistenza di tale contratto, affermando di aver concesso in comodato d'uso gratuito alcuni fabbricati rurali insistenti sul fondo.
Il ricorrente lamentava, inoltre, una serie di inadempimenti da parte del proprietario, tra cui l'interruzione della fornitura di acqua da un pozzo presente sul fondo e il danneggiamento delle colture. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del contratto di affitto, il risarcimento dei danni subiti e il rimborso delle spese sostenute per i miglioramenti apportati al fondo.
Il Tribunale di primo grado, sulla base delle prove acquisite, aveva accertato l'esistenza del contratto di affitto agrario verbale, condannando il proprietario al risarcimento dei danni derivanti dall'interruzione della fornitura di acqua. Il proprietario ha impugnato la sentenza, contestando la validità delle prove su cui si fondava la decisione di primo grado.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado hanno attribuito particolare rilevanza probatoria all'intimazione di sfratto per morosità precedentemente promossa dal proprietario nei confronti del presunto affittuario. Tale intimazione, secondo la Corte, presupponeva implicitamente l'esistenza di un contratto di affitto agrario, in quanto non si sarebbe potuta intimare la risoluzione di un contratto inesistente.
La Corte ha, inoltre, valorizzato il comportamento processuale del proprietario, il quale aveva accettato il pagamento di una somma di denaro offerta dal presunto affittuario a titolo di canoni scaduti. Tale accettazione, secondo i giudici, costituiva un'ammissione implicita dell'esistenza del contratto di affitto.
La Corte ha, infine, ritenuto che il proprietario non avesse fornito la prova contraria, ovvero che il fondo fosse stato concesso in affitto senza le relative dotazioni, tra cui l'accesso all'acqua. Pertanto, ha confermato la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'interruzione della fornitura di acqua.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.