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CORTE D'APPELLO DI CATANIA

Sentenza n. 84/2023 del 18-01-2023

principi giuridici

La sentenza penale di patteggiamento costituisce elemento di prova valutabile dal giudice civile ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria, il quale, ove intenda disconoscerne l'efficacia probatoria, ha il dovere di esplicitare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede.

In tema di risarcimento del danno, ai fini della verifica del nesso causale, i criteri da applicare sono quelli della probabilità prevalente e del più probabile che non, implicando il criterio della probabilità prevalente che, rispetto ad ogni enunciato fattuale, venga considerata l'eventualità che esso possa essere vero o falso, e che, accertatane la consistenza indiziaria, l'ipotesi positiva venga scelta come alternativa razionale quando è logicamente più probabile di altre ipotesi, in particolare di quelle contrarie, per essere viceversa scartata quando gli elementi di fatto disponibili le attribuiscano un grado di conferma debole, tale, cioè, da farla ritenere scarsamente credibile rispetto alle altre.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Danneggiamento di proprietà agricola e responsabilità civile: la rilevanza della sentenza penale di condanna nel giudizio civile di risarcimento del danno


La pronuncia in esame affronta il tema del risarcimento danni derivanti da atti illeciti perpetrati ai danni di un fondo agricolo. La vicenda trae origine da un'azione intrapresa da due sorelle, proprietarie di un agrumeto, che lamentavano ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito di furti, danneggiamenti e mancata produzione di agrumi, attribuiti a due vicini.
In primo grado, il Tribunale aveva rigettato le domande risarcitorie, pur riconoscendo l'esistenza dei danni materiali e dei comportamenti illeciti, ritenendo non provato il nesso causale tra tali comportamenti e i danni subiti dalle proprietarie. Il giudice di prime cure aveva motivato la decisione con il carattere meramente descrittivo della relazione di consulenza tecnica di parte prodotta dalle attrici, ritenendo necessario un accertamento tecnico preventivo contestuale ai fatti.
Le proprietarie hanno impugnato la sentenza, contestando l'erronea esclusione del nesso causale e invocando una valutazione più approfondita delle prove documentali, in particolare dei fotogrammi di video registrazioni che ritraevano uno dei convenuti nell'atto di danneggiare le piante. Le appellanti hanno inoltre fatto leva sulla sentenza penale di condanna, seppur emessa a seguito di patteggiamento, nei confronti di uno dei convenuti per furto e danneggiamento.
La Corte d'Appello ha accolto parzialmente l'appello, riformando la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado hanno riconosciuto la rilevanza della sentenza penale di condanna, pur emessa a seguito di patteggiamento, quale elemento di prova indiziario da valutare unitamente agli altri elementi probatori. La Corte ha sottolineato che la richiesta di patteggiamento costituisce un'ammissione di colpa e che il giudice penale, prima di accogliere tale richiesta, deve valutare l'assenza di cause di proscioglimento.
La Corte d'Appello ha poi esaminato le ulteriori prove documentali, tra cui il rapporto investigativo con i fotogrammi che ritraevano uno dei convenuti nell'atto di danneggiare le piante, l'esito di un incontro tra le parti dinanzi alle forze dell'ordine, in cui uno dei convenuti si era impegnato a non reiterare le condotte antigiuridiche, e la relazione stragiudiziale giurata di un agronomo sui danni subiti.
Sulla base di tale complessivo quadro probatorio, la Corte d'Appello ha ritenuto provata la responsabilità dei convenuti in ordine agli atti illeciti e ha condannato gli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati sulla base della relazione di consulenza tecnica, seppur ridimensionati in ragione della mancata prova del reimpianto di tutti gli alberi danneggiati. La Corte ha invece rigettato la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, per difetto di idonee allegazioni e prove.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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