CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Sentenza n. 1187/2021 del 15-09-2021
principi giuridici
La realizzazione di abbaini che incidono sulle componenti essenziali dell'immobile, producendo un aumento della volumetria del fabbricato e comportando una variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'immobile, integra una nuova costruzione soggetta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della loro realizzazione.
La modifica del posizionamento di finestre preesistenti, consistente in una variazione orizzontale e verticale di modesta entità, non costituisce aggravamento della servitù di veduta, qualora non determini un incremento dell' inspectio e della prospectio sul fondo del vicino.
La violazione delle distanze legali tra costruzioni determina un danno in re ipsa, con conseguente presunzione iuris tantum del pregiudizio patrimoniale subito dal proprietario del fondo leso, salva la prova contraria a carico del preteso danneggiante.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Distanze tra costruzioni: la sopraelevazione abusiva comporta demolizione e risarcimento del danno
La Corte d'Appello si è pronunciata in merito a una complessa vicenda riguardante il rispetto delle distanze legali tra edifici confinanti, a seguito di lavori di ristrutturazione e sopraelevazione. La controversia, originata da un'azione promossa da un proprietario che lamentava la realizzazione di abbaini a distanza inferiore a quella di legge da parte del vicino, ha visto contrapposte le parti in un giudizio di primo grado, conclusosi con una sentenza che ordinava l'arretramento degli abbaini e di altre opere, ma che non soddisfaceva pienamente le pretese di entrambe le parti.
In particolare, la questione centrale riguardava la qualificazione degli abbaini realizzati sul tetto di un edificio: se essi costituissero una semplice ristrutturazione o una nuova costruzione, con conseguente applicazione delle norme sulle distanze. I giudici d'appello, sulla base delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio, hanno accertato che gli abbaini avevano comportato un aumento della volumetria dell'edificio, configurando una vera e propria nuova costruzione. Di conseguenza, essi dovevano rispettare le distanze previste dal piano regolatore comunale, che nel caso specifico prevedeva una distanza minima di dieci metri dalla parete finestrata dell'edificio confinante.
La Corte ha quindi riformato la sentenza di primo grado, ordinando la demolizione degli abbaini, in quanto realizzati in violazione delle distanze legali. Inoltre, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore del proprietario leso, quantificandolo in via equitativa, tenendo conto della riduzione dell'aria, della luce e della veduta subita dall'immobile a causa della costruzione abusiva.
Parallelamente, la Corte si è pronunciata su altre questioni sollevate dalle parti, relative alla preesistenza di finestre e terrazzi, e alla sussistenza di eventuali servitù di veduta. In particolare, ha escluso che la modifica del posizionamento di alcune finestre costituisse un aggravamento della preesistente servitù, in quanto non determinava un incremento dell'affaccio sul fondo del vicino. Tuttavia, ha ordinato l'arretramento di un terrazzo di copertura e del torrino ivi esistente, in quanto realizzati a seguito di una sopraelevazione e in violazione delle distanze minime previste per le vedute dirette. Infine, ha accolto la domanda relativa all'eliminazione di alcuni sfiati realizzati sul muro del fabbricato, in quanto elementi nuovi e non preesistenti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.