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CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Sentenza n. 212/2023 del 22-02-2023
principi giuridici
Nel riparto delle spese processuali, il rimborso di quelle sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso, rivelatesi infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda.
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sintesi e commento
Ripartizione delle spese processuali e principio di causalità: un chiarimento dalla Corte d'Appello di Catanzaro
La sentenza in commento affronta una questione di rilevante interesse pratico: la ripartizione delle spese processuali, in particolare quando nel giudizio siano coinvolti terzi chiamati in causa. La vicenda trae origine da una controversia relativa a presunti danni derivanti dall'utilizzo di un prodotto fitosanitario ritenuto inefficace.
Un soggetto, lamentando la perdita del raccolto di pomodori a causa dell'inefficacia di un insetticida acquistato da una società, cita quest'ultima in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni. La società venditrice, contestando la propria responsabilità, chiama in causa i fornitori, distributori e produttori del fitofarmaco, chiedendo di essere manlevata da eventuali condanne.
Il Tribunale, in primo grado, rigetta sia la domanda principale di risarcimento danni, sia la domanda riconvenzionale della società venditrice volta ad ottenere il pagamento di forniture non saldate. Quanto alle spese processuali, il Tribunale le compensa integralmente tra le parti principali e anche nei confronti dei terzi chiamati in causa, motivando tale decisione con la semplice autorizzazione alla chiamata in causa.
La società fornitrice, ritenendosi ingiustamente gravata dalle spese processuali nonostante l'esito a lei favorevole del giudizio, propone appello, contestando la decisione del Tribunale nella parte in cui ha compensato le spese anche nei suoi confronti. La Corte d'Appello accoglie il gravame, riformando parzialmente la sentenza di primo grado.
I giudici di secondo grado richiamano il principio di causalità, che, unitamente al principio di soccombenza, regola la ripartizione delle spese di lite. In base a tale principio, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate.
Nel caso di specie, la Corte d'Appello rileva che la chiamata in causa dei fornitori era stata determinata dalle tesi sostenute dall'attore, il quale lamentava l'inefficacia del prodotto fitosanitario. Poiché tali tesi si sono rivelate infondate, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria, le spese processuali sostenute dai terzi chiamati in causa devono essere poste a carico dell'attore soccombente. La Corte sottolinea che la mera autorizzazione alla chiamata in causa non costituisce di per sé un motivo sufficiente per compensare le spese processuali.
La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dalla società venditrice, volto ad ottenere il pagamento delle forniture non saldate, per un vizio di notifica nei confronti di una parte contumace.
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