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CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

Sentenza n. 39/2023 del 17-01-2023

principi giuridici

La riassunzione del processo, non dando vita ad un nuovo giudizio, non impone alle parti già costituite di rinnovare la costituzione, salvo che una norma espressa lo preveda.

Nel giudizio riassunto a seguito di interruzione, si procede in contumacia della parte che, pur avendo ricevuto la notificazione del ricorso, non compare all'udienza fissata.

La riassunzione del processo produce effetti di ricostituzione del rapporto processuale esclusivamente nei confronti dell'avente causa del soggetto colpito dall'evento interruttivo, mentre, nei confronti delle altre parti, assolve alla finalità di consentire la partecipazione alla successiva fase del giudizio, ai cui fini è sufficiente il mandato difensivo e rappresentativo in precedenza conferito.

La dichiarazione di un evento interruttivo resa dal procuratore di una parte processuale produce l'effetto interruttivo del processo solo se finalizzata a tale scopo, resa nelle forme e modalità prescritte dall'art. 300 c.p.c. e accompagnata dall'astensione dallo svolgimento di attività difensiva.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Interruzione del Processo Civile e Termini di Riassunzione: Un'Analisi della Pronuncia


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda processuale originata da una richiesta di pagamento per una prestazione d'opera intellettuale. La questione centrale verte sulla corretta applicazione delle norme relative all'interruzione del processo civile e ai termini per la sua riassunzione, con particolare attenzione agli effetti della soppressione di un ente pubblico coinvolto nella causa.
La vicenda trae origine da un atto di citazione con cui alcuni professionisti chiedevano il pagamento di compensi per attività progettuali svolte in favore di un ### per lo ### della ###. Nel corso del giudizio di primo grado, si sono succeduti eventi interruttivi legati alla soppressione di enti pubblici e alla conseguente necessità di riassunzione del processo nei confronti dei soggetti succeduti.
Il Tribunale, dopo una serie di vicende processuali caratterizzate da interruzioni e riassunzioni, aveva condannato un ### regionale al pagamento dei compensi richiesti. Tale decisione si fondava sulla ritenuta inefficacia, ai fini dell'interruzione del processo, di una dichiarazione resa da un procuratore di un ente soppresso, in quanto non si sarebbe verificata una nuova costituzione in giudizio dopo la riassunzione.
La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione di primo grado, accogliendo l'appello proposto dal ### regionale. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che la dichiarazione di soppressione dell'ente, resa dal suo procuratore, fosse pienamente valida ed efficace ai fini dell'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. Tale conclusione si basa su una corretta interpretazione dell'art. 303 c.p.c., che disciplina la riassunzione del processo, e sulla distinzione tra la posizione della parte colpita dall'evento interruttivo e quella delle altre parti.
La Corte ha evidenziato che la riassunzione del processo ha la funzione di ricostituire il rapporto processuale nei confronti dell'avente causa del soggetto colpito dall'evento interruttivo, mentre per le altre parti è sufficiente il mandato difensivo già conferito. Nel caso di specie, il ### regionale non era stato colpito dall'evento interruttivo, pertanto non era necessaria una nuova costituzione in giudizio dopo la riassunzione.
Di conseguenza, la dichiarazione di soppressione dell'ente resa dal suo procuratore era valida ed efficace ai fini dell'interruzione del processo. Poiché la riassunzione del processo era avvenuta oltre il termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 305 c.p.c., la Corte d'Appello ha dichiarato l'estinzione del giudizio di primo grado.
La decisione della Corte d'Appello si pone in linea con la giurisprudenza consolidata in materia di interruzione e riassunzione del processo civile, fornendo un'interpretazione rigorosa delle norme procedurali e garantendo il rispetto dei termini perentori. La pronuncia sottolinea l'importanza di distinguere la posizione delle diverse parti coinvolte nel processo ai fini della corretta applicazione delle norme sulla riassunzione, evitando interpretazioni formalistiche che potrebbero pregiudicare il diritto alla difesa.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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