CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Sentenza n. 95/2024 del 28-02-2024
principi giuridici
In tema di pensione di vecchiaia, ai fini dell'applicazione della deroga di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 503/1992, è necessario che il lavoratore subordinato possa far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni e che sia stato occupato per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, dovendo tali requisiti sussistere al momento dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo.
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testo integrale
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sintesi e commento
Salvaguardia Pensionistica e Requisiti Contributivi: Un'Analisi della Deroga Amato
Una recente pronuncia della Corte d'Appello di ### ha affrontato una complessa questione in materia di diritto previdenziale, relativa all'accesso alla pensione di vecchiaia in regime di salvaguardia, con particolare riferimento alla cosiddetta "deroga Amato".
La vicenda trae origine dal rigetto, da parte dell'### di una domanda di pensione di vecchiaia presentata da una lavoratrice. L'### motivava il diniego sostenendo che la richiedente non possedeva i requisiti contributivi necessari per accedere al beneficio pensionistico richiesto. In particolare, l'istituto previdenziale contestava la possibilità di applicare alla fattispecie la "deroga Amato", prevista dall'art. 2, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 503/1992, che consente, a determinate condizioni, di accedere alla pensione di vecchiaia con un numero inferiore di contributi rispetto a quello ordinariamente richiesto.
La lavoratrice, ritenendo di possedere i requisiti per l'applicazione della deroga, adiva il Tribunale di ### il quale, tuttavia, rigettava il ricorso. Il giudice di primo grado, pur riconoscendo che la lavoratrice rientrava nelle categorie potenzialmente beneficiarie della disciplina di salvaguardia, riteneva che la stessa non avesse maturato il requisito contributivo minimo richiesto dalla legge. In particolare, il Tribunale evidenziava che la lavoratrice non possedeva, alla data del 6 gennaio 2022, il numero di contributi settimanali richiesto dalla normativa vigente al 31 dicembre 2011. Inoltre, il giudice di primo grado riteneva che la lavoratrice non avesse fornito la prova di possedere, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992, un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, requisito necessario per l'applicazione della deroga Amato.
Avverso tale decisione, la lavoratrice proponeva appello, contestando l'interpretazione fornita dal Tribunale in merito ai requisiti per l'applicazione della deroga Amato. L'appellante sosteneva che il requisito dell'anzianità assicurativa di venticinque anni non dovesse essere posseduto alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992, bensì al momento della presentazione della domanda di pensionamento.
La Corte d'Appello, tuttavia, ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado hanno aderito all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo il quale, per poter beneficiare della deroga Amato, è necessario che l'assicurato abbia maturato entrambi i requisiti (contributivo ed assicurativo) previsti dalla normativa previgente al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992. In altre parole, al fine di impedire l'elevazione a venti anni del montante contributivo minimo per l'accesso alla pensione, è necessario che l'assistibile abbia maturato entrambi i requisiti (contributivo ed assicurativo) contemplati dal sistema previgente al momento dell'entrata in vigore del d. l.vo cit.
Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha rilevato che la lavoratrice non aveva maturato, alla data del 1992, entrambi i requisiti di anzianità, assicurativa e contributiva, previsti dall'art. 2 comma terzo lett b) del D.lgs. n. 503/92. Pertanto, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale, che aveva considerato, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il requisito dell'anzianità contributiva pari a venti anni, che la lavoratrice non possedeva alla data della domanda.
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