CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sentenza n. 1478/2015 del 31-08-2015
principi giuridici
Nei contratti di assicurazione contro i rischi di malattia che prevedano il pagamento di un indennizzo in caso di invalidità permanente conseguente a malattia, alcun indennizzo è dovuto qualora la malattia patita dall'assicurato, senza mai pervenire a guarigione clinica o stabilizzazione dei postumi, abbia esito letale, in quanto l'invalidità permanente presuppone uno stato menomativo divenuto stabile e irremissibile, consolidatosi all'esito di un periodo di malattia.
In tema di spese processuali, nel regime anteriore alla riforma operata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della difficoltà degli accertamenti in fatto e della complessità della materia, desumibili anche dalle discordanti conclusioni delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nel corso del giudizio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Assicurazione contro Malattia e Invalidità Permanente: Necessaria la Stabilizzazione del Quadro Clinico per l'Operatività della Polizza
Una recente pronuncia della Corte d'Appello di Firenze ha affrontato una complessa questione in materia di assicurazione contro le malattie, focalizzandosi in particolare sul concetto di "invalidità permanente" e sulla sua necessaria stabilizzazione per l'operatività della polizza.
La vicenda trae origine da una richiesta di indennizzo presentata da una persona, vedova di un soggetto assicurato con una polizza che prevedeva una prestazione in caso di malattia con postumi invalidanti superiori al 25%. L'assicurato era deceduto a seguito di un carcinoma pancreatico con metastasi, e la vedova, in qualità di erede, aveva richiesto il pagamento dell'indennizzo, sostenendo che la malattia del marito avesse causato un'invalidità permanente superiore alla soglia prevista.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda, ritenendo che, al momento della denuncia della malattia, questa fosse stabilizzata e comportasse un'invalidità del 100%. Il Tribunale aveva inoltre considerato irrilevante il fatto che il decesso fosse avvenuto prima del decorso del termine semestrale previsto dal contratto per la stabilizzazione dei postumi, in quanto la causa della morte era indipendente dalla malattia.
La compagnia assicurativa ha impugnato la sentenza, contestando l'assenza di un certificato di guarigione clinica o di stabilizzazione dei postumi, condizioni essenziali previste dal contratto per la maturazione del diritto all'indennizzo.
La Corte d'Appello ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado. I giudici hanno rilevato che il contratto di assicurazione prevedeva espressamente la presentazione di due certificati medici: uno attestante l'avvenuta guarigione clinica e l'altro, da presentarsi sei mesi dopo, con l'indicazione del grado di invalidità permanente residuata dalla malattia.
Nel caso specifico, la Corte ha evidenziato che, dopo un certificato medico che parlava di "remissione" della malattia, una successiva TAC aveva rivelato un peggioramento delle condizioni cliniche, con invasione metastatica di quasi tutti i segmenti epatici. Pertanto, non era mai intervenuta una vera e propria stabilizzazione del quadro clinico.
La Corte d'Appello ha richiamato un principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'invalidità permanente presuppone uno stato menomativo stabile e irrimediabile, consolidatosi all'esito di un periodo di malattia. Di conseguenza, in assenza di una stabilizzazione dei postumi, non è ipotizzabile l'operatività della garanzia assicurativa, che ha ad oggetto l'indennizzo per l'invalidità permanente conseguente alla malattia.
La Corte ha quindi respinto la domanda di indennizzo, sottolineando che, in difetto di un quadro menomativo stabilizzato, non può essere riconosciuto il diritto alla prestazione assicurativa. Infine, la Corte d'Appello ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, motivando tale decisione con la difficoltà degli accertamenti in punto di fatto e con le discordanti conclusioni delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nei due gradi di giudizio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.