CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sentenza n. 450/2015 del 12-03-2015
principi giuridici
In tema di risarcimento del danno, il danneggiato può pretenderlo in forma specifica, ottenendo la rimozione delle cause del danno e dei suoi effetti, ovvero, in caso di eccessiva onerosità, per equivalente monetario. Qualora il danneggiato abbia espressamente richiesto il risarcimento in forma specifica, il giudice deve accogliere la domanda, disponendo l'esecuzione delle opere necessarie per il ripristino, salvo che il danneggiante eccepisca e provi l'eccessiva onerosità di tale forma di risarcimento.
In materia di condominio, l'uso esclusivo della canna fumaria condominiale da parte di un condomino, mediante ostruzione del condotto comune e immissione dei fumi in modo da precluderne l'utilizzo agli altri condomini, integra una violazione dell'art. 1102 c.c., legittimando l'ordine di ripristino del preesistente tratto di canna fumaria a spese del condomino che ha realizzato l'abuso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Controversie tra Condomini: Proprietà, Infiltrazioni e Diritto alla Canna Fumaria
La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda tra proprietari di unità immobiliari all'interno di un medesimo edificio. La controversia, giunta in grado di appello, verteva principalmente su tre questioni: la proprietà esclusiva di uno scannafosso, il risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni e il diritto all'utilizzo di una canna fumaria comune.
In primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto la proprietà esclusiva dello scannafosso in capo ad una delle parti, condannando l'altra alla rimozione di una cancellata e alla riduzione di una finestra. Aveva inoltre accolto parzialmente le domande riconvenzionali relative al risarcimento dei danni da infiltrazioni e alla ripartizione delle spese per la sostituzione di una trave del soffitto, rigettando invece la domanda relativa al ripristino della canna fumaria.
In sede di appello, i giudici hanno parzialmente riformato la sentenza di primo grado. In merito alla proprietà dello scannafosso, il Collegio ha confermato la decisione precedente, sottolineando come la parte soccombente non avesse contestato il diritto di proprietà, limitandosi a dedurre la natura condominiale del bene. I giudici hanno ribadito che, in tali circostanze, l'onere della prova gravava sulla parte che rivendicava la proprietà esclusiva, prova che era stata fornita attraverso i titoli di acquisto.
Con riferimento alle infiltrazioni, la Corte ha accolto il motivo di appello relativo alla forma del risarcimento. I giudici hanno evidenziato che, avendo la parte lesa richiesto il risarcimento in forma specifica, e in assenza di eccezioni di eccessiva onerosità da parte dell'altra parte, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda come proposta, ordinando l'esecuzione dei lavori necessari per eliminare le infiltrazioni, anziché liquidare un risarcimento per equivalente. E' stato invece rigettato il motivo di appello relativo al danno da mancata locazione, non avendo la parte istante fornito alcuna prova concreta di aver subito un danno a causa delle infiltrazioni.
Infine, la Corte ha accolto l'appello relativo alla canna fumaria. I giudici hanno accertato l'esistenza di una canna fumaria condominiale all'interno del muro perimetrale comune, posta a servizio di entrambi gli appartamenti. Hanno rilevato che una delle parti aveva ostruito la canna fumaria con l'installazione di un proprio camino, impedendo all'altra parte di utilizzarla. Di conseguenza, hanno ordinato il ripristino del tratto di canna fumaria a servizio dell'appartamento della parte lesa, con rimozione di tutte le opere che ne impedivano l'utilizzo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.