CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sentenza n. 239/2016 del 18-02-2016
principi giuridici
In tema di condominio di edifici, il criterio di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni previsto dall'art. 1123, comma 1, c.c., non si applica quando si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, per le quali, a meno che non vi sia un diverso accordo delle parti, il criterio è invece quello della proporzionalità tra spese ed uso stabilito dal comma 2 del medesimo articolo, o quando si tratta di cose che, benché comuni, sono destinate a servire solo una parte dell'intero fabbricato, per le quali il criterio è invece quello del comma 3, che pone le spese solo a carico dei condomini che traggono utilità dalla cosa.
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testo integrale
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sintesi e commento
Ripartizione delle Spese Condominiali: l'Importanza della Destinazione Oggettiva del Bene Comune
La pronuncia in esame affronta una questione ricorrente nel diritto condominiale: la corretta ripartizione delle spese relative a beni comuni, in particolare il tetto, quando questo non serve indistintamente tutte le unità immobiliari dell'edificio. Il caso trae origine dall'impugnazione di una delibera assembleare da parte di una società, proprietaria di locali al piano seminterrato di un condominio. La delibera approvava un piano di riparto delle spese per la riparazione del tetto posto a copertura del piano seminterrato, attribuendo alla società una quota maggiore rispetto a quella risultante dalle tabelle millesimali generali.
La società contestava la delibera, sostenendo che il tetto dovesse essere considerato parte comune dell'edificio ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, con conseguente ripartizione delle spese tra tutti i condomini in proporzione alle rispettive quote millesimali. Il condominio, al contrario, difendeva la legittimità della delibera, evidenziando che il tetto in questione serviva esclusivamente i locali seminterrati, configurando una sorta di "condominio parziale" e rendendo applicabile l'articolo 1123, terzo comma, del codice civile, che prevede la ripartizione delle spese tra i soli condomini che traggono utilità dal bene.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda della società, ritenendo che il tetto fosse un bene comune dell'intero edificio, indipendentemente dalla porzione che copriva. Tuttavia, la Corte d'Appello ha riformato la sentenza, accogliendo l'appello del condominio. I giudici di secondo grado hanno rilevato che il giudice di primo grado non aveva correttamente identificato il tetto oggetto della controversia, che non era l'unico tetto dell'edificio, ma uno dei diversi tetti che coprivano parti distinte del fabbricato.
La Corte d'Appello ha quindi affermato che, nel caso di specie, trovava applicazione l'articolo 1123, terzo comma, del codice civile, in quanto il tetto in questione era destinato a servire solo una parte dell'intero fabbricato, ovvero i locali seminterrati. Di conseguenza, le spese relative alla sua manutenzione dovevano essere sostenute esclusivamente dai condomini che ne traevano utilità. La Corte ha precisato che l'elencazione dei beni comuni contenuta nell'articolo 1117 del codice civile è meramente esemplificativa e che la norma si applica a qualsiasi "opera" o "impianto" destinato a servire solo una parte dell'edificio, inclusi i tetti. Irrilevante, secondo i giudici, era la circostanza che l'edificio avesse un unico collegamento verticale (scale e ascensore), in quanto ciò non escludeva la destinazione oggettiva del tetto a servire solo una parte del fabbricato.
La sentenza ribadisce un principio fondamentale in materia di ripartizione delle spese condominiali: l'importanza della destinazione oggettiva del bene comune. Se un bene, pur rientrando tra quelli elencati nell'articolo 1117 del codice civile, è destinato a servire solo una parte dell'edificio, le spese relative alla sua manutenzione devono essere ripartite tra i soli condomini che ne traggono utilità, in applicazione dell'articolo 1123, terzo comma, del codice civile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.