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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Sentenza n. 292/2016 del 29-02-2016

principi giuridici

La revoca del decreto ingiuntivo per ragioni diverse dall'inesistenza originaria del credito non determina la caducazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in forza della provvisoria esecutorietà del decreto stesso, restando applicabile l'art. 653, comma 2, c.p.c.

La conservazione degli effetti dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art. 653, comma 2, c.p.c., è esclusa solo qualora la revoca del decreto ingiuntivo discenda dall'originaria mancanza dei requisiti prescritti per la sua emissione, comportando l'invalidità ab origine del provvedimento monitorio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Effetti della Revoca Parziale del Decreto Ingiuntivo e Conservazione dell'Ipoteca Giudiziale


La pronuncia in commento affronta la questione della cancellazione di un'ipoteca giudiziale iscritta in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, successivamente revocato a seguito di opposizione, ma con accertamento della sussistenza del credito, seppur in misura ridotta.
Nel caso di specie, un soggetto aveva acquistato la nuda proprietà di un immobile gravato da ipoteca iscritta da una società a garanzia di un credito derivante da un decreto ingiuntivo. L'acquirente aveva quindi agito per ottenere la cancellazione dell'ipoteca, sostenendo che la revoca del decreto ingiuntivo ne avesse determinato la caducazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la decisione era stata appellata.
La Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado, richiamando l'art. 653, comma 2, c.p.c., che disciplina gli effetti della revoca parziale del decreto ingiuntivo. I giudici hanno evidenziato come la giurisprudenza di legittimità interpreti tale norma nel senso di conservare gli effetti degli atti esecutivi compiuti, inclusa l'iscrizione ipotecaria, qualora la revoca del decreto ingiuntivo non derivi dall'inesistenza originaria del credito, ma da una sua riduzione quantitativa o da una diversa qualificazione giuridica del rapporto sottostante, purché il credito sia comunque ritenuto sussistente al momento dell'emissione del decreto.
La Corte ha sottolineato che, nel caso in esame, la sentenza che aveva deciso sull'opposizione al decreto ingiuntivo aveva accertato la sussistenza del credito, sebbene sulla base di una diversa ricostruzione giuridica del rapporto. Tale circostanza, ad avviso dei giudici, escludeva la caducazione dell'ipoteca, in quanto il principio di conservazione degli atti esecutivi trova applicazione quando la revoca del decreto ingiuntivo non implica l'invalidità originaria del provvedimento monitorio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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