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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Sentenza n. 61/2016 del 15-01-2016

principi giuridici

In materia di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, il subentro nel contratto, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale toscana n. 96/1996, è subordinato alla formale comunicazione all'ente gestore della variazione del nucleo familiare e alla verifica della residenza del subentrante da parte degli organi anagrafici, non potendo essere riconosciuto sulla base di testimonianze relative alla pregressa coabitazione.

La prosecuzione nel pagamento dei canoni locativi da parte di chi occupa di fatto l'alloggio, successiva al decesso dell'assegnatario, non costituisce accettazione tacita del subentro nel rapporto locativo da parte dell'ente gestore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Subentro nel contratto di locazione di alloggio popolare: la rilevanza della comunicazione all'ente gestore e della residenza anagrafica


La pronuncia in commento verte sulla complessa questione del subentro nel contratto di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP), a seguito del decesso dell'assegnatario originario. La vicenda trae origine da un'azione legale promossa da alcuni soggetti che rivendicavano la proprietà dell'immobile in virtù di un presunto accordo di compravendita risalente nel tempo e mai formalizzato. Nel corso del giudizio, interveniva volontariamente una terza persona, nipote dell'originaria assegnataria, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a subentrare nel contratto di locazione, in quanto convivente con la nonna defunta.
Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda della nipote, riconoscendole il diritto al subentro. Tale decisione veniva impugnata dall'ente gestore dell'alloggio (originariamente ###, poi divenuto ### S.p.A.), il quale contestava la sussistenza dei presupposti per il subentro, in particolare la mancata comunicazione all'ente della variazione del nucleo familiare e l'assenza di una formale residenza anagrafica della nipote nell'alloggio.
La Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di subentro. I giudici hanno posto l'accento sulla natura pubblicistica degli alloggi ERP e sulla necessità di tutelare le ragioni di chi, in possesso dei requisiti previsti, attende l'assegnazione di un alloggio sulla base di una regolare domanda e della relativa graduatoria. La Corte ha evidenziato come la normativa regionale applicabile (art. 18 della legge regionale toscana n. 96/1996) imponga l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ente gestore ogni variazione del nucleo familiare, al fine di consentire le opportune verifiche e di evitare indebiti benefici.
In assenza di tale comunicazione e di un formale trasferimento di residenza opponibile all'ente gestore, la Corte ha ritenuto irrilevanti le prove testimoniali volte a dimostrare la convivenza tra nonna e nipote, sottolineando come la mera coabitazione, anche se prolungata nel tempo, non possa di per sé generare un diritto al subentro nel contratto di locazione. La Corte ha inoltre precisato che la prosecuzione nel pagamento dei canoni da parte di chi occupava di fatto l'alloggio non può essere interpretata come un'accettazione tacita del subentro da parte dell'ente gestore.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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