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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Sentenza n. 2688/2019 del 12-11-2019

principi giuridici

La tutela giuridica della proprietà si estende anche alle violazioni di minima entità, sicché, nel caso in cui il proprietario di un fondo proceda alla recinzione dello stesso, non solo la rete, con cui vi provvede, ma anche il muro, che ne costituisce la base di appoggio, deve essere mantenuto entro i confini del fondo recintato per evitare lo sconfinamento nel fondo contiguo, anche per una superficie minima del detto muro di sostegno, con la conseguente lesione del diritto di proprietà del confinante.

L'esecuzione di opere su fondo altrui, che non apportino valore al terreno e non abbiano una loro autonomia strutturale ed economica, non rientra nella disciplina dell'art. 936 c.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Sconfinamento e Ripristino dello Status Quo Ante in Condominio: Prevale la Tutela della Proprietà


Una recente pronuncia della Corte d'Appello di Firenze ha ribaltato una sentenza di primo grado, affrontando una controversia tra proprietari confinanti all'interno di un condominio. La vicenda trae origine da modifiche apportate da una proprietaria al suo resede, consistenti nella realizzazione di un terrapieno, di un muretto e nella piantumazione di una siepe in prossimità del confine con la proprietà limitrofa. I proprietari di quest'ultima avevano lamentato uno sconfinamento, un aggravamento dei problemi di umidità e una diminuzione della luminosità del loro immobile, chiedendo la restituzione della porzione di terreno occupata, il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale di prima istanza aveva respinto le domande degli attori, ritenendo applicabile l'articolo 936 del codice civile, relativo alle opere realizzate da un terzo su suolo altrui, presumendo un consenso tacito alla costruzione del muretto e considerando irrilevante il modesto sconfinamento accertato.
La Corte d'Appello, accogliendo l'impugnazione, ha invece posto l'accento sulla natura dell'azione promossa, qualificandola come azione di rivendicazione, imprescrittibile, volta all'accertamento dello sconfinamento e al ripristino dei confini originari. I giudici di secondo grado hanno evidenziato come l'articolo 936 del codice civile non fosse applicabile al caso di specie, in quanto presuppone la realizzazione di un'opera che apporti valore al terreno altrui e che sia realizzata con il consenso del proprietario o in buona fede, circostanze non riscontrabili nel caso in esame.
La Corte ha quindi sottolineato che la tutela della proprietà si estende anche alle violazioni di minima entità, ribadendo il principio secondo cui, nel caso di recinzione di un fondo, il muro di sostegno deve essere mantenuto entro i confini del fondo recintato, al fine di evitare lo sconfinamento nel fondo contiguo.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte d'Appello ha condannato la proprietaria al ripristino dello stato dei luoghi, ordinando la demolizione del muretto, la rimozione della siepe e il ripristino del piano di campagna originario, autorizzando i proprietari confinanti, in caso di inadempimento, a provvedere direttamente a spese della convenuta. È stato inoltre riconosciuto un risarcimento per i danni subiti all'interno dell'appartamento.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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