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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Sentenza n. 1761/2022 del 16-08-2022

principi giuridici

La cessione del contratto di leasing da parte della società fallita, giustificata dall'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte e dall'accollo del debito da parte del cessionario, non configura atto di mala gestio, qualora l'immobile sia stato nella disponibilità e in godimento della società fallita per il periodo antecedente alla cessione.

Incombe sugli amministratori, in caso di azione di responsabilità ex art. 146 L.F., l'onere di dimostrare la destinazione dei beni costituenti le rimanenze di magazzino, qualora non rinvenuti dal curatore, ovvero di provare che il valore iscritto a bilancio non corrisponda al valore effettivo, al fine di escludere la distrazione degli stessi.

La sentenza penale di assoluzione per il reato di bancarotta documentale non preclude l'accertamento, in sede civile, della responsabilità degli amministratori per condotte distrattive, qualora i fatti contestati nei due giudizi siano diversi e non sovrapponibili.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità degli Amministratori di una Società Fallita: Cessione di Contratto di Leasing, Distrazione di Magazzino e Onere della Prova


La Corte d'Appello di ### si è pronunciata in merito a un'azione di responsabilità promossa dalla curatela di un fallimento nei confronti degli amministratori, di diritto e di fatto, di una società dichiarata fallita. La curatela fallimentare contestava agli amministratori una serie di condotte ritenute pregiudizievoli per il patrimonio sociale e, di conseguenza, per i creditori.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto integralmente le richieste della curatela, condannando gli amministratori al risarcimento del danno. Gli amministratori hanno quindi impugnato la sentenza, contestando la validità dell'atto di citazione, la qualificazione come atti distrattivi delle operazioni contestate, il riconoscimento della figura di amministratore di fatto in capo a uno dei convenuti e la quantificazione del danno.
La Corte d'Appello ha parzialmente accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado limitatamente a una delle contestazioni mosse agli amministratori, quella relativa alla cessione di un contratto di leasing. Secondo la Corte, la cessione del contratto, sebbene avvenuta senza un corrispettivo formale, era giustificata dalla situazione di difficoltà finanziaria in cui versava la società fallita, che non era in grado di onorare le rate del leasing. La cessione aveva quindi evitato un danno maggiore alla società, scongiurando la risoluzione del contratto e l'applicazione di penali.
La Corte ha invece confermato la responsabilità degli amministratori in relazione alle altre contestazioni: la distrazione di rimanenze di magazzino, i prelievi ingiustificati dal conto corrente sociale e la mancata restituzione di beni strumentali concessi in leasing. In particolare, la Corte ha sottolineato che, in caso di mancato rinvenimento di beni inventariati, grava sugli amministratori l'onere di dimostrare la destinazione dei beni o l'erroneità della valutazione contabile. Nel caso di specie, gli amministratori non avevano fornito una giustificazione convincente per la sparizione delle rimanenze di magazzino, né avevano dimostrato che il loro valore fosse inferiore a quello indicato in bilancio.
La Corte ha inoltre confermato la qualifica di amministratore di fatto in capo a uno dei convenuti, sulla base delle testimonianze raccolte e di precedenti pronunce giudiziarie che avevano riconosciuto il suo ruolo nella gestione della società.
Infine, la Corte ha rideterminato l'ammontare del danno risarcibile, escludendo la voce relativa alla cessione del contratto di leasing e ricalcolando gli interessi e la rivalutazione monetaria.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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