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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Sentenza n. 1761/2022 del 16-08-2022

principi giuridici

La cessione del contratto di leasing da parte della società fallita, giustificata dall'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte e dall'accollo del debito da parte del cessionario, non configura atto di mala gestio, qualora l'immobile sia stato nella disponibilità e in godimento della società fallita per il periodo antecedente alla cessione.

Incombe sugli amministratori, in caso di azione di responsabilità ex art. 146 L.F., l'onere di dimostrare la destinazione dei beni costituenti le rimanenze di magazzino, qualora non rinvenuti dal curatore, ovvero di provare che il valore iscritto a bilancio non corrisponda al valore effettivo, al fine di escludere la distrazione degli stessi.

La sentenza penale di assoluzione per il reato di bancarotta documentale non preclude l'accertamento, in sede civile, della responsabilità degli amministratori per condotte distrattive, qualora i fatti contestati nei due giudizi siano diversi e non sovrapponibili.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità degli Amministratori di una Società Fallita: Cessione di Contratto di Leasing, Distrazione di Magazzino e Onere della Prova


La Corte d'Appello di ### si è pronunciata in merito a un'azione di responsabilità promossa dalla curatela di un fallimento nei confronti degli amministratori, di diritto e di fatto, di una società dichiarata fallita. La curatela fallimentare contestava agli amministratori una serie di condotte ritenute pregiudizievoli per il patrimonio sociale e, di conseguenza, per i creditori.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto integralmente le richieste della curatela, condannando gli amministratori al risarcimento del danno. Gli amministratori hanno quindi impugnato la sentenza, contestando la validità dell'atto di citazione, la qualificazione come atti distrattivi delle operazioni contestate, il riconoscimento della figura di amministratore di fatto in capo a uno dei convenuti e la quantificazione del danno.
La Corte d'Appello ha parzialmente accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado limitatamente a una delle contestazioni mosse agli amministratori, quella relativa alla cessione di un contratto di leasing. Secondo la Corte, la cessione del contratto, sebbene avvenuta senza un corrispettivo formale, era giustificata dalla situazione di difficoltà finanziaria in cui versava la società fallita, che non era in grado di onorare le rate del leasing. La cessione aveva quindi evitato un danno maggiore alla società, scongiurando la risoluzione del contratto e l'applicazione di penali.
La Corte ha invece confermato la responsabilità degli amministratori in relazione alle altre contestazioni: la distrazione di rimanenze di magazzino, i prelievi ingiustificati dal conto corrente sociale e la mancata restituzione di beni strumentali concessi in leasing. In particolare, la Corte ha sottolineato che, in caso di mancato rinvenimento di beni inventariati, grava sugli amministratori l'onere di dimostrare la destinazione dei beni o l'erroneità della valutazione contabile. Nel caso di specie, gli amministratori non avevano fornito una giustificazione convincente per la sparizione delle rimanenze di magazzino, né avevano dimostrato che il loro valore fosse inferiore a quello indicato in bilancio.
La Corte ha inoltre confermato la qualifica di amministratore di fatto in capo a uno dei convenuti, sulla base delle testimonianze raccolte e di precedenti pronunce giudiziarie che avevano riconosciuto il suo ruolo nella gestione della società.
Infine, la Corte ha rideterminato l'ammontare del danno risarcibile, escludendo la voce relativa alla cessione del contratto di leasing e ricalcolando gli interessi e la rivalutazione monetaria.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

73\2021 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La CORTE DI APPELLO DI FIRENZE ### in materia di ### composta: dott. ### dott.ssa ### dott.ssa ### rel. 
Ha pronunciato la presente ### causa civile iscritta in grado di appello al n.73 del ruolo generale della Corte dell'anno 2021 RG vertente ### e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### del foro di ### come da mandato in calce all'atto di citazione in appello ### E ### s.r.l. in persona del curatore dott. ### rappresentato e difeso dall'avv. ### del foro di ### come da procura in atti Convenuto in appello ### azione di responsabilità ex art. 146 L.F. 
Trattenuta in decisione all'esito di trattazione scritta con ordinanza collegiale del 24.9.2021 sulle seguenti conclusioni: Per gli appellanti: “### l'###ma Corte d'Appello di ### per le ### ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, accogliere il presente atto d'appello e riformare le parti della sentenza emessa dal Tribunale di ### avente n. 1327/2020 Reg. Sent. pubblicata l'8.6.2020 così come precisato nel presente atto d'appello e respingere la domanda formulata dalla ### del fallimento ### s.r.l. in quanto infondata in fatto ed in diritto con condanna dell'appellato alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”. 
Per il fallimento convenuto: “### la Corte di Appello di ### adita, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello proposto da ### e ### perché infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio””. 
FATTO E DIRITTO Il Tribunale di ### - ### specializzata ### - con sentenza n.1327 dell'8.6.2020, ha accolto la domanda avanzata ex art. 146 L.F. dalla ### del ### s.r.l. nei confronti di ### in veste di amministratore di diritto della società fallita e di ### in veste di amministratore di fatto della società medesima, condannando i due convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del fallimento attore, della somma di ### a titolo di risarcimento del danno, in relazione alle seguenti violazioni da costoro perpetrate in danno della società e dei creditori sociali, consistite: a) nell'aver ceduto alla ### S.r.l., amministrata da ### (a cui era poi subentrato nella carica il convenuto ### il contratto di leasing relativo all'immobile situato in ### 31/E, stipulato con la ### tale cessione era avvenuta in data ###, dopo che la ### aveva già pagato alla società di leasing la somma di ### a titolo di canoni di locazione, a tutto vantaggio della ### che nulla aveva corrisposto alla società fallita; b) per avere effettuato prelievi dal c/c corrente della società n. ### intrattenuto presso ### privi di giustificazione e per un complessivo importo di ### effettuati da ambedue gli odierni convenuti; c) per avere effettuato prelevamenti dal conto “cassa contanti”, in data ###, rispettivamente per ### e 9.000,00 e, in data ###, per un importo di ### ; d) per avere distratto una serie imprecisata di rimanenze: in occasione dell'inventario effettuato dal curatore in data ### non sono stati rinvenuti né i beni concessi in leasing e di proprietà della ### per il valore di ### (società che ha poi avanzato domanda di rivendica verso il fallimento) né le giacenze di magazzino della ### indicate nel bilancio al 31/12/2012 per il considerevole valore di ### La cessione del contratto di leasing trovava riscontro nelle produzioni documentali, dalle quali risultava che essa era avvenuta senza corrispettivo e che, al momento della cessione, ### aveva già versato alla società di leasing rate per complessivi ### : circostanze, peraltro, non contestate dai medesimi convenuti i quali si erano limitati ad addurre che anche la società fallita aveva conseguito un vantaggio dalla cessione del contratto, consistente nella sua liberazione dal debito per rate pregresse rimaste impagate e dal rischio di subire la risoluzione del contratto e di ricevere una richiesta di risarcimento; il Tribunale argomentava però che si trattava di vantaggi che ### avrebbe conseguito comunque, anche qualora la cessione fosse avvenuta a titolo oneroso, mentre la cessione senza corrispettivo, piuttosto, aveva determinato la perdita di tutte le rate pagate dalla società. 
Ingiustificati erano rimasti i prelievi per contanti dal conto della società, non potendosi tale fatto mitigare con l'allegazione della ### secondo cui ella aveva estinto con risorse economiche personali i debiti della società, ed in particolare la posizione debitoria di ### verso la ### di #### e ### di ### di ### dal momento che la ### avendo pagato personalmente in qualità di fideiussore, aveva in ogni caso azione di regresso, sicché, in definitiva, era solo mutato il soggetto creditore verso la società. 
Quanto all'ammanco delle giacenze di magazzino, questo risultava dai bilanci: quello del 2012 esponeva rimanenze per ### totalmente azzerate in quello del 2013 ove, però, i ricavi per la vendita di beni e servizi superano di poco gli 8 mila euro: e, di questi numeri, era tutto onere degli amministratori dare una spiegazione che non era stata invece fornita. 
Quanto alla rivendica di ### il ### attore aveva depositato copia dei contratti di locazione stipulati tra GE e ### a fondamento della esistenza dei beni e per sostenere la domanda di restituzione dei beni locati; né, d'altra parte, i convenuti avevano mai contestato nel merito di aver ricevuto i beni da GE e che questi, al momento del fallimento, non fossero più reperibili presso la società. 
In merito alla responsabilità dei convenuti correlata alle cariche rivestite, il Tribunale osservava, quanto a ### che costei era l'amministratrice di diritto della società e che perciò non poteva sottrarsi alla responsabilità che derivava dalla dispersione del patrimonio sociale, responsabilità che non veniva meno neppure nel caso in cui la carica fosse stata assunta e conservata solo formalmente, permettendo ad altri di esercitare i poteri ad essa correlati. 
Per quanto riguardava ### il suo coinvolgimento nella gestione della società risultava oltre che dalle testimonianze assunte, anche e soprattutto dagli elementi prodotti in giudizio dal medesimo convenuto ed in particolare dalla sentenza con la quale il Tribunale di ### lo aveva assolto da una imputazione di corruzione ascrittagli proprio in veste di amministratore di fatto di ### e nella quale l'assoluzione non è derivata dall'esclusione di quella qualifica: al contrario a pag. 2 della relativa motivazione si legge come fosse “emerso con estrema chiarezza” che la direzione, l'amministrazione e la gestione della ### facevano capo a ### Le spese del giudizio sono state poste a carico dei convenuti in solido tra loro. 
Avverso questa decisione ### e ### hanno proposto appello facendo valere le seguenti censure: 1) Omessa valutazione dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per carenza del requisito di cui all'art. 163 co. 3 n. 4 c.p.c. 
La censura mira ad invalidare la decisione sul presupposto che il Tribunale avesse del tutto surclassato la genericità denunciata dell'atto di citazione a giudizio, non contenendo esso una chiara esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, e le relative conclusioni a tal punto da impedire l'attività difensiva dei convenuti ora appellanti. A fronte di una richiesta di condanna al pagamento dell'ingente somma di ### non risultavano enunciati in modo determinato e con precisione quali fossero le condotte censurate, che sarebbero state poste in essere dalla ### e dal ### e dalle quali, per quanto asserito dalla ### fallimentare, scaturirebbe l'obbligo di risarcimento. 
Nell'atto di citazione viene riportato complessivamente l'importo di ### quale “distrazione magazzino”, senza dare atto di quanto reperito in magazzino, delle valutazioni effettuate dalla curatela e quindi della ragione effettiva della richiesta, sia nell'an che nel quantum. ### svolta in primo grado non aveva consentito, seppure a posteriori e quindi senza sanare il vizio dell'atto introduttivo, di colmare la lacuna originaria. 
La censura di nullità mossa dalla difesa dei convenuti veniva confermata dall'esito del processo penale svolto innanzi al Tribunale di ### a carico di ### e ### per il reato di bancarotta fraudolenta documentale ai sensi degli artt. 110 c.p. e 216 co. 2 e 223 co. 1 R.D. 267/1942. I fatti addebitati erano analoghi a quelli dedotti nel presente giudizio civile. Il Tribunale di ### nella sentenza n. 1613/2019 Reg. Sent. affermava che i fatti erano “rimasti in dibattimento allo stato di sconcertante genericità, non superabile neppure alla luce di quanto il curatore aveva riportato nell'integrazione alla relazione ex art. 33 l.f. … ove di quei rapporti patrimoniali, intercorsi fra le due società già dall'anno 2005, si riferisce in modo piuttosto caotico, manifestandosi dubbi sulla corrispondenza a realtà fattuale”. Il Tribunale di ### che aveva valutato la condotta degli attuali convenuti sotto il profilo della responsabilità penale, affermava che le ipotesi sottoposte all'esame erano “prospettate in modo piuttosto occhiuto dal curatore” e definito il materiale acquisito a seguito dell'attività istruttoria compiuta in dibattimento “scarso e disorganico”. Non è perciò condivisibile l'assunto del Tribunale delle ### di ### laddove, a pag. 5 della sentenza gravata, afferma che la sentenza di assoluzione n. 1613/2019 emessa dal Tribunale di ### non ha alcuna valenza nella presente causa civile; invero, la sentenza penale emessa a seguito di giudizio svoltosi nelle forme del dibattimento e passata in giudicato ha rilevanza completa in ogni giudizio civile avente ad oggetto i fatti del procedimento penale. La gravata sentenza viola, con ciò, il principio in merito all'efficacia del giudicato.  2) Erroneità della sentenza per avere conferito natura di atti distrattivi ai fatti contestati a titolo di responsabilità ex art. 146 L.F. senza considerare che si trattava di atti aventi una loro giustificazione causale nell'interesse della stessa società ### a) Rilevano gli appellanti innanzitutto che la cessione del contratto di leasing non è avvenuta a titolo gratuito, ma mediante accollo da parte di ### s.r.l. dell'ingente esposizione debitoria maturata da ### s.r.l. nei confronti della concedente il leasing, all'epoca ### s.p.a. Era stato depositato con la memoria ex art.  183 co. 6 n. 2 c.p.c. l'estratto conto del contratto di leasing al 21.2.2018 (doc. 3) dal quale si evince che la fallita ### s.r.l., al momento della cessione, era morosa nel pagamento, tanto che la società concedente aveva intrapreso un'azione di risoluzione contrattuale. A fronte della cessione del contratto di leasing, ### s.r.l. otteneva altresì il diritto di continuare ad utilizzare l'immobile oggetto di locazione finanziaria. I convenuti hanno fornito esaustivi chiarimenti in merito alla legittimità della cessione contrattuale e dell'effetto favorevole avuto per la fallita; a fronte di ciò risulta priva di rilievo la censura per cui avrebbe dovuto essere dimostrata l'impossibilità di adempiere in altro modo alle obbligazioni contrattuali. 
La sentenza impugnata afferma che tale operazione avrebbe condotto alla perdita integrale per ### delle somme pagate alla società di leasing però omette di valutare l'utilizzo pregresso che a fronte di quei pagamenti ### aveva avuto dell'immobile, l'estinzione delle obbligazioni di pagamento dei canoni non corrisposti e l'utilizzo successivo del bene, quale parte del corrispettivo di ### s.r.l.  b) Egualmente non potevano considerarsi distrattivi i prelievi sul conto corrente e dalle casse sociali. Anche in questo caso la documentazione prodotta tempestivamente in sede istruttoria ha consentito di comprendere la ragione dei prelievi e l'interesse sociale sottostante, perché i prelievi erano stati appunto destinati tutti a pagare obbligazioni pregresse della fallita.  c) Non vi era prova della distrazione delle giacenze di magazzino. 
Non solo la ### non aveva fornito la prova della effettiva esistenza dei beni, ma neppure della compiuta distrazione affermata e la discrasia tra il valore risultante dal bilancio 2012 (### ) e quello derivante dalla vendita dei beni riportato nel bilancio 2013 (### ) trova agevole spiegazione nel fatto che si tratta di beni che per loro tipologia sono soggetti a svalutazione (protesi mediche e kit chirurgici). Essi appellanti avevano chiesto al Tribunale di esperire ctu per quantificare il valore di questi beni ma la richiesta di CTU era stata rigettata in quanto superflua. Contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata riveste importanza fondamentale la sentenza emessa dal Tribunale di ### in data ### che ha mandato assolti ### e ### già citata.  ### commesso dal Tribunale risiede nel fatto di aver trascurato del tutto il valore di giudicato che riveste nell'odierno giudizio civile l'accertamento dei fatti compiuto nella sentenza penale irrevocabile ai sensi dell'art. 652 c.p.p. Vale a tale proposito citare la Suprema Corte secondo cui “ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 c.p.p.(nell'ambito di altri giudizi civili) il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto e la loro attribuibilità all'imputato” (Cass. Pen. Sent. N. 4764/2016; Cass. ord. n. 27326/2018). Nel caso in esame il Tribunale di ### con sentenza n. 1613/2019 del 19.11.2019, ha pronunciato assoluzione del ### e della ### “perché il fatto non sussiste” ai sensi dell'art. 530 c.p.p.  3) Erroneità della sentenza per avere riconosciuto il coinvolgimento di ### nella gestione societaria Il Tribunale aveva omesso del tutto di considerare il decisivo aspetto che il ### era in realtà un dipendente della società, regolarmente assunto e che le funzioni di “direzione dell'azienda” indicate dai testi escussi rientravano nelle funzioni da questi rivestite. La testimone ### ha riferito di avere avuto rapporti con ### per l'acquisto di biglietti di trasporto ed organizzazione di viaggi. Tali rapporti sono cessati nell'anno 2011 e sicuramente l'attività del ### non era qualificabile come attività di gestione aziendale, ma, semmai, un'attività secondaria esplicabile da qualsiasi impiegato. La teste ### sebbene avesse riferito che il ### era colui che impartiva direttive ai dipendenti e ordini organizzativi e trattava i prezzi di vendita e acquisto con i clienti e i fornitori, in fondo si tratta di testimonianza generica perché la teste, a specifica domanda, ha dichiarato di non sapere se ### intrattenesse rapporti con banche, clienti e fornitori. La teste ### che ha reso dichiarazioni identiche a quelle della ### in realtà è stata legata da rapporto di lavoro con la ### s.r.l. dal 2007 al 2009, di breve durata e risalente nel tempo. A fronte dell'inidoneità delle prove testimoniali introdotte da parte attrice, deve evidenziarsi che la giurisprudenza ha delineato la “continuità e significatività” quali requisiti necessari perché possa essere estesa la responsabilità societaria a soggetti privi di alcuna qualifica di rappresentanza. La continuità consiste nell'esercizio di atti tipici protratti nel tempo con ripetitività e sistematicità, tali da qualificarla come condotta inserita nell'attività d'impresa. La significatività richiede che il soggetto “eserciti i poteri tipici” così che non hanno rilievo mansioni esecutive, di scarsa rilevanza, di natura accessoria (### Cass. Civ. n. ### del 24.4.2018, ### Cass. civ. n. 27163/2018). La sentenza della Suprema Corte da ultimo citata individua alcuni indici sintomatici tipizzati dalla prassi giurisprudenziale: quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in settori fondamentali dell'attività d'impresa, la gestione della vita societaria, il conferimento di procura generale ad negotia che conferisca ampi ed autonomi poteri di gestione. 
Nessuna prova è stata fornita da parte attrice in riferimento alla condotta del ### ed alla sussistenza dei suddetti requisiti indispensabili per l'individuazione della figura di amministratore di fatto. Né riveste carattere probatorio il contenuto della sentenza 3564/2013 del Tribunale di ### che non esplica alcuna efficacia vincolante nel presente giudizio in merito al ruolo del ### all'interno della società, il quale, oltretutto, è risultato estraneo ad ogni addebito in tale sede mosso.  4) Erroneità della sentenza quanto alla quantificazione del danno: il riconoscimento della somma di ### ricalca la richiesta della curatela senza considerare che tale importo non rappresenta la somma algebrica corretta delle voci di danno eventualmente correlabili ai singoli addebiti e soprattutto ingloba l'insieme delle rate del leasing pagate dalla ### intese come regalo alla ### s.r.l. senza considerare che comunque la società fallita ha goduto dell'immobile locato per tutto il tempo e anche dopo la cessione del contratto. 
Si è costituita la curatela del fallimento ### che ha resistito all'appello chiedendone l'inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. e in ogni caso il rigetto nel merito per infondatezza. 
Disposta la trattazione scritta con decreto del presidente, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del 24.9.2021, con l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.  *****************************************  ### proposto è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di quanto si dirà. 
Infondato è il primo motivo con cui si ripropone l'eccezione di nullità della sentenza correlata alla iniziale indeterminatezza della domanda risarcitoria della curatela per petitum e causa petendi (163 n.4 c.p.c.), al punto da integrare una vera e propria lesione del diritto di difesa, e che non era mai stata sanata dal Tribunale facendo ricorso ai poteri di cui all'art. 164 c. 4 e 5 c.p.c.  ### non trova riscontro alla luce della lettura dell'atto introduttivo del giudizio, laddove la curatela aveva chiaramente esposto, seppur in forma concisa ed essenziale, che la domanda risarcitoria proposta (petitum immediato) si fondava: sulla cessione gratuita del contratto di leasing ad ### s.r.l., sulla sparizione delle giacenze di magazzino iscritte nel bilancio 2012 e dei beni strumentali concessi in leasing dalla ### s.r.l.; sulla distrazione di contanti prelevati dalla cassa e di ulteriori somme prelevate dal conto corrente societario, distrazioni peraltro tutte analiticamente indicate a pag. 4 della citazione, sicché anche la causa petendi risultava tracciata nel perimetro entro cui si chiedeva il correlativo risarcimento, che, in termini di petitum mediato, rappresentava la somma algebrica dei danni derivanti dalle singole condotte di mala gestio contestate. 
A nulla valgono le considerazioni degli appellanti che mutuano la dedotta genericità della domanda dal fatto che il Tribunale di ### ha assolto gli imputati ### e ### dal reato di bancarotta documentale ex art.216 L.F.  proprio per la genericità del capo di imputazione e delle allegazioni della curatela: come meglio si dirà in seguito il processo penale afferiva ad un fatto illecito del tutto diverso rispetto agli addebiti rivolti agli amministratori con la domanda svolta nel presente giudizio civile. 
Con riguardo al secondo motivo, l'appello è fondato limitatamente alla asserita mala gestio consistita nella “cessione gratuita” del contratto di leasing relativo all'immobile sito in #### alla ### s.r.l. 
Qui la domanda della curatela era infondata in partenza, in quanto la cessione del contratto in favore della ### trovava la sua giustificazione nella impossibilità di ### per lo stato di crisi in cui si trovava, di poter onorare le rate del leasing, che la società neppure aveva del tutto versato alla concedente ### al momento della intervenuta cessione. La cessione del contratto non poteva avvenire a titolo oneroso, perché, come si evince dalla distinta dei pagamenti versata in atti, dal 2006, epoca di conclusione del contratto fino alla avvenuta cessione del 12.3.2010 l'immobile è stato effettivamente nella disponibilità e in godimento della società fallita, sicché le rate versate alla ### poi ### non potevano essere pretese quale prezzo della cessione dalla cessionaria. Anzi, è invece corretto sostenere che ### s.r.l. in questo caso subentrando nel contratto, pagando le rate arretrate e quelle successive e consentendo al contempo ad ### di continuare a usufruire dell'immobile, abbia evitato un danno alla società fallita, ed in particolare che la concedente iniziasse un'azione di risoluzione per inadempimento pretendendo la penale di cui alle condizioni generali di contratto.  ### di ### attribuito ai due convenuti a titolo di danno per avere sottratto quindi alla società la possibilità di recuperare dalla cessionaria la somma suddetta, deve essere eliso dall'importo complessivo che pur deve essere riconosciuto alla curatela per effetto delle altre voci di danno correlati agli altri indebiti contestati, in relazione ai quali l'appello è infondato e deve essere disatteso. 
Partendo dalla voce più importante costituita dalla distrazione delle rimanenze di magazzino per un valore di ### rileva la Corte innanzitutto che la sentenza del tribunale di ### n. 1613\19 di assoluzione invocata dagli appellanti non fa stato nell'odierno giudizio civile ex art. 652 c.p.p. in quanto afferisce ad un fatto del tutto diverso dallo specifico addebito rivolto agli amministratori con la citazione a giudizio: in quel giudizio si contestava ai due imputati una bancarotta documentale per aver tenuto i libri e le scritture contabili della società fallita in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della medesima; nell'odierno giudizio civile si contesta invece una condotta distrattiva, consistita nell'aver fatto sparire i beni costituenti le rimanenze di magazzino che erano valutate nel bilancio chiuso al 31.12.2012 in ### Si tratta all'evidenza di fatti neppure sovrapponibili per la loro assoluta diversità sostanziale e a ben vedere neppure tra loro antinomici dal momento che l'aver tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la effettiva ricostruzione del patrimonio societario, allo scopo specifico di recare pregiudizio ai creditori, non significa affatto che le rimanenze di magazzino non ci fossero, o che il dato relativo alla consistenza delle rimanenze fosse alterato (letta in questo senso l'imputazione si perpetuerebbe una vera e propria collisione tra l'assunto sostenuto in sede civile che prospetta la reale esistenza delle rimanenze e quello sostenuto in sede penale che invece prospetterebbe la fittizia esposizione del dato in bilancio). 
Più semplicemente, con quella contestazione in sede penale si è imputato agli amministratori di avere reso incerto, e ciò in danno ai creditori, quale fossero le reali consistenze patrimoniali della società tenendo una contabilità che ne ostacolava scientemente la ricostruzione perché tenuta in maniera frammentaria, incompleta e contraddittoria. 
Ecco perché la ### di ### non ha potuto contestare la sussistenza di una ipotesi distrattiva delle rimanenze: incombendo in sede penale l'onere della prova sulla pubblica accusa circa l'effettività della esistenza di quei beni per il correlativo valore di 250 mila ### iscritto a bilancio per poi poterne sostenere la distrazione, l'incerta e incompleta tenuta della contabilità non avrebbe reso tale onere facilmente assolvibile e di conseguenza è stata contestata la bancarotta documentale, da cui gli imputati sono stati assolti solo perché il Tribunale ha ritenuto generica e non tassativa la relativa contestazione. 
In sede civile il discorso cambia completamente: poiché risulta pacifico che nel bilancio 2012 erano state iscritte rimanenze di magazzino per un valore di ### mila, e poiché si presume che il bilancio venga redatto secondo i principi della veridicità e trasparenza, se di tali beni non vi è più traccia nel bilancio 2013 e vieppiù i suddetti beni non sono stati rinvenuti dal curatore, incombe sugli amministratori dimostrare, per escludere la distrazione dei beni che costituisce la conseguenza necessaria al mancato rinvenimento degli stessi, quale altra destinazione avevano avuto i beni mancati ovvero, in alternativa, che i beni non avevano il valore iscritto a bilancio.  ### della prova è palesemente a carico degli amministratori perché l'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. è anche e soprattutto un'azione di responsabilità contrattuale fondata sul rapporto di mandato che lega la società ai suoi amministratori, con l'obbligo pertanto di costoro di dare la prova di aver gestito correttamente la società secondo la regola di cui all'art.  1218 Sul punto la difesa degli amministratori è debole e laconica perché costoro sostengono che le merci costituenti le giacenze di magazzino erano deteriorabili e che quindi il loro valore era caduto verticalmente a causa della scadenza dei kit chirurgici e delle protesi mediche, ed hanno invocato una CTU per dimostrarlo. 
Peccato però che i beni non solo non sono stati rinvenuti, ma la loro tipologia non era neppure tracciabile posta la lacunosità della documentazione prodotta, al punto da determinare la incriminazione penale, con la conseguenza allora che la invocata CTU è stata correttamente rigettata dal Tribunale non essendoci materia a supporto su cui il perito avrebbe potuto fare le sue valutazioni se non i pochi kit medici rinvenuti dal curatore in sede di inventario. 
Se poi i beni d cui si discute, a causa della loro datazione o scadenza avessero effettivamente avuto un crollo verticale di valore, davvero non si comprende come mai non siano rimasti in giacenza presso la società, mentre l'ipotesi della vendita a prezzo ribassato appare del tutto indimostrata e peregrina, a fronte peraltro della concreta e verosimile possibilità che proprio perché si trattava di merci a scadenza esse siano state prontamente commercializzate attraverso l'altra società di famiglia, l'### s.r.l., e quindi l'ipotesi della distrazione risulterebbe avvalorata dalla logica dei fatti. 
In conclusione, i convenuti non hanno dimostrato nulla: né nel senso che il valore iscritto a bilancio non fosse il valore effettivo, né la destinazione data alle merci per escludere la contestata ipotesi distrattiva. 
Per quanto concerne i beni strumentali concessi in leasing da ### s.r.l., per i quali la concedente ha chiesto la restituzione al curatore, come da carteggio in atti, nessuna doglianza è stata avanzata dagli appellanti, dunque, deve ritenersi accertato un danno patito dalla società per ### conseguente alla rivendica dei beni da parte della società concedente e che a seguito della irreperibilità degli stessi implicherà un obbligo risarcitorio a carico del fallimento. 
In merito alle distrazioni contabili l'appello è del tutto inammissibile perché la lettura della censura così come proposta non consente di enucleare alcuna valida critica alla decisione di primo grado che ha ritenuto provati e documentati i prelievi di cassa e dal conto corrente n.### acceso presso la BCC di ### fatti non contestati dagli stessi appellanti, ma giustificati solo dal fatto che la ### aveva estinto personalmente i debiti della società: a fronte di tale tesi difensiva il Tribunale aveva ritenuto comunque ingiustificati i predetti prelievi perché la ### avendo pagato come fideiussore i debiti societari aveva regresso nei confronti di questa. Tale affermazione non è stata fatta oggetto di alcuna censura, ma gli appellanti si sono limitati a riproporre la tesi di partenza, dovendo invece compiutamente dimostrare che il pagamento effettuato verso le tre banche fatto con denaro versato sul conto corrente sociale dalla ### in realtà era imputabile alla società e non ad essa quale garante, dimostrando all'uopo che non solo il danaro era proprio ma altresì che la stessa neppure si era insinuata al passivo per pretendere la restituzione degli importi fatti transitare sul conto corrente societario così come sostiene. 
Infondato è anche il terzo motivo di appello che attiene alla contestazione della qualità di amministratore di fatto della ### del convenuto ### Qui i principi giurisprudenziali citati dagli appellanti per sostenere che per il riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto non è sufficiente una ingerenza estemporanea nella gestione societaria ma occorre una stabilità e continuità di funzioni oltre che l'assolvimento di incarichi tipici di gestione, quali l'accesso ai conti, il mantenimento dei rapporti con le banche e soprattutto l'assolvimento di mansioni conferite stabilmente da parte dell'amministratore di diritto, sono invocati inutilmente dal momento che la gestione integrale della società da parte del ### è stata provata da parte della curatela attrice. Tutto quanto gli appellanti contestano emerge proprio limpidamente dalle testimonianze acquisite, in quanto tutti i testi escussi dipendenti della ### non solo percepivano che ### fosse al pari della madre amministratore effettivo della fallita, ma che anzi, attesa la assenza della signora ### (cfr. testimonianza ###, questi fosse l'unico e vero dominus della società suddetta. 
Ma poi il ruolo del ### quale amministratore di fatto emerge con chiarezza proprio dalla sentenza n.3564\13 del Tribunale penale di ### che ha assolto il ### da un reato di corruzione, previo accertamento del suo ruolo di amministratore di fatto della ### ruolo ribadito anche nella diversa e già richiamata sentenza del Tribunale di ### n. 1613\19 che lo ha assolto invece dal reato di bancarotta documentale. 
Sul punto il motivo di appello è dunque destrutturato di forza persuasiva contraria all'affermazione enunciata nelle due sentenze invocate. 
Il quarto motivo di gravame resta assorbito dalla diversa quantificazione del danno che è fatta in questa sede a seguito del parziale accoglimento dell'appello in merito al contratto di leasing. 
Il danno complessivo dovrà essere allora così in definitiva quantificato: il danno per la distrazione delle giacenze di magazzino ammonta ad ### dovendosi detrarre dal valore delle giacenze non rinvenute la somma di ### che il curatore sostiene afferire alla vendita in blocco dei beni; a tale importo deve aggiungersi la somma di ### afferente al valore dei beni spariti oggetto di leasing della ### s.r.l. e l'importo relativo alle distrazioni effettuate sul conto corrente e dalla cassa per il complessivo ammontare di ### per un danno complessivo di ### Sulla somma così quantificata va calcolata la rivalutazione, trattandosi di debito di valore e gli interessi sulla somma rivalutata e devalutata di anno in anno dal dì della domanda alla pronuncia. 
In ragione dell'esito della causa le spese di lite dei due gradi di giudizio, calcolate sul valore della causa come accertato all'esito della presente pronuncia, e liquidate come da dispositivo vanno poste a carico degli appellanti nella misura di 1\2 mentre se ne deve disporre la compensazione per la rimanente metà.  P.Q.M.  La Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ### e ### avverso la sentenza n.1327 dell'8.6.2020 del Tribunale di ### - Sez specializzata ### - nei confronti del fallimento ### s.r.l., ogni contraria domanda, deduzione e eccezione disattesa così provvede: • In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore del ### attore a titolo di risarcimento del danno ex art. 146 L.F. della somma di ### oltre interessi legali sulla somma rivalutata e devalutata di anno in anno dalla domanda alla pronuncia.  • Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio in favore del ### nella misura di 1\2, spese che liquida per intero per il primo grado in ### per esborsi e in ### per compensi, e per il secondo grado, sempre per intero, in ### per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, mentre le compensa per la rimanente metà.  ### deciso in ### nella camera di consiglio telematica dell'11.7.2022.   ### est. ### dott.ssa ### dott. ### 

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