CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sentenza n. 435/2023 del 04-08-2023
principi giuridici
La sottoscrizione apposta dal lavoratore sulla busta paga con la dicitura "pagato per contanti", in assenza di tempestivo disconoscimento, costituisce riconoscimento giudiziale della scrittura privata e determina l'inversione dell'onere della prova, gravando sul lavoratore l'onere di dimostrare la non corrispondenza tra l'importo indicato nella busta paga e quanto effettivamente percepito.
La produzione in giudizio di un atto privato, quale la busta paga, non determina la trasformazione dello stesso in atto pubblico.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
La Corte d'Appello di Firenze si è pronunciata in merito a una controversia tra una società e un suo ex dipendente, già socio della stessa, relativa al pagamento di differenze retributive. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore sulla base di buste paga emesse dalla società. Quest'ultima si era opposta al decreto, eccependo l'integrale pagamento delle somme dovute, in parte tramite bonifico e in parte in contanti, prelevati dalla cassa del negozio dove il lavoratore prestava servizio. A sostegno della propria tesi, la società aveva prodotto buste paga recanti la firma del lavoratore, la data e la dicitura "pagato per contanti".
Il Tribunale di primo grado aveva parzialmente accolto l'opposizione della società, ritenendo provato il pagamento delle mensilità quietanzate dal lavoratore, in quanto quest'ultimo non aveva contestato la genuinità delle firme apposte sulle buste paga. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo era stato revocato limitatamente alle somme ritenute già corrisposte.
Il lavoratore ha impugnato la sentenza di primo grado, riproponendo una querela di falso, già presentata in sede penale, in relazione alle buste paga prodotte dalla società. Contestava, inoltre, che la società non avesse assolto l'onere di provare l'effettivo pagamento dei crediti retributivi, sostenendo che le buste paga quietanzate provassero solo l'avvenuta consegna del documento, ma non il pagamento delle somme indicate.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello del lavoratore, confermando integralmente la sentenza di primo grado. I giudici hanno ribadito che il lavoratore non aveva formalmente disconosciuto la propria firma e la dicitura "pagato per contanti" apposte sulle buste paga prodotte dalla società. Di conseguenza, tali documenti sono stati considerati validi ai fini della prova dell'avvenuto pagamento.
La Corte ha inoltre precisato che la produzione in giudizio di un atto privato, come le buste paga, non lo trasforma automaticamente in atto pubblico. Pertanto, la denuncia-querela presentata in sede penale per il reato di falso non era rilevante ai fini della decisione della causa civile.
Infine, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, che distingue tra la sottoscrizione "per ricevuta" apposta sulla busta paga, che attesta solo l'avvenuta consegna del documento, e la sottoscrizione "per quietanza", che trasferisce sul lavoratore l'onere di provare la non corrispondenza tra l'importo indicato nella busta e quello effettivamente ricevuto. Nel caso specifico, la dicitura "pagato per contanti" è stata equiparata a una quietanza, con conseguente inversione dell'onere della prova.
La Corte ha valorizzato anche le circostanze specifiche del caso, come il fatto che il lavoratore fosse anche socio della società e che i pagamenti in contanti fossero stati annotati nelle scritture contabili della società stessa. Tali elementi hanno rafforzato la presunzione di avvenuto pagamento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.