CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sentenza n. 82/2022 del 06-04-2022
principi giuridici
In materia di benefici economici a favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, i criteri medico-legali di cui agli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009, volti alla determinazione della percentuale di invalidità complessiva, comprensiva della menomazione della capacità lavorativa, del danno biologico e del danno morale, trovano applicazione generalizzata, estendendosi anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge n. 206/2004.
In caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello, la statuizione relativa alle spese processuali contenuta nella prima decisione viene travolta dalla sentenza di secondo grado, con conseguente potere-dovere del giudice d'appello di rinnovare totalmente la regolamentazione di tali spese, provvedendo con un apprezzamento unitario in base all'esito finale della lite.
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testo integrale
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sintesi e commento
Quantificazione dell'Invalidità Complessiva per le Vittime del Dovere: Criteri di Valutazione e Portata Applicativa
La pronuncia in commento affronta la complessa tematica della quantificazione dell'invalidità complessiva per le vittime del dovere, con particolare riferimento all'applicazione dei criteri medico-legali previsti dal D.P.R. n. 181/2009. La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto, già riconosciuto vittima del dovere a causa di una patologia polmonare contratta nell'esercizio delle sue funzioni. Il ricorrente contestava la valutazione dell'amministrazione che, pur riconoscendo l'infermità, ne aveva quantificato l'invalidità in misura inferiore a quella ritenuta congrua, precludendo l'accesso a determinati benefici assistenziali.
Il Ministero della ### appellava la sentenza di primo grado, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente applicato i criteri di determinazione dell'invalidità stabiliti dal D.P.R. n. 181/2009, ritenendoli applicabili solo alle vittime i cui benefici erano già stati liquidati in base a criteri meno vantaggiosi. L'amministrazione si richiamava a un parere del ### di ### e a una pronuncia della ### di Cassazione, secondo cui l'art. 6 della L. n. 206/2004, che consentiva di rivalutare il grado di invalidità tenendo conto dell'aggravamento e del riconoscimento del danno biologico e morale, era una norma eccezionale applicabile solo a quelle vittime a cui era già stato erogato l'indennizzo.
La ### d'###, al fine di dirimere la controversia, ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi istruttori, disponendo una nuova perizia medico-legale. Nel corso del giudizio, la questione è stata rimessa alle ### della ### di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sulla portata applicativa della formula [### introdotta dall'art. 4 del D.P.R. n. 181/2009.
Le ### con sentenza n. 6217/2022, hanno chiarito che il criterio di valutazione dell'invalidità complessiva, comprensivo della menomazione della capacità di lavoro, del danno biologico e del danno morale, deve applicarsi indistintamente a tutte le vittime beneficiarie delle elargizioni. Tale interpretazione, secondo le ###, è l'unica in grado di garantire una parità di trattamento tra le vittime, evitando disparità di trattamento basate su un elemento irrilevante come la data di liquidazione dell'indennizzo.
La ### d'###, alla luce dei principi affermati dalle ### e sulla base delle risultanze della nuova perizia medico-legale, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la percentuale di invalidità complessiva del ricorrente. I giudici hanno riconosciuto la sussistenza di un danno morale, quantificandolo in misura superiore a quella inizialmente riconosciuta, pur mantenendo l'invalidità permanente entro una determinata soglia.
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