CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sentenza n. 226/2023 del 07-03-2023
principi giuridici
In tema di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il contratto volto ad assicurare al contraente la disponibilità di uno spazio per lo stazionamento del veicolo dietro pagamento di un corrispettivo, va inquadrato nell'ambito del contratto di locazione, con i conseguenziali diritti e doveri del locatore, tra cui quello di garantire l'idoneità strutturale della cosa locata.
In tema di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode deve essere imprevedibile, da intendersi come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, e non può consistere in un evento prevedibile in termini generali, sebbene non specificamente localizzabile nel tempo e nello spazio.
In tema di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la mancata adozione, da parte del gestore di un'autorimessa, di misure volte a prevenire i danni derivanti da allagamenti, nonostante la conoscenza della pericolosità della zona e le specifiche ordinanze sindacali in materia, integra un comportamento omissivo idoneo a fondare la responsabilità del custode per i danni subiti dagli utenti.
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testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità del Gestore di Parcheggio in Caso di Allagamento: Obblighi di Custodia e Prevedibilità dell'Evento
La Corte d'Appello di Genova si è pronunciata in merito alla responsabilità di una società di gestione di un parcheggio interrato a seguito di danni subiti da un'autovettura a causa di un'alluvione. La vicenda trae origine dall'esondazione di un fiume che ha causato l'allagamento del piano interrato del parcheggio, danneggiando gravemente il veicolo di un cliente abbonato.
Il proprietario dell'auto aveva citato in giudizio sia la società che gestiva il parcheggio, sia la società proprietaria, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità della società di gestione, condannandola al risarcimento e statuendo l'obbligo della compagnia assicurativa di manlevare la società di gestione.
La compagnia assicurativa ha impugnato la sentenza, contestando principalmente la sussistenza di un obbligo di custodia in capo alla società di gestione e l'assenza di nesso causale tra la gestione del parcheggio e l'evento dannoso. L'assicurazione sosteneva che il contratto stipulato con il cliente fosse una semplice locazione di posto auto, senza obbligo di custodia, e che l'alluvione fosse un evento imprevedibile ed eccezionale, configurabile come caso fortuito.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno chiarito che, nel caso specifico, non si discuteva della perdita del veicolo a seguito di furto (fattispecie in cui rileverebbe l'esclusione dell'obbligo di custodia), ma dei danni derivanti da un'inidoneità strutturale dell'autorimessa. Tale inidoneità, secondo la Corte, configura un inadempimento che può essere fonte di responsabilità anche alla luce della disciplina del contratto di locazione, in quanto il gestore, in qualità di locatore, è tenuto a garantire l'idoneità strutturale del bene locato.
La Corte ha posto l'accento sull'iter amministrativo relativo alla realizzazione del complesso immobiliare, evidenziando come, fin dalle prime fasi progettuali, fossero emerse criticità legate al rischio idraulico della zona. Nonostante ciò, l'autorizzazione all'usabilità dei piani interrati era stata rilasciata senza che fossero state adottate tutte le misure necessarie a prevenire gli allagamenti.
I giudici hanno sottolineato che la società di gestione, pur non potendo realizzare interventi strutturali sull'immobile, aveva l'obbligo di attivarsi presso l'ente di gestione per sollecitare l'adeguamento degli accessi e l'adozione di misure di sicurezza. Inoltre, la società avrebbe potuto adottare misure più drastiche, come la chiusura del parcheggio in caso di allerta meteo, al fine di evitare danni a terzi.
La Corte ha ritenuto che l'evento alluvionale non potesse essere considerato imprevedibile o eccezionale, alla luce delle caratteristiche del bacino idrografico del fiume, della frequenza di eventi simili nella zona e della mancata adozione di adeguate misure di prevenzione. Di conseguenza, l'esondazione non poteva essere invocata come caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del gestore.
Infine, la Corte ha respinto la tesi del concorso di colpa del proprietario dell'auto, rilevando che quest'ultimo aveva lasciato il veicolo nel parcheggio confidando nella sua sicurezza e che non vi erano state comunicazioni chiare e tempestive riguardo al rischio di allagamento.
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