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CORTE D'APPELLO DI GENOVA

Sentenza n. 320/2023 del 27-03-2023

principi giuridici

In tema di locazione, la responsabilità del conduttore per l'incendio dell'immobile locato, ai sensi degli artt. 1587, 1588 e 1589 c.c., è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo subito dal locatore.

La totale distruzione dell'immobile locato a seguito di incendio comporta l'estinzione della locazione, con la conseguente cessazione dell'obbligazione del conduttore per il corrispettivo, con riferimento al periodo successivo alla perdita dell'immobile; ove, peraltro, il conduttore non superi la presunzione di colpa sancita a suo carico dall'art. 1588 c.c. e la risoluzione del contratto derivi, quindi, da fatto al medesimo addebitabile a titolo di inadempimento, al locatore spetta il risarcimento del danno, che deve in tal caso comprendere anche i canoni dovuti in base al contratto e fino allo spirare convenzionale dello stesso, a titolo di mancato guadagno.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Incendio in Appartamento Locato: Ripartizione delle Responsabilità e Valutazione dei Danni


La Corte d'Appello si è pronunciata su una controversia relativa a un incendio divampato in un appartamento locato, esaminando le responsabilità della conduttrice e della locatrice, nonché la quantificazione dei danni risarcibili.
La vicenda trae origine da un incendio sviluppatosi in un immobile concesso in locazione. La conduttrice aveva citato in giudizio la locatrice, ritenendola responsabile dell'evento dannoso a causa di un impianto elettrico non a norma. La conduttrice chiedeva il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incendio. La locatrice si era costituita in giudizio, contestando la propria responsabilità e chiedendo, a sua volta, il risarcimento dei danni subiti dall'immobile a causa dell'incendio.
Il Tribunale aveva rigettato le domande della conduttrice e accolto la domanda riconvenzionale della locatrice, condannando la conduttrice al risarcimento dei danni. La conduttrice aveva quindi proposto appello.
La Corte d'Appello, per accertare le cause dell'incendio, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio. Il consulente ha concluso che l'incendio era stato causato da un "guasto serie" verificatosi in una presa elettrica, escludendo la responsabilità della locatrice in relazione all'impianto elettrico.
La Corte, aderendo alle conclusioni del consulente, ha rigettato il motivo di appello relativo alla responsabilità della locatrice. Tuttavia, ha parzialmente accolto gli altri motivi di appello, relativi alla quantificazione dei danni.
La Corte ha rilevato che la locatrice aveva ricevuto un indennizzo assicurativo per i danni all'immobile, ritenendo che tale indennizzo coprisse integralmente i danni subiti. Tuttavia, ha riconosciuto alla locatrice il diritto al risarcimento dei canoni di locazione non percepiti nel periodo successivo all'incendio, compensando tale importo con la cauzione versata dalla conduttrice e con l'indennizzo assicurativo ricevuto dalla locatrice per la perdita dei canoni.
In definitiva, la Corte d'Appello ha confermato la responsabilità della conduttrice per l'incendio, ma ha ridimensionato l'importo del risarcimento dovuto alla locatrice, tenendo conto dell'indennizzo assicurativo e della cauzione versata.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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