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CORTE D'APPELLO DI LECCE

Sentenza n. 899/2022 del 12-09-2022

principi giuridici

In materia di condominio, l'azione dell'amministratore per la riscossione dei contributi condominiali rientra nelle attribuzioni di cui all'art. 1130, n. 3, c.c., conferendo allo stesso la legittimazione processuale attiva e passiva senza necessità di autorizzazione assembleare.

Nei condomìni in cui coesistono unità immobiliari di proprietà privata e di proprietà pubblica in uso a soggetti assegnatari, l'art. 36 della L.R. Puglia n. 10/2014 esclude l'applicazione delle norme codicistiche in materia condominiale, imponendo agli assegnatari l'obbligo di versare direttamente all'amministrazione condominiale le spese di gestione ordinaria di propria competenza, con esclusione dell'ente proprietario.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Ripartizione delle Spese Condominiali tra Proprietario e Assegnatari di Alloggi Popolari: Profili di Legittimazione e Onere Probatorio


La pronuncia in commento affronta una controversia relativa al pagamento di oneri condominiali in un contesto di edilizia residenziale pubblica, dove coesistono alloggi di proprietà pubblica, gestiti da un ente, e alloggi assegnati a privati. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un condominio nei confronti dell'ente proprietario di alcuni alloggi, per il mancato pagamento di oneri condominiali ordinari e straordinari.
L'ente proprietario si opponeva al decreto ingiuntivo, eccependo, in primo luogo, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle spese ordinarie, sostenendo che, in base alla normativa regionale, tali spese gravassero esclusivamente sugli assegnatari degli alloggi. Contestava, inoltre, la pretesa relativa alle spese straordinarie, adducendo la mancata comunicazione della delibera assembleare di approvazione.
Il Tribunale rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. L'ente proprietario appellava la decisione, riproponendo le proprie eccezioni.
La Corte d'Appello ha parzialmente accolto l'appello. In primo luogo, ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'amministratore condominiale, ribadendo che l'azione per il recupero dei contributi condominiali rientra nelle attribuzioni proprie dell'amministratore, senza necessità di autorizzazione assembleare.
Tuttavia, la Corte ha accolto il motivo di appello relativo alla ripartizione delle spese ordinarie. Richiamando la legge regionale, ha affermato che, nei condomini misti, le spese di gestione ordinaria sono a carico degli assegnatari, i quali sono i soli legittimati a votare nelle delibere relative ai servizi condominiali, con conseguente inopponibilità di tali delibere all'ente proprietario.
Per quanto riguarda le spese straordinarie, la Corte ha ritenuto che l'ente proprietario fosse a conoscenza della delibera assembleare di approvazione, avendo ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea. Di conseguenza, ha confermato la debenza di tali spese.
In considerazione del parziale accoglimento dell'appello e del pagamento di gran parte delle somme ingiunte avvenuto nel corso del giudizio, la Corte ha revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando cessata la materia del contendere per le somme corrisposte e rigettando la pretesa relativa alle spese ordinarie. Le spese processuali sono state compensate per metà, con condanna dell'ente proprietario al pagamento del residuo 50%.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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