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CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Sentenza n. 425/2022 del 06-06-2022

principi giuridici

Nel giudizio di lavoro, la decadenza dall'intimazione del teste a comparire non si configura qualora la notifica sia stata tempestivamente eseguita dalla parte istante nel rispetto del termine di cui all'art. 103 disp. att. c.p.c., essendo irrilevante la ricezione dell'atto da parte del testimone in un termine inferiore a sette giorni prima dell'udienza, in difetto di espressa previsione normativa che commini la decadenza.

La prova testimoniale, per essere idonea a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, deve fornire elementi specifici e concreti in ordine alla continuità delle prestazioni, all'osservanza di un orario predeterminato, al versamento periodico di una retribuzione prestabilita e alla soggezione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento del rapporto di lavoro: onere della prova e valutazione delle testimonianze


La pronuncia in commento trae origine da una controversia relativa all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e al conseguente diritto del lavoratore al pagamento di retribuzioni, indennità e contributi previdenziali. Il ricorrente aveva agito in giudizio sostenendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di un soggetto, svolgendo mansioni di tuttofare, maggiordomo, assistenza e compagnia, cura degli animali, gestione del denaro e manutenzione di terreni.
In primo grado, il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo insufficiente la prova offerta dal lavoratore, basata principalmente sulla testimonianza di un unico teste ritenuto generico e con conoscenza limitata dei fatti. Avverso tale decisione, il lavoratore proponeva appello, lamentando l'erronea valutazione delle prove e la decadenza dalla prova testimoniale.
La Corte d'Appello ha esaminato le doglianze dell'appellante, ritenendo fondata la censura relativa alla decadenza dalla prova testimoniale. I giudici hanno rilevato che la notifica dell'atto di intimazione al teste era stata effettuata nel rispetto dei termini previsti dalla legge, dovendosi considerare la data di spedizione per il notificante e non la data di ricezione per il destinatario.
Tuttavia, pur ammettendo la testimonianza precedentemente esclusa, la Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello. I giudici hanno ritenuto che le dichiarazioni testimoniali, nel loro complesso, non fossero sufficienti a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. In particolare, le testimonianze non avevano fornito elementi sufficienti a provare la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento di una retribuzione fissa e la soggezione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro. Le attività descritte si limitavano a commissioni, lavoretti edili o di giardinaggio, senza che fosse emersa alcuna prova di eterodirezione.
La Corte ha inoltre sottolineato che, anche ipotizzando l'esistenza di un rapporto di lavoro, le risultanze probatorie erano insufficienti e generiche in ordine all'articolazione degli orari lavorativi e, dunque, in ordine alla "quantità del lavoro prestato", rimasta sfornita di prova. Infine, la Corte ha evidenziato che, a fronte della fruizione gratuita di un alloggio da parte del lavoratore, quest'ultimo avrebbe dovuto provare il surplus di prestazione resa, il che rendeva necessario un accertamento sui tempi di lavoro.
In sintesi, la Corte d'Appello ha ribadito che l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità di svolgimento della prestazione incombe sul lavoratore e che, nel caso di specie, tale onere non era stato assolto in modo adeguato.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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