CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sentenza n. 463/2022 del 01-07-2022
principi giuridici
In tema di responsabilità professionale medica, la superficialità e la negligenza del sanitario nella fase diagnostica non determinano responsabilità risarcitoria qualora il ritardo diagnostico non abbia inciso sull'excursus terapeutico del paziente né abbia comportato un peggioramento delle sue condizioni di salute o una diminuzione delle probabilità di guarigione.
Il mancato invio alle parti della bozza di relazione peritale da parte del consulente tecnico d'ufficio non determina una lesione del diritto di difesa, qualora la parte non indichi in che modo tale omissione abbia concretamente pregiudicato la propria posizione processuale, né deduca specifiche violazioni sostanziali del diritto di difesa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Errore Diagnostico e Responsabilità Medica: Un Caso di Valutazione Complessiva del Danno
La pronuncia in esame affronta un caso di presunta responsabilità medica derivante da un errore diagnostico. La vicenda trae origine da una diagnosi ritenuta tardiva di una patologia tumorale. La paziente, a seguito di una visita specialistica, aveva ricevuto rassicurazioni circa il proprio stato di salute, basate su una diagnosi di micronodulia acinosa bilaterale e poliadenopatia ascellare. Tuttavia, successivi accertamenti avevano rivelato la presenza di un tumore in stadio avanzato, circostanza che aveva indotto la paziente a intraprendere un'azione legale per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda risarcitoria. In appello, la Corte ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per accertare se la condotta del medico fosse stata adeguata e se il ritardo diagnostico avesse inciso sull'evoluzione della malattia e sulle possibilità di guarigione.
Il consulente tecnico, pur rilevando una condotta "superficiale e negligente" da parte del medico nella prima visita, ha concluso che il ritardo diagnostico non aveva determinato un peggioramento dei sintomi o una diffusione della malattia tale da compromettere le percentuali di guarigione. Il trattamento successivo, ritenuto corretto, aveva portato alla remissione completa del linfoma. Il CTU ha inoltre escluso che i danni fisici e psichici lamentati dalla paziente, inclusa l'insorgenza di una sclerosi multipla, fossero direttamente riconducibili al ritardo diagnostico o a un trattamento terapeutico inadeguato.
La Corte d'Appello, aderendo alle conclusioni del CTU, ha rigettato la domanda risarcitoria, pur riconoscendo la superficialità della condotta medica iniziale. Tuttavia, ha parzialmente accolto l'appello in relazione alle spese processuali, compensandole per metà tra le parti e ponendo a carico dell'appellato la rifusione della restante metà in favore delle altre parti costituite. Tale decisione è stata motivata dalla necessità di disporre la CTU richiesta dall'appellante e dalla constatazione di una condotta medica "superficiale e negligente", seppur non causativa di danno. La Corte ha quindi operato una valutazione complessiva della vicenda, tenendo conto sia degli aspetti procedurali che delle risultanze della CTU, per giungere a una decisione equa e bilanciata.
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