CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sentenza n. 727/2023 del 04-09-2023
principi giuridici
In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
In caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (avente ad oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell'art. 43 comma 3 l. f., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c. p. c., decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte.
Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c. c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, anche se cumulativo, purché, in quest'ultima ipotesi, sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, in quanto in tal modo si permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto.
La pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità, dovendo la relativa clausola contenere l'indicazione specifica di tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione, e dunque la percentuale, la base di calcolo, i criteri di calcolo e la periodicità dell'addebito.
Qualora il tasso degli interessi concordato tra le parti superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.
I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del ### sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente.
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testo integrale
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sintesi e commento
Nullità Parziale di Fideiussioni e Commissioni Bancarie: Un'Analisi della Pronuncia della Corte d'Appello di Messina
La Corte d'Appello di Messina si è pronunciata in merito a una controversia riguardante un contratto di conto corrente e le relative fideiussioni, affrontando diverse questioni relative alla validità di clausole contrattuali e alla corretta applicazione delle norme in materia bancaria.
La vicenda trae origine da un'azione promossa da una società, poi fallita, e dai suoi fideiussori, volta ad accertare la nullità parziale di un contratto di conto corrente stipulato con una banca. In primo grado, il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione del processo per tardiva riassunzione dopo l'interruzione dovuta al fallimento della società.
La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha innanzitutto escluso l'estinzione del processo, richiamando il principio secondo cui il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione.
Nel merito, la Corte ha affrontato diverse questioni sollevate dagli appellanti. In particolare, ha ritenuto fondato il motivo relativo alla commissione di massimo scoperto (CMS), dichiarandone la nullità per indeterminatezza, in quanto il contratto si limitava a indicare la misura percentuale senza specificare le modalità di calcolo. La Corte ha inoltre disposto un approfondimento istruttorio per verificare la conformità alla normativa vigente dell'applicazione di ulteriori oneri, quali l'indennità di sconfinamento e il corrispettivo di disponibilità creditizia.
Per quanto riguarda la contestata capitalizzazione degli interessi, la Corte ha ritenuto valida la clausola contrattuale, in quanto approvata specificamente per iscritto dal correntista.
In relazione all'eccepita usura, la Corte ha richiamato il principio della irrilevanza dell'usura sopravvenuta, rigettando il motivo di appello basato sul superamento del tasso soglia in corso di rapporto.
Infine, la Corte si è pronunciata sulla validità delle fideiussioni, rigettando la tesi della nullità totale per violazione della normativa antitrust. Richiamando un recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, la Corte ha affermato che, in caso di fideiussioni conformi a schemi ABI dichiarati illegittimi dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la nullità è solo parziale e limitata alle clausole che riproducono le intese restrittive della concorrenza. La Corte ha altresì rigettato la contestazione della validità delle fideiussioni per violazione dell'art. 1956 c.c., non avendo i fideiussori fornito la prova che la banca avesse fatto credito al debitore pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche.
La Corte ha quindi disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per accertare l'esatto ammontare delle somme illegittimamente addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto, indennità di sconfinamento e corrispettivo di disponibilità creditizia, rinviando alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese processuali.
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