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CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Sentenza n. 852/2023 del 20-11-2023

principi giuridici

Il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, e conseguentemente del buono pasto sostitutivo, sorge qualora l'orario di lavoro giornaliero del dipendente, anche turnista, ecceda le sei ore, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, a prescindere dalla circostanza che la pausa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.

La contrattazione aziendale non può restringere il campo degli aventi diritto al buono pasto rispetto alle previsioni dell'art. 29 del C.C.N.L. integrativo del 20/09/2001 e dell'art. 4 del C.C.N.L. del 31/07/2009, né escludere dal diritto alla mensa i lavoratori "in turno" in quanto tale deroga alla norma di cui all'art. 8 del D. Lgs. 66/2003 non può essere affidata ad un mero richiamo in un inciso ad una categoria di lavoratori.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Diritto al Buono Pasto per il Personale Sanitario Turnista: Un'Analisi della Pronuncia della Corte d'Appello di Messina


La Corte d'Appello di Messina si è pronunciata in merito al diritto dei dipendenti del settore sanitario, nello specifico infermieri professionali, all'erogazione di buoni pasto o di modalità sostitutive del servizio mensa. La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un gruppo di lavoratori che, prestando servizio su turni con orari superiori alle sei ore, lamentavano la mancata fruizione del servizio mensa o di misure compensative.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto le ragioni dei ricorrenti, condannando l'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) al pagamento di un risarcimento danni e al riconoscimento del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore. L'ASP ha impugnato la sentenza, sostenendo l'insussistenza del diritto alla mensa o a misure sostitutive per il personale sanitario turnista.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado. I giudici hanno richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha interpretato l'art. 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto sanità, integrativo del CCNL del 7/04/1999, riconoscendo il diritto alla mensa o a modalità sostitutive per tutti i dipendenti che, durante i giorni di effettiva presenza al lavoro, svolgono un orario superiore alle sei ore, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
La Corte ha evidenziato che la "particolare articolazione dell'orario di lavoro" deve essere collegata alla fruizione di un intervallo per pausa, come previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, che impone la concessione di una pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda le sei ore. Pertanto, il diritto al buono pasto è subordinato all'effettuazione della pausa pranzo, che presuppone un intervallo non lavorato.
I giudici hanno respinto l'argomentazione dell'ASP secondo cui il diritto al buono pasto spetterebbe solo ai dipendenti con orario di lavoro articolato con rientri pomeridiani, escludendo il personale turnista. La Corte ha ritenuto tale limitazione in contrasto con la disciplina contrattuale nazionale, come interpretata dalla Corte di Cassazione.
La Corte d'Appello ha inoltre precisato che l'impossibilità per il personale turnista di usufruire della mensa a causa della particolare strutturazione dell'orario di lavoro e dell'esigenza di continuità della prestazione lavorativa non preclude il diritto alla mensa, che può realizzarsi con modalità sostitutive, come i buoni pasto.
Infine, la Corte ha confermato la condanna dell'ASP al risarcimento del danno, ritenendo idonei i conteggi elaborati nel ricorso di primo grado, basati sul costo del pasto stabilito dal CCNL e sul numero di turni effettuati dai lavoratori.
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testo integrale


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