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CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sentenza n. 2241/2019 del 22-05-2019

principi giuridici

In tema di assegno bancario non trasferibile, l'onere di verificare che il pagamento sia effettuato all'effettivo beneficiario grava, in primo luogo, sul banchiere trattario, il quale, ricevendo l'assegno in stanza di compensazione o tramite procedura di check-truncation, può autorizzare o meno il pagamento; in difetto di comunicazione del rifiuto di pagamento al banchiere giratario, il banchiere trattario è responsabile, ai sensi e nei limiti dell'art. 43 R.D. 1736/1933, dell'eventuale pagamento erroneamente effettuato a persona diversa dal legittimo beneficiario.

La banca negoziatrice, in caso di pagamento di assegno non trasferibile a soggetto diverso dal legittimo beneficiario, è responsabile nei confronti del traente qualora non abbia agito con la diligenza richiesta nell'identificazione del prenditore, sussistendo un rapporto contrattuale o di contatto sociale qualificato tra le parti.

La responsabilità contrattuale della banca negoziatrice per il pagamento di assegno non trasferibile a soggetto non legittimato presuppone la sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore, non potendo configurarsi una responsabilità oggettiva in presenza di un rapporto contrattuale tra danneggiante e danneggiato.

La banca negoziatrice, in caso di pagamento di assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, è tenuta a tenere indenne la banca trattaria o il traente qualora il pagamento sia stato effettuato nonostante la tempestiva comunicazione di rifiuto di pagamento da parte della banca trattaria, l'assegno fosse privo di elementi formali prescritti, presentasse alterazioni riconoscibili con l'ordinaria diligenza, o la persona che lo ha presentato non corrispondesse al nominativo del beneficiario e sia stata erroneamente identificata per mancanza di ordinaria diligenza.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Assegno non trasferibile: la diligenza della banca negoziatrice nell'identificazione del beneficiario


La pronuncia in commento trae origine da una vicenda di illecita negoziazione di assegni non trasferibili. Una società assicurativa aveva emesso diversi assegni bancari non trasferibili, inviandoli per posta ai rispettivi beneficiari. Tali titoli, tuttavia, erano stati incassati da un soggetto diverso dai legittimi prenditori, mediante apertura di un conto corrente presso una filiale di una banca, previa esibizione di documenti identificativi. La società emittente, accortasi dell'irregolarità, aveva provveduto a effettuare un nuovo pagamento ai beneficiari originari.
La controversia è sorta quando la società emittente ha agito in giudizio contro la banca negoziatrice, ritenendola responsabile per aver pagato gli assegni a un soggetto non legittimato. Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda, condannando la banca alla restituzione delle somme.
La Corte d'Appello, riformando integralmente la decisione di primo grado, ha ribaltato l'esito della lite. I giudici di secondo grado hanno posto l'accento sulla diligenza dimostrata dalla banca negoziatrice nell'identificazione del soggetto che aveva presentato gli assegni all'incasso. In particolare, la Corte ha evidenziato che la banca aveva richiesto l'esibizione di documenti identificativi, verificandone la non segnalazione tra quelli rubati o smarriti. Inoltre, ha ritenuto non sussistenti elementi di sospetto tali da indurre a ulteriori verifiche, considerando che la presenza di un asterisco tra nome e cognome del beneficiario non costituiva un'anomalia rilevante e che l'apertura del conto corrente in una località diversa dalla residenza del cliente rappresentava una prassi comune.
La Corte d'Appello ha, quindi, concluso che la banca negoziatrice aveva agito con la diligenza richiesta a un operatore professionale del settore, escludendo la sua responsabilità per il pagamento degli assegni a un soggetto non legittimato. Di conseguenza, ha condannato la società emittente a restituire alla banca le somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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