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CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sentenza n. 4793/2019 del 03-12-2019

principi giuridici

La disciplina della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. è applicabile all'attività professionale organizzata, qualora questa si configuri come esercizio di un'attività economica diretta allo scambio di servizi in un determinato mercato, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'art. 2082 c.c.

La personalità dell'incarico professionale, di natura fiduciaria, conferito all'avvocato, la natura di prestazione d'opera intellettuale dell'attività svolta nell'interesse del cliente e la specificità del rapporto con il professionista costituiscono elementi che impediscono di ritenere che il rapporto sia instaurato con lo studio associato e non con il singolo professionista, escludendo, in difetto di ulteriori elementi, la configurabilità di una condotta di sviamento di clientela ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c. qualora il professionista inviti i clienti a proseguire il rapporto in corso, pur non svolgendo più l'attività presso lo studio associato in cui era incardinato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Concorrenza Sleale tra Professionisti: Sviamento di Clientela e Tutela del Know-How


La Corte d'Appello di Milano si è pronunciata su una controversia complessa riguardante presunti atti di concorrenza sleale tra professionisti legali, in particolare in relazione allo sviamento di clientela e all'appropriazione di know-how. La vicenda trae origine da un rapporto di collaborazione professionale interrotto, sfociato in accuse reciproche di condotte illecite.
Il caso vedeva contrapposti uno studio legale e un ex collaboratore, accusato di aver sottratto clientela e informazioni riservate. In primo grado, il Tribunale aveva accolto le ragioni dello studio, ritenendo sussistenti atti di concorrenza sleale e condannando l'ex collaboratore al risarcimento dei danni.
La Corte d'Appello, pur confermando l'applicabilità della disciplina sulla concorrenza sleale anche ai professionisti, ha ribaltato parzialmente la decisione di primo grado. I giudici hanno riconosciuto la legittimità della tutela del know-how dello studio legale, inteso come patrimonio di conoscenze tecniche e organizzative, accertando l'illecita appropriazione di dati e documenti da parte dell'ex collaboratore. Tale appropriazione era stata provata grazie all'acquisizione di documentazione informatica, avvenuta tramite provvedimenti cautelari.
Tuttavia, la Corte ha escluso la sussistenza di un vero e proprio sviamento di clientela. I giudici hanno sottolineato la natura fiduciaria del rapporto tra avvocato e cliente, evidenziando come la scelta del professionista sia spesso dettata da ragioni personali e di fiducia. In questo contesto, il semplice fatto che un ex collaboratore abbia contattato i clienti dello studio per informarli della sua nuova attività professionale non è stato ritenuto sufficiente a configurare un atto di concorrenza sleale. La Corte ha evidenziato che i clienti in questione avevano conferito incarico al professionista quando questi svolgeva la propria attività professionale presso un altro studio, prima di entrare nello studio che si riteneva danneggiato.
Di conseguenza, la Corte d'Appello ha riformato la sentenza di primo grado, escludendo la condanna al risarcimento dei danni per sviamento di clientela. La decisione sottolinea la necessità di valutare con attenzione le specificità del rapporto tra professionista e cliente, tenendo conto della natura fiduciaria dell'incarico e della libertà di scelta del cliente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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